CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2021
Cassazione n. 46729/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso • [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare formulate da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione inflitta per i reati di rapina e lesioni personali; dato atto dell'esistenza di carichi pendenti per furti rispettivamente commessi in Germania (per il quale era stato emesso MAE) e a Roma (nel 2014), il Tribunale rilevava che la relazione di sintesi del carcere di Velletri aggiornata al 28.05.2021 aveva evidenziato un regolare comportamento intramurario e un certo grado di revisione critica con parere favorevole a misure alternative; il Chadli, detenuto, era seguito dal Serd e la sua famiglia d'origine, composta dai genitori e dalla sorella, viveva a Velletri, in domicilio idoneo; il Tribunale riteneva tuttavia il condannato immeritevole dei benefici richiesti a ragione della sua pericolosità sociale e del rischio di recidiva, in mancanza anche di una prospettiva lavorativa (indicata ma rivelatasi inveritiera) o risocializzante, tenuto conto delle informazioni negative di polizia circa il coinvolgimento del Chadli in rapine e risse nel 2018, nell'ambito di bande giovanili e in concorso con altri soggetti pregiudicati. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo vizio di motivazione con riguardo al rigetto della detenzione domiciliare; lamenta l'incoerenza e la contraddittorietà con le informazioni acquisite della motivazione del provvedimento gravato, calibrata esclusivamente sulla misura leviore dell'affidamento in prova, ma del tutto carente sull'idoneità della misura detentiva extramuraria a fronteggiare efficacemente il pericolo di recidiva. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. L'ordinanza impugnata ha motivato il rigetto di entrambe le istanze di misure alternative formulate dal condannato, e dunque non solo di quella di cui all'art. 47 ord.pen. ma anche di quella di ammissione alla detenzione domiciliare, sulla scorta di un ponderato bilanciamento degli elementi di valutazione disponibili, ritenendo la corretta condotta carceraria e l'esistenza di un domicilio idoneo evidentemente subvalenti rispetto alle esigenze di tutela della collettività discendenti dal pericolo di recidiva fondato sui precedenti, recenti e allarmanti, di polizia del Chadli. La detenzione domiciliare, pur non esigendo la prova della completa emenda del condannato (che costituisce invece la finalità della misura e del trattamento), presuppone pur sempre un giudizio di meritevolezza e una prognosi positiva, al pari di tutte le misure alternative, distinguendosi dall'affidamento in prova per la ci,p) sua maggiore idoneità - in via di principio - ad assicurare il controllo della pericolosità residua del soggetto, nell'ambito del discrezionale giudizio di opportunità del trattamento alternativo demandato al Tribunale di sorveglianza. La valutazione con cui l'ordinanza gravata, dando rilievo alla gravità dei fatti commessi e all'esistenza di carichi pendenti, ha ritenuto allo stato inidonea anche la misura della detenzione domiciliare a cautelare adeguatamente il rischio di recidiva, non è dunque priva di supporto argomentativo, né manifestamente illogica, costituendo espressione di una ponderata discrezionalità che si sottrae a censura in sede di legittimità. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]