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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 19222/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del proprio difen- sore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Gup del Tribunale di Crotone ha applicato loro la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 co. 3 e 4, d.P.R. 309/1990 per avere realizzato e coltivato una coltivazione di cannabis indica dalla quale era possibile ricavare 33.728 dosi medie singole, deducendo, con unico mo- tivo, vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto conte- stato nella previsione di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. citato.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità.

Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va pre- messo che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successi- vamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correla- zione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possi- bilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in moti- vazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione con- tenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusiva- mente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).

Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza impugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione del reato palesemente eccentrica.Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili "senza formalità" ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5, cod. proc. pen. con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende per ciascuno.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del proprio difen- sore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Gup del Tribunale di Crotone ha applicato loro la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 co. 3 e 4, d.P.R. 309/1990 per avere realizzato e coltivato una coltivazione di cannabis indica dalla quale era possibile ricavare 33.728 dosi medie singole, deducendo, con unico mo- tivo, vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto conte- stato nella previsione di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. citato. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va pre- messo che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successi- vamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correla- zione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possi- bilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in moti- vazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione con- tenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusiva- mente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza impugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione del reato palesemente eccentrica.Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili "senza formalità" ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5, cod. proc. pen. con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende per ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] s
Sentenza Cassazione n. 19222/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris