CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 39975/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma con la pronuncia indicata in epigrafe, pur concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato ‘300 la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto violazioni di legge e vizi motivazionali in merito all'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale avrebbe in particolare argomentato in base a una valutazione astratta del solo capo d'imputazione, sostanziatasi in mere clausole di stile, e in forza dell'abitualità del comportamento desunta da informazioni confidenziali rese alla polizia giudiziali e, quindi, non utilizzabili ex art. 203, comma 1-bis, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590, in senso conforme, ex plurimis, tra le più recenti, Sez. 4, n. 32454 del 06/07/2022, Mescalchin, in motivazione). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10482 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (comma primo), essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione degli evidenziati princìpi con motivazione esente dai vizi prospettati, con la quale il ricorrente non si confronta in merito a determinati profili. Trattasi peraltro di apparato argomentativo che regge anche alla prova di resistenza dell'eliminazione del riferimento alle informazioni confidenziali. La sentenza impugnata, invero, è lungi dal mero riferimento al capo d'imputazione e dall'utilizzo di clausole di stile ed argomenta delle modalità della condotta, caratterizzata non solo dalla detenzione di eroina ma dalla concreta vendita di dieci involucri della medesima sostanza. L'intensità del dolo e l'entità del pericolo per il bene giuridico tutelato sono stati infine valutati, in termini osativi rispetto all'operatività dell'istituto in esame, in considerazione del numero di confezioni di eroina già pronte per la vendita detenute in luogo di approvvigionamento da parte degli assuntori. 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C