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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 16032/2023

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la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/03/2022 della Corte di Appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso in data 17 febbraio 2021 il Tribunale di Torino ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e della confisca di quattro beni immobili intestati a Claudia BUONAVOLONTA'.

2. Il ricorrente ha, quindi, proposto appello avverso tale decreto, lamentando l'assenza dei presupposti soggettivi necessari ai fini del giudizio di pericolosità sociale, la carenza del requisito dell'attualità della pericolosità nonché l'eccessività della durata della misura personale e delle condizioni economiche dalla confisca.

3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso il decreto, emesso il 10 marzo 2022, con il quale la Corte di Appello di Torino ha rigettato l'appello in precedenza avanzato dal ricorrente.

4. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione di legge e l'apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione personale e reale ed all'attuale pericolosità del ricorrente.

4.1. Il decreto impugnato sarebbe viziato dall'illegittimo ricorso alla motivazione per relationem in quanto i giudici di appello avrebbero richiamato il percorso argomentativo del primo giudice in termini meramente apodittici e ripetitivi, senza motivare sull'inconsistenza o non pertinenza dei motivi di appello.

4.2. Secondo la difesa, la Corte territoriale sarebbe venuta meno all'obbligo di motivare adeguatamente in ordine all'attualità della pericolosità sociale del ricorrente, limitandosi a fare generico riferimento alla commissione di una «innumerevole serie di reati».

4.3. I giudici dell'appello non avrebbero tenuto conto degli elementi, indicati dalla difesa, idonei ad escludere l'attualità della pericolosità sociale del ricorrente (carenza del requisito dell'abitualità nel delitto in considerazione dell'episodicità delle condotte delittuose, tutte concentrate nel periodo 2011/2012 ad eccezione dell'isolato carico pendente risalente al 2018 in relazione al quale non è ancora stata esercitata l'azione penale e che risulta essere connesso ai medesimi fatti commessi nel 2012; corretta condotta processuale del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha ammesso le proprie responsabilità e dimostrato piena resipiscenza; ottimo comportamento tenuto dal ricorrente nel periodo di espiazione della pena detentiva; sopravvenuta sostituzione della misura custodiale con gli arresti domiciliari; accertamento giurisdizionale del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato vittima del reato di estorsione posto in essere da appartenenti al gruppo criminale che avrebbe fornito al ricorrente il denaro da riciclare nonché destinatario di minacce volte ad indurlo a ritrattare le accuse avanzate nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri).

5. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, violazione di legge ed apparenza della motivazione in ordine alla determinazione della durata della disposta misura di prevenzione.

Il giudice dell'appello, limitandosi alla mera reiterazione del percorso argomentativo contenuto nel provvedimento genetico e ad un generico riferimento all'elevata pericolosità del ricorrente, avrebbe omesso ogni valutazione in ordine a quanto eccepito dalla difesa in ordine all'eccessività durata della misura applicata dal Tribunale in considerazione del positivo percorso processuale caratterizzato da resipiscenza ed atteggiamento collaborativo. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato per motivi non consentiti, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati in sede di appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

Deve essere preliminarmente ribadito che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (salvo che si lamenti l'assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen.).

Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente del provvedimento ricorre esclusivamente quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01).

In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; da ultimo Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep. 2023, non massimata).

Nel caso di specie il riferimento all'apparenza della motivazione in ordine ai presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione è chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo la Corte territoriale chiaramente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondate le censure difensive già proposte nell'atto di appello.

2. Il provvedimento impugnato non appare affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione del decreto impugnato risulta coerente con le emergenze processuali e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente".Le valutazioni della Corte territoriale, fondate su un'analisi del materiale logico-probatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni di pericolosità permanente, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è addivenuta ad un giudizio prognostico negativo in ordine alla pericolosità della ricorrente.

3. I giudici di appello, condividendo gli argomenti del Tribunale, hanno indicato analiticamente i precisi dati fattuali da cui desumere l'appartenenza del ricorrente alla categoria della pericolosità qualificata ex art. 4, lett. b) d.

Igs. 159/2011, illustrati con il richiamo agli innumerevoli precedenti penali da cui è gravato il proposto e nel reiterato coinvolgimento nella commissione dei reati trasferimento fraudolento di valori ed intestazione fittizia, anche aggravati dall'agevolazione mafiosa e del loro collegamento nella prospettiva della realizzazione di condotte produttive di notevoli profitti criminali (vedi pagg. 7 ed 8 del decreto impugnato)

3.1. L'ulteriore doglianza con la quale la difesa lamenta la carenza di motivazione in ordine all'attualità della pericolosità della ricorrente è ictu ()cui/ riferibile ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma illogica e non condivisa dal ricorrente e, quindi, per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione.

I giudici di merito, con motivazione logicamente ineccepibile, hanno ritenuto attuale la pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di plurimi elementi predittivi di pericolosità che inducono a ritenere probabile il ripetersi di condotte inquadrate nella categoria criminologica di riferimento prevista dalla legge: contiguità temporale tra i delitti di cui agli artt. 416-bis, 512-bis e 497-bis cod. pen. contestati fino al gennaio 2019 e l'adozione della misura di prevenzione avvenuta nel febbraio 2021, abitualità della condotta criminosa, reiterazione di condotte delittuose di particolare allarme sociale, sottoposizione a misura cautelare anche in tempi recenti in considerazione della ritenuta pericolosità sociale, frequentazione con persone gravate da precedenti penali, sproporzione tra il tenore di vita del [OSCURATO:PERSONA] e l'apparente condizione di soggetto nullatenente, elementi che i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione adeguata e priva di illogicità manifeste, non affievoliti dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato in passato vittima di condotte estorsive da parte di clan di stampo mafioso e dal recente svolgimento di attività lavorativa (vedi pagg. 3, 4 e 7 del provvedimento impugnato).

3.2. Le valutazioni della Corte territoriale, fondate su un'analisi del materiale logico-probatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni di pericolosità permanente, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è addivenuta ad un giudizio prognostico negativo in ordine all'attuale pericolosità del ricorrente; a fronte di tale precisa conclusione il ricorrente reitera argomentazioni fattuali, già affrontate e confutate dai giudici di appello in modo adeguato e logico, e pertanto non riconducibili al parametro della violazione di legge e della carenza o apparenza di motivazione.

4. L'ulteriore doglianza con la quale la difesa lamenta l'eccessività durata della disposta misura di prevenzione rispetto al reinserimento sociale del [OSCURATO:PERSONA] è generica ed aspecifica.

La difesa si è limitata, infatti, a sostenere che la Corte non si sarebbe espressa adeguatamente sul punto senza fornire alcun elemento idoneo a confutare quanto affermato dai giudici di merito in ordine alla congruità della durata della misura.

I giudici di appello, con motivazione sintetica ma ineccepibile in punto di logica, hanno ritenuto la durata della misura di prevenzione, così come determinata dal Tribunale, congrua in considerazione del fatto che la «pericolosità del proposto appare assai elevata alla luce delle sue esperienze criminali, della protrazione nel tempo» (vedi pag. 8 del decreto impugnato).

Il ricorrente limitandosi ad affermare, in modo apodittico, l'apparenza della motivazione sul punto, non si sono confrontati con le argomentazioni della Corte di merito con conseguente aspecificità del motivo.

5. In conclusione, deve essere, dunque, esclusa alcuna carenza della motivazione sul profilo sia della pericolosità, sia dell'attualità apprezzata attraverso la ricostruzione cronologica dei dati fattuali, sia della determinazione della durata della misura applicata al ricorrente.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/03/2022 della Corte di Appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 17 febbraio 2021 il Tribunale di Torino ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e della confisca di quattro beni immobili intestati a Claudia BUONAVOLONTA'. 2. Il ricorrente ha, quindi, proposto appello avverso tale decreto, lamentando l'assenza dei presupposti soggettivi necessari ai fini del giudizio di pericolosità sociale, la carenza del requisito dell'attualità della pericolosità nonché l'eccessività della durata della misura personale e delle condizioni economiche dalla confisca. 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso il decreto, emesso il 10 marzo 2022, con il quale la Corte di Appello di Torino ha rigettato l'appello in precedenza avanzato dal ricorrente. 4. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione di legge e l'apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione personale e reale ed all'attuale pericolosità del ricorrente. 4.1. Il decreto impugnato sarebbe viziato dall'illegittimo ricorso alla motivazione per relationem in quanto i giudici di appello avrebbero richiamato il percorso argomentativo del primo giudice in termini meramente apodittici e ripetitivi, senza motivare sull'inconsistenza o non pertinenza dei motivi di appello. 4.2. Secondo la difesa, la Corte territoriale sarebbe venuta meno all'obbligo di motivare adeguatamente in ordine all'attualità della pericolosità sociale del ricorrente, limitandosi a fare generico riferimento alla commissione di una «innumerevole serie di reati». 4.3. I giudici dell'appello non avrebbero tenuto conto degli elementi, indicati dalla difesa, idonei ad escludere l'attualità della pericolosità sociale del ricorrente (carenza del requisito dell'abitualità nel delitto in considerazione dell'episodicità delle condotte delittuose, tutte concentrate nel periodo 2011/2012 ad eccezione dell'isolato carico pendente risalente al 2018 in relazione al quale non è ancora stata esercitata l'azione penale e che risulta essere connesso ai medesimi fatti commessi nel 2012; corretta condotta processuale del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha ammesso le proprie responsabilità e dimostrato piena resipiscenza; ottimo comportamento tenuto dal ricorrente nel periodo di espiazione della pena detentiva; sopravvenuta sostituzione della misura custodiale con gli arresti domiciliari; accertamento giurisdizionale del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato vittima del reato di estorsione posto in essere da appartenenti al gruppo criminale che avrebbe fornito al ricorrente il denaro da riciclare nonché destinatario di minacce volte ad indurlo a ritrattare le accuse avanzate nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri). 5. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, violazione di legge ed apparenza della motivazione in ordine alla determinazione della durata della disposta misura di prevenzione. Il giudice dell'appello, limitandosi alla mera reiterazione del percorso argomentativo contenuto nel provvedimento genetico e ad un generico riferimento all'elevata pericolosità del ricorrente, avrebbe omesso ogni valutazione in ordine a quanto eccepito dalla difesa in ordine all'eccessività durata della misura applicata dal Tribunale in considerazione del positivo percorso processuale caratterizzato da resipiscenza ed atteggiamento collaborativo. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato per motivi non consentiti, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati in sede di appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Deve essere preliminarmente ribadito che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (salvo che si lamenti l'assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen.). Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente del provvedimento ricorre esclusivamente quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; da ultimo Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep. 2023, non massimata). Nel caso di specie il riferimento all'apparenza della motivazione in ordine ai presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione è chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo la Corte territoriale chiaramente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondate le censure difensive già proposte nell'atto di appello. 2. Il provvedimento impugnato non appare affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione del decreto impugnato risulta coerente con le emergenze processuali e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente".Le valutazioni della Corte territoriale, fondate su un'analisi del materiale logico-probatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni di pericolosità permanente, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è addivenuta ad un giudizio prognostico negativo in ordine alla pericolosità della ricorrente. 3. I giudici di appello, condividendo gli argomenti del Tribunale, hanno indicato analiticamente i precisi dati fattuali da cui desumere l'appartenenza del ricorrente alla categoria della pericolosità qualificata ex art. 4, lett. b) d. Igs. 159/2011, illustrati con il richiamo agli innumerevoli precedenti penali da cui è gravato il proposto e nel reiterato coinvolgimento nella commissione dei reati trasferimento fraudolento di valori ed intestazione fittizia, anche aggravati dall'agevolazione mafiosa e del loro collegamento nella prospettiva della realizzazione di condotte produttive di notevoli profitti criminali (vedi pagg. 7 ed 8 del decreto impugnato) 3.1. L'ulteriore doglianza con la quale la difesa lamenta la carenza di motivazione in ordine all'attualità della pericolosità della ricorrente è ictu ()cui/ riferibile ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma illogica e non condivisa dal ricorrente e, quindi, per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione. I giudici di merito, con motivazione logicamente ineccepibile, hanno ritenuto attuale la pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di plurimi elementi predittivi di pericolosità che inducono a ritenere probabile il ripetersi di condotte inquadrate nella categoria criminologica di riferimento prevista dalla legge: contiguità temporale tra i delitti di cui agli artt. 416-bis, 512-bis e 497-bis cod. pen. contestati fino al gennaio 2019 e l'adozione della misura di prevenzione avvenuta nel febbraio 2021, abitualità della condotta criminosa, reiterazione di condotte delittuose di particolare allarme sociale, sottoposizione a misura cautelare anche in tempi recenti in considerazione della ritenuta pericolosità sociale, frequentazione con persone gravate da precedenti penali, sproporzione tra il tenore di vita del [OSCURATO:PERSONA] e l'apparente condizione di soggetto nullatenente, elementi che i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione adeguata e priva di illogicità manifeste, non affievoliti dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato in passato vittima di condotte estorsive da parte di clan di stampo mafioso e dal recente svolgimento di attività lavorativa (vedi pagg. 3, 4 e 7 del provvedimento impugnato). 3.2. Le valutazioni della Corte territoriale, fondate su un'analisi del materiale logico-probatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni di pericolosità permanente, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è addivenuta ad un giudizio prognostico negativo in ordine all'attuale pericolosità del ricorrente; a fronte di tale precisa conclusione il ricorrente reitera argomentazioni fattuali, già affrontate e confutate dai giudici di appello in modo adeguato e logico, e pertanto non riconducibili al parametro della violazione di legge e della carenza o apparenza di motivazione. 4. L'ulteriore doglianza con la quale la difesa lamenta l'eccessività durata della disposta misura di prevenzione rispetto al reinserimento sociale del [OSCURATO:PERSONA] è generica ed aspecifica. La difesa si è limitata, infatti, a sostenere che la Corte non si sarebbe espressa adeguatamente sul punto senza fornire alcun elemento idoneo a confutare quanto affermato dai giudici di merito in ordine alla congruità della durata della misura. I giudici di appello, con motivazione sintetica ma ineccepibile in punto di logica, hanno ritenuto la durata della misura di prevenzione, così come determinata dal Tribunale, congrua in considerazione del fatto che la «pericolosità del proposto appare assai elevata alla luce delle sue esperienze criminali, della protrazione nel tempo» (vedi pag. 8 del decreto impugnato). Il ricorrente limitandosi ad affermare, in modo apodittico, l'apparenza della motivazione sul punto, non si sono confrontati con le argomentazioni della Corte di merito con conseguente aspecificità del motivo. 5. In conclusione, deve essere, dunque, esclusa alcuna carenza della motivazione sul profilo sia della pericolosità, sia dell'attualità apprezzata attraverso la ricostruzione cronologica dei dati fattuali, sia della determinazione della durata della misura applicata al ricorrente. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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