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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 03711/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2257-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONIErfA C ORETTI ; - ricorrente - et) contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1 1 INI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 191/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la Corte d'appello di Genova, con sentenza depositata in data 19 ottobre 2020, ha rigettato l'appello proposto dall'Inps contro la sentenza del tribunale che, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato l'avviso di addebito per il pagamento dei contributi dovuti da quest'ultimo alla gestione separata per i liberi professionisti relativi all'anno indicato in ricorso.

A fondamento del deci sum, la Corte d'appello ha ritenuto che il credito previdenziale fosse prescritto perché, rispetto al teimine fissato per il pagamento dei contributi, al momento in cui era stato notificato l'avviso bonario erano decorsi più di cinque anni.

Ha poi escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ad un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8, cod.civ.).

Contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; resiste con controricorso il Galli.

La proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. ed è stata ritualmente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Considerato che: Ric. 2021 n. 02257 sez.

ML - ud. 11-01-2022 -2- con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., si censura la sentenza per violazione degli artt. 2935 e 2941, n.8, cod.civ. in relazione all'art. 2, comma 26 ss.

L. n.335/1995, all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011.

L'Inps assume che la Corte di .appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019).

Il motivo è infondato.

Con riguardo alla violazione dell'art. 2941, n. 8, codice civile, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 10828/2015), e, quindi, esattamente interpretando e applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

Ha poi proceduto ad un accertamento tipicamente fattuale, escludendo che la mancata compilazione del riquadro RR del modello della Ric. 2021 n. 02257 sez.

ML - ud. 11-01-2022 -3- dichiarazione dei redditi costituisca, nella specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito contributivo: al riguardo ha rilevato che i redditi da lavoro autonomo erano integralmente riportati nella diversa sezione del modello unico e che tale scelta era, per un verso, evidentemente incompatibile con una preordinata volontà evasiva o elusiva degli obblighi di legge e, per altro verso, inidonea a configurare una impossibilità di agire per la tutela del diritto, configurandosi invece come mera difficoltà inidonea a determinare la sospensione del termine di prescrizione.

Si è dunque di fronte ad un apprezzamento fattuale non adeguatamente censurato sotto il profilo del vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ. nei ristretti limiti in cui esso può oggi essere dedotto (v.

Cass., S.U. n. 5083 del 2014).

In realtà, l'Inps pretende di stabilire un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, espressamente escluso invece dalla giurisprudenza dallo stesso istituto richiamata (Cass. n. 6677 del 2019; Cass. n. 7254 del 2021; Cass. 35468/2021).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato e l'Inps deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori in forza della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 93 cod.proc.civ.

Sussistono i presupposti processuali, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315, per il versamento da parte del ricorrente di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente di € 2500 a titolo di compensi professionali e € 200 a titolo di spese, oltre al rimborso forfettario nella misura del Ric. 2021 n. 02257 sez.

ML - ud. 11-01-2022 -4- 15% per spese generali e altri accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delld ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 11 gennaio 2022 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] t!,.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2257-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONIErfA C ORETTI ; - ricorrente - et) contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1 1 INI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 191/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la Corte d'appello di Genova, con sentenza depositata in data 19 ottobre 2020, ha rigettato l'appello proposto dall'Inps contro la sentenza del tribunale che, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato l'avviso di addebito per il pagamento dei contributi dovuti da quest'ultimo alla gestione separata per i liberi professionisti relativi all'anno indicato in ricorso. A fondamento del deci sum, la Corte d'appello ha ritenuto che il credito previdenziale fosse prescritto perché, rispetto al teimine fissato per il pagamento dei contributi, al momento in cui era stato notificato l'avviso bonario erano decorsi più di cinque anni. Ha poi escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ad un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8, cod.civ.). Contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; resiste con controricorso il Galli. La proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. ed è stata ritualmente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Considerato che: Ric. 2021 n. 02257 sez. ML - ud. 11-01-2022 -2- con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., si censura la sentenza per violazione degli artt. 2935 e 2941, n.8, cod.civ. in relazione all'art. 2, comma 26 ss. L. n.335/1995, all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011. L'Inps assume che la Corte di .appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019). Il motivo è infondato. Con riguardo alla violazione dell'art. 2941, n. 8, codice civile, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 10828/2015), e, quindi, esattamente interpretando e applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. Ha poi proceduto ad un accertamento tipicamente fattuale, escludendo che la mancata compilazione del riquadro RR del modello della Ric. 2021 n. 02257 sez. ML - ud. 11-01-2022 -3- dichiarazione dei redditi costituisca, nella specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito contributivo: al riguardo ha rilevato che i redditi da lavoro autonomo erano integralmente riportati nella diversa sezione del modello unico e che tale scelta era, per un verso, evidentemente incompatibile con una preordinata volontà evasiva o elusiva degli obblighi di legge e, per altro verso, inidonea a configurare una impossibilità di agire per la tutela del diritto, configurandosi invece come mera difficoltà inidonea a determinare la sospensione del termine di prescrizione. Si è dunque di fronte ad un apprezzamento fattuale non adeguatamente censurato sotto il profilo del vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ. nei ristretti limiti in cui esso può oggi essere dedotto (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014). In realtà, l'Inps pretende di stabilire un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, espressamente escluso invece dalla giurisprudenza dallo stesso istituto richiamata (Cass. n. 6677 del 2019; Cass. n. 7254 del 2021; Cass. 35468/2021). Il ricorso deve pertanto essere rigettato e l'Inps deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori in forza della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 93 cod.proc.civ. Sussistono i presupposti processuali, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, per il versamento da parte del ricorrente di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente di € 2500 a titolo di compensi professionali e € 200 a titolo di spese, oltre al rimborso forfettario nella misura del Ric. 2021 n. 02257 sez. ML - ud. 11-01-2022 -4- 15% per spese generali e altri accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delld ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 11 gennaio 2022 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] t!,.