CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26300/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 6276 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore [OSCURATO:EMAIL] ; - controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.; - intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 6072/03/2020, depositata in data 6 novembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l'appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 3430/04/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento di accoglimento del ricorso del contribuente avverso l'intimazione di pagamento ai fini Irpef, Irap e Iva, per il 2009, a seguito di presupposto avviso di accertamento asseritamente notificato in data 28.2.2014; -la CTR, per quanto di interesse, ha confermato l'annullamento dell'intimazione di pagamento ritenendo non perfezionato il 2 p/ procedimento notificatorio dell'avviso presupposto effettuato ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/73 dal messo notificatore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] con la procedura di cui all'art. 140 c.p.c. stante la temporanea assenza del contribuente presso il suo domicilio in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 4; in particolare, ad avviso del giudice di appello, l'Agenzia non aveva provato né l'effettiva spedizione della raccomandata informativa (AR n. 140218025850 del 14 febbraio 2014) dell'avvenuto deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] richiamata nella relata di notifica né tantomeno la ricezione della stessa da parte del destinatario, essendosi limitata a produrre una copia fotostatica dalla quale risultava la mera spedizione, in data 18.2.2014 a [OSCURATO:PERSONA], da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], mediante [OSCURATO:PERSONA]±ss, [OSCURATO:PERSONA] della "raccomandata garantita" AR n. 140218026850; non risultava che tale raccomandata fosse effettivamente pervenuta al destinatario né tantomeno che la stessa riguardasse l'avviso di accertamento in oggetto, tantopiù che l'invio di tale raccomandata era avvenuto tramite agenzia di posta privata con nullità della relativa notifica ( essendo tale la notificazione eseguita da operatore di posta privata, senza titolo abilitativo, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della direttiva n. 97/67/CE, come modificata dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 e il regime di cui alla legge n. 124/2017) non sanata per mancato raggiungimento del suo scopo; - la società contribuente, in liquidazione, resiste con controricorso; è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- [OSCURATO:PERSONA]; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA]-con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 140 c.p.c. nonché in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e segg. c.c. per avere la CTR confermato l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, errando nella valutazione delle prove relativamente al procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. del presupposto avviso di accertamento 1) laddove ha ritenuto che "nel corso de/giudizio l'Agenzia delle entrate non ha provato né l'effettiva spedizione della raccomanda informativa nella relazione di notifica né tantomeno la ricezione della stessa da parte del destinatario" ancorché, come riportato nella relata il messo comunale avesse posto in essere tutti gli adennpimenti previsti dall'art.140 c.p.c., restituendo all'Ufficio, pur in presenza di meri refusi, la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, spedita al contribuente e tornata indietro per compiuta giacenza; 2) nonché laddove ha messo in discussione la validità dell'invio della raccomandata informativa tramite "agenzia privata di recapito", ancorché, a partire dal 2011, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 58/2011, le agenzie private, debitamente autorizzate, potessero notificare tutti gli atti compresi quelli tributari (Cass. n. 15361/2020); -il motivo si profila inammissibile per le ragioni di seguito indicate; - costituisce ius receptum di questa Corte (da ultimo, Cass. sez. V, n. 7523/16) il principio per cui "la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D. P. R 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cp.c., quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune" (conf. Cass. 25436/15, 23332/15, 24260/14, 14030/11, 20425/07, 7268/02), con la precisazione che non sono necessarie nuove ed ulteriori ricerche, essendo sufficiente che "il messo notificatore non reperisca il contribuente perché sconosciuto all'indirizzo indicato" (Casa. sez. V, n. 23588/15; conf. Cass.25272/14, 17064/06, 906/02, 8071/95; n. 19152/2016); -gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono tre, e in particolare: a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario; b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito; c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito; -orbene, si è da questa Corte ritenuto che il compimento delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. deve risultare dalla relazione di notificazione che, sotto questo aspetto, dando atto di operazioni compiute dallo stesso ufficiale giudiziario, fa fede sino a querela di falso-cfr.Cass.n.4844/1993; tale principio va tuttavia completato dall'affermazione che la efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta, per quanto qui interessa, ai "fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" e, pertanto, dovendosi avvalere il messo notificatore del servizio postale per l'inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai sensi dell'art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma (deposito della copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso dell'eseguito deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest'ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento), potrà dare atto di aver consegnato all'Ufficio postale l'avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all'art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire per raccomandata AR, ma non sarà in grado -evidentemente- di attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica, con la conseguenza che la eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso (cfr. Cass. n. 2082/1999, secondo cui ad integrare l'ultimo adempimento ex art. 140 c.p.c. di "dare notizia" al destinatario delle operazioni compiute "non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all'ufficio postale di partenza, ma è necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi nulla, qualora risulti che, dopo la consegna, il piego raccomandato non sia stato inoltrato dall'ufficio postale -v.Cass. n. 11118/2000-. Vedi, con riferimento alla giurisprudenza formatasi sull'art. 140 c.p.c. anteriormente all'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010, Cass. n. 3497 del 04/04/1998, secondo cui il compimento di detta ultima formalità "non può essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica sull'esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, anche ai fini del riscontro degli elementi richiesti dall'art. 48 disp. att. cod. proc. civ., atteso che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata indicandone il numero copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili né l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita né il destinatario della medesima negli altri elementi di cui all'art. 48 disp. att. cod. proc. civ"; v. da ultimo Cass. sez. 6°-5°, n. 1699 del 2019); -quanto all'asserita inidoneità delle c.d. richieste di certificazione di avvenuta consegna delle raccomandate a comprovare l'assunta mancata consegna delle medesime, va ricordato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c. si è tenuto distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto (Cass. 11 maggio 2012, n. 7324); ne consegue che la notifica, a mezzo posta, dell'avviso informativo al contribuente si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass., sez. 5°, n. 27666 del 2019); -questa Corte ha proprio di recente affermato che "ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale" (Cass., sez. 6-5, n. 10519/2019; Cass. n. 33525 del 2019); -ne consegue che, ai fini della notificazione nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, i/ procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo; difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019); -nella specie, il motivo di ricorso in esame con il quale si denuncia non già un error in procedendo ma l'erronea "valutazione da parte del giudice di appello delle prove in atti relativamente al procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c." tende in realtà inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito, avendo il giudice di appello, con un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, affermato che - a fronte della indicazione da parte del messo comunale, nella relata di notificazione del prodromico avviso di accertamento, del compimento delle operazioni di cui all'art. 140 c.p.c. e, in particolare della spedizione della raccomandata informativa (AR n. 140218025850 del 14 febbraio 2014) dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale — "l'Agenzia si [era] limitata a produrre una copía fotostatica dalla quale risultava la mera spedizione, in data 18.2.2014, a [OSCURATO:PERSONA], da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], mediante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della raccomandata garantita AR n. 140218026850"; da qui, stante la emersa discrasia tra quanto certificato dal messo comunale nella relata di notificazione, facente fede fino a querela di falso, e quanto prodotto in atti dall'Amministrazione, la ritenuta mancata prova circa l'effettiva spedizione della raccomandata informativa richiamata nella relata di notifica, la riferibilità di quella spedita all'avviso di accertamento in oggetto e la ricezione della stessa da parte del destinatario; peraltro, come precisato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021), da un lato «In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»; -quanto alla assunta validità dell'invio della raccomandata informativa tramite "agenzia privata di recapito", premesso che "in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017. La sanatoria di detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo" (Cass. Sez. U n. 299 del 10 gennaio 2020), nella specie, il ritenuto mancato perfezionamento del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. dell'atto presupposto impositivo per il motivo assorbente del mancato invio della raccomandata informativa richiamata nella relata di notifica (stante la t disdsia tra il numeri AR n. 140218025850 della raccomandata indicata come inviata e AR n. 140218026850 della copia fotostatica prodotta in giudizio), rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura che aggredisce la successiva statuizione relativa alla asserita invalidità dell'invio della raccomandata informativa richiesto ad un'agenzia privata di recapito trattandosi di un'argomentazione ("peraltro l'invio di tale raccomandata informativa è stato richiesti ad un'agenzia privata di recapita. siffatto adempimento non sarebbe stato idoneo a perfezionare il procedimento notificatorio") svolta "ad abundantiam" o costituente "obiter dicta", che in quanto priva di effetti giuridici, non determina alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass. n. 22380 del 2014; Cass. n. 23635 del 2010; n. 15234 del 2007); -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR ritenuto illegittima l'intimazione di pagamento per mancato perfezionamento del procedimento notificatorio del presupposto avviso di accertamento ancorché il contribuente avesse eccepito, nel ricorso originario, la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico e, soltanto nella memoria, depositata il 17.6.2016, oltre i termini e le modalità di cui all'art. 24 cit., l'irregolarità della notifica medesima senza che venisse rilevata la "non contestazione" in ordine alla documentazione attestante la notifica; -il motivo è inammissibile; -va osservato che, in base all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il "decisum" della sentenza gravata (così ad es. sez. 5 n. 17125 del 2007 e sez. 1 n. 4036 del 2011). In altri termini, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi della citata disposizione (così Cass., sez. 5, n. 20152 del 2021; n. 21296 del 2016; Sez. 6 - 5, n. 187 del 08/01/2014; Sez. 5, n. 17125 del 03/08/2007; sez. 3, n. 359 del 2005 e altre); nella specie, il motivo in questione non menziona alcun passaggio della sentenza impugnata; - trattasi, comunque, di censura inammissibile per novità delle questioni dedotte e per violazione del principio di autosufficienza, evidenziandosi, sotto il primo profilo, che dal contenuto della sentenza impugnata non emerge la proposizione della specifica eccezione di irregolare integrazione dei motivi di ricorso, in violazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 546/92 e, sotto il secondo profilo, che è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione di quelle questioni innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare- riproducendone il contenuto nelle parti rilevanti - in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 11934 del 2021; n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009); - in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; -le spese del giudizio di legittimità nel rapporto tra la ricorrente e contribuente seguono la soccombenza e vengono liquidate, letta la depositata nota spese, come in dispositivo; nulla sulle spese nel rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA]; -rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q. M. v 12 a4 La Corte dichiara inammissibile i