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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17161/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila, in riforma della decisione di primo grado, che aveva contenuto l'ammontare del risarcimento del danno in euro 5.000,00, ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 30.000,00, in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], per fatti diffamatori commessi quale articolista e titolare del sito web "Il fatto teramano".

2. Avverso la richiamata sentenza propone ricorso ai soli effetti civili il FRANCIA, con il difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], denunciando carente motivazione della decisione in punto di determinazione dell'entità del risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile.

A fondamento del gravame, il ricorrente deduce, in primis, che la pronuncia denunciata non ha indicato le ragioni fondanti il giudizio di diffusività del giornale locale sul quale erano state effettuate le pubblicazioni.

Rileva, inoltre, che, in violazione dei criteri indicati dalle stesse tabelle per la liquidazione del danno predisposte dal Tribunale di Milano e richiamate in motivazione, la decisione non avrebbe argomentato sul pregiudizio concreto subito dalla parte civile per effetto delle condotte ascrittegli.

Deduce, infine, che non si comprendono le ragioni per le quali la Corte territoriale avrebbe ricondotto, sempre facendo riferimento alle tabelle milanesi per la quantificazione del danno non patrimoniale, quello subito dal MARIANI ad un danno di media gravità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Occorre premettere che, secondo un fermo orientamento giurisprudenziale, da tempo suffragato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il relativo sindacato essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Ciò in quanto esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione v delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01).

Orbene, ciò posto, la decisione denunciata ha indicato in maniera esaustiva e logica i parametri ai quali ha ancorato in concreto l'esercizio del proprio potere - che resta equitativo e sindacabile, dunque, solo sul piano della manifesta arbitrarietà (Sez. 3 civ., n. 13153 del 25/05/2017, Rv. 644406 - 01) - di determinazione del danno non patrimoniale subito dalla parte civile.

In particolare, la Corte territoriale ha fatto riferimento alle tabelle per la determinazione del danno del tribunale di Milano, esplicative dei canoni generali indicati in giurisprudenza quanto alla rilevanza, a tal fine, della diffusione dello scritto, dell'entità dell'offesa alla reputazione e della posizione sociale della vittima (Sez. 3 civ., n. 25420 del 26/10/2017, Rv. 646634 - 04).

Quanto al censurato aspetto della diffusività della testata on line, in particolare, occorre considerare che esso era stato giustificato già dalla decisione di primo grado in virtù dell'ampia diffusione del sito nel contesto locale teramano nel quale il MARIANI esercita la propria attività politica, e della conseguente diffusione delle notizie tra i suoi conoscenti ed elettori.

D'altra parte, il ricorrente omette di confrontarsi in termini specifici - incorrendo, così, in una genericità delle censure di per sé suscettibile di determinare l'inammissibilità del ricorso in omaggio ai principi espressi da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01 - con le ulteriori argomentazioni addotte dalla Corte territoriale per giustificare la riconduzione del danno a quello di "media gravità" cui fanno riferimento le tabelle del Tribunale di Milano per il relativo risarcimento del pregiudizio non patrimoniale.

La decisione impugnata ha infatti posto in rilievo la peculiare intensità del dolo del ricorrente, già condannato per la diffamazione del MARIANI in altra occasione, e che, ciononostante, aveva posto in essere una sorta di "campagna stampa" orientata pervicacemente a danneggiare l'immagine della parte civile.

La stessa Corte d'Appello ha inoltre valorizzato la carica pubblica e il ruolo istituzionale ricoperti dal diffamato, all'epoca Consigliere regionale del [OSCURATO:PERSONA], e l'utilizzo di espressioni particolarmente denigratorie sino all'uso del turpiloquio.

Ne deriva che la pronuncia cesurata ha argomentato in ordine al complesso dei parametri enucleati dalle tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2018, cui si è ricondotta, per annoverare il danno in questione nell'ambito di quello di media gravità (cfr. Sez. 3 civ., n. 18217 del 26/06/2023, Rv. 668473 - 01), dando adeguatamente conto della media notorietà del diffamato, dell'esistenza di più fatti diffamatori, della diffusività del sito web nel territorio di riferimento, 3 (o nonché del pregiudizio subito dalla vittima in ragione dell'attività politica esercitata e della peculiare intensità del dolo della ricorrente.

Dacché, anche considerati gli evidenziati limiti entro i quali può dispiegarsi il relativo sindacato di legittimità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

3. Il ricorrente deve essere inoltre condannato alle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, determinate, alla luce delle questioni trattate, nell'importo di Euro 3.600,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 3.600,00 oltre accessori di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila, in riforma della decisione di primo grado, che aveva contenuto l'ammontare del risarcimento del danno in euro 5.000,00, ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 30.000,00, in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], per fatti diffamatori commessi quale articolista e titolare del sito web "Il fatto teramano". 2. Avverso la richiamata sentenza propone ricorso ai soli effetti civili il FRANCIA, con il difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], denunciando carente motivazione della decisione in punto di determinazione dell'entità del risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile. A fondamento del gravame, il ricorrente deduce, in primis, che la pronuncia denunciata non ha indicato le ragioni fondanti il giudizio di diffusività del giornale locale sul quale erano state effettuate le pubblicazioni. Rileva, inoltre, che, in violazione dei criteri indicati dalle stesse tabelle per la liquidazione del danno predisposte dal Tribunale di Milano e richiamate in motivazione, la decisione non avrebbe argomentato sul pregiudizio concreto subito dalla parte civile per effetto delle condotte ascrittegli. Deduce, infine, che non si comprendono le ragioni per le quali la Corte territoriale avrebbe ricondotto, sempre facendo riferimento alle tabelle milanesi per la quantificazione del danno non patrimoniale, quello subito dal MARIANI ad un danno di media gravità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Occorre premettere che, secondo un fermo orientamento giurisprudenziale, da tempo suffragato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il relativo sindacato essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Ciò in quanto esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione v delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). Orbene, ciò posto, la decisione denunciata ha indicato in maniera esaustiva e logica i parametri ai quali ha ancorato in concreto l'esercizio del proprio potere - che resta equitativo e sindacabile, dunque, solo sul piano della manifesta arbitrarietà (Sez. 3 civ., n. 13153 del 25/05/2017, Rv. 644406 - 01) - di determinazione del danno non patrimoniale subito dalla parte civile. In particolare, la Corte territoriale ha fatto riferimento alle tabelle per la determinazione del danno del tribunale di Milano, esplicative dei canoni generali indicati in giurisprudenza quanto alla rilevanza, a tal fine, della diffusione dello scritto, dell'entità dell'offesa alla reputazione e della posizione sociale della vittima (Sez. 3 civ., n. 25420 del 26/10/2017, Rv. 646634 - 04). Quanto al censurato aspetto della diffusività della testata on line, in particolare, occorre considerare che esso era stato giustificato già dalla decisione di primo grado in virtù dell'ampia diffusione del sito nel contesto locale teramano nel quale il MARIANI esercita la propria attività politica, e della conseguente diffusione delle notizie tra i suoi conoscenti ed elettori. D'altra parte, il ricorrente omette di confrontarsi in termini specifici - incorrendo, così, in una genericità delle censure di per sé suscettibile di determinare l'inammissibilità del ricorso in omaggio ai principi espressi da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01 - con le ulteriori argomentazioni addotte dalla Corte territoriale per giustificare la riconduzione del danno a quello di "media gravità" cui fanno riferimento le tabelle del Tribunale di Milano per il relativo risarcimento del pregiudizio non patrimoniale. La decisione impugnata ha infatti posto in rilievo la peculiare intensità del dolo del ricorrente, già condannato per la diffamazione del MARIANI in altra occasione, e che, ciononostante, aveva posto in essere una sorta di "campagna stampa" orientata pervicacemente a danneggiare l'immagine della parte civile. La stessa Corte d'Appello ha inoltre valorizzato la carica pubblica e il ruolo istituzionale ricoperti dal diffamato, all'epoca Consigliere regionale del [OSCURATO:PERSONA], e l'utilizzo di espressioni particolarmente denigratorie sino all'uso del turpiloquio. Ne deriva che la pronuncia cesurata ha argomentato in ordine al complesso dei parametri enucleati dalle tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2018, cui si è ricondotta, per annoverare il danno in questione nell'ambito di quello di media gravità (cfr. Sez. 3 civ., n. 18217 del 26/06/2023, Rv. 668473 - 01), dando adeguatamente conto della media notorietà del diffamato, dell'esistenza di più fatti diffamatori, della diffusività del sito web nel territorio di riferimento, 3 (o nonché del pregiudizio subito dalla vittima in ragione dell'attività politica esercitata e della peculiare intensità del dolo della ricorrente. Dacché, anche considerati gli evidenziati limiti entro i quali può dispiegarsi il relativo sindacato di legittimità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). 3. Il ricorrente deve essere inoltre condannato alle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, determinate, alla luce delle questioni trattate, nell'importo di Euro 3.600,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 3.600,00 oltre accessori di le
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