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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12606/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 9338 /202 3 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rap- presentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: avv.giancarlo- [OSCURATO:EMAIL]),elettivamente domiciliata presso lo studio del difensorein Roma, via Ancona 20; –controricorrente – Oggetto:definizione age- volata avverso la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Campania n.1830/2/2023 depositata il 14 marzo 2023, non notifi- cata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania è stato rigettato l’appello dall’Agenzia delle Entrate avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino n. 660/2/2021 che aveva accolto il ricorso introduttivo della società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ avviso di accertamento n.

TFK030200355/2020.

2. L’atto impositivo è stato notificato in data 18.8.2020 dall’Ammini- strazione finanziaria sulla scorta delle risultanze di una verifica fi- scale effettuata dai funzionari dell’Ufficio, relativamente all’anno di imposta 2015.

In sintesi, l’Agenzia ha contestato alla società l’im- proprio utilizzo di fatture in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti per un totale imponibile di euro 55.137,50.

In conse- guenza, è stata disconosciuta l’indebita detrazione di IVA per l’im- porto di euro 12.130,25 e d è stata irroga ta la sanzione di euro 13.647,38, oltreinteressi.

3. Il giudice di prime cure ha ritenuto fondato il ricorso introduttivo sul presupposto che l’Ufficio avesse dimostrato la fittizietà soggettiva delle operazionicontestate, ma anche che la parte avesse provato di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore ac- corto, secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità circa l’esistenza del fornitore.

4. I l giudice d'appello ha rigetta to il gravame con questa motiva- zione:«L'appello è infondato.

Invero, la parte con memorie illustra- tive aveva evidenziatoche vi era stata , per la stessa società, la no- tifica da parte dell'Ufficio di due atti di appello relativi a due sen- tenze, per gli anni 2015 e 2017, che gli stessi non eranostati però trattati congiuntamente ma era stato posto in discussione primal'ap- pello relativo all'annualità 2017.

Con tale appello la medesima se- zione aveva ritenuto di rigettare l'appellodell'Ufficio annullando, per- tanto, l'avviso di accertamento. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene, per- tanto, di scostarsi da detta pronuncia per l'annualità del 2015, dal momento che la stessa contiene le stesse deduzioni e motivazioni dell'annualità già discussa.».

5. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenziadelle Entrate , affidato a due motiv i, cui replica con contro- ricorsoil contribuente, il quale rende noto di aver adito la definizione agevolata della lite .

Da ultimo, stata anche depositata istanza di estinzionedel giudizio per adesione alla definizione agevolata ex lege n.197/22.

Consideratoche:

6. Nel controricorsola società contribuente rende noto di essersi av- valsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle con- troversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197.

Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la pre- sentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.

Lacontribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presen- tazione in via telematica di tale domand a , nonché la ricevuta del versamento della prima ratae non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione.

7. Alla luce di quanto precede, dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo.8.

Ai fini del regolamento delle spese, il Collegio osserva che il pa- gamento (di euro 243) reca una quietanza, stampata il 2.10.2023 come si legge nell’allegato al controricorso, di poco anteriore alla notifica del ricorso intervenuta il 4.10.2023.

Tuttavia, in primo luogo ilpagamento ai fini della definizione della lite è intervenuto nell’im- mediatezza e quasi contestualmente a ll’adempimento difensivo dell’Avvocatura.

In secondo luogo, va anche tenuto conto che non risulta che la circostanzadel pagamento sia stat a tempestivamente portatada parte contribuente a conoscenza della difesa di contro- parte per impedirle di svolgere un’attività difensiva inutile , avendo l’Avvocatura la necessità diincardinare il processo tempestivamente nel rispetto dei termini processuali di impugnazione né è esigibile un’immediata interlocuzione interna tra l’articolata Amministrazione finanziaria e l’Avvocatura che la difende nel singolo processo.

Lespese del processo restano pertanto a carico della parte che le ha anticipate,ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 .

9. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defi- nizioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d.

"doppio contributo unificato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284;Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 9338 /202 3 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rap- presentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: avv.giancarlo- [OSCURATO:EMAIL]),elettivamente domiciliata presso lo studio del difensorein Roma, via Ancona 20; –controricorrente – Oggetto:definizione age- volata avverso la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Campania n.1830/2/2023 depositata il 14 marzo 2023, non notifi- cata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania è stato rigettato l’appello dall’Agenzia delle Entrate avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino n. 660/2/2021 che aveva accolto il ricorso introduttivo della società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ avviso di accertamento n. TFK030200355/2020. 2. L’atto impositivo è stato notificato in data 18.8.2020 dall’Ammini- strazione finanziaria sulla scorta delle risultanze di una verifica fi- scale effettuata dai funzionari dell’Ufficio, relativamente all’anno di imposta 2015. In sintesi, l’Agenzia ha contestato alla società l’im- proprio utilizzo di fatture in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti per un totale imponibile di euro 55.137,50. In conse- guenza, è stata disconosciuta l’indebita detrazione di IVA per l’im- porto di euro 12.130,25 e d è stata irroga ta la sanzione di euro 13.647,38, oltreinteressi. 3. Il giudice di prime cure ha ritenuto fondato il ricorso introduttivo sul presupposto che l’Ufficio avesse dimostrato la fittizietà soggettiva delle operazionicontestate, ma anche che la parte avesse provato di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore ac- corto, secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità circa l’esistenza del fornitore. 4. I l giudice d'appello ha rigetta to il gravame con questa motiva- zione:«L'appello è infondato. Invero, la parte con memorie illustra- tive aveva evidenziatoche vi era stata , per la stessa società, la no- tifica da parte dell'Ufficio di due atti di appello relativi a due sen- tenze, per gli anni 2015 e 2017, che gli stessi non eranostati però trattati congiuntamente ma era stato posto in discussione primal'ap- pello relativo all'annualità 2017. Con tale appello la medesima se- zione aveva ritenuto di rigettare l'appellodell'Ufficio annullando, per- tanto, l'avviso di accertamento. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene, per- tanto, di scostarsi da detta pronuncia per l'annualità del 2015, dal momento che la stessa contiene le stesse deduzioni e motivazioni dell'annualità già discussa.». 5. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenziadelle Entrate , affidato a due motiv i, cui replica con contro- ricorsoil contribuente, il quale rende noto di aver adito la definizione agevolata della lite . Da ultimo, stata anche depositata istanza di estinzionedel giudizio per adesione alla definizione agevolata ex lege n.197/22. Consideratoche: 6. Nel controricorsola società contribuente rende noto di essersi av- valsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle con- troversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la pre- sentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. Lacontribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presen- tazione in via telematica di tale domand a , nonché la ricevuta del versamento della prima ratae non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione. 7. Alla luce di quanto precede, dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo.8. Ai fini del regolamento delle spese, il Collegio osserva che il pa- gamento (di euro 243) reca una quietanza, stampata il 2.10.2023 come si legge nell’allegato al controricorso, di poco anteriore alla notifica del ricorso intervenuta il 4.10.2023. Tuttavia, in primo luogo ilpagamento ai fini della definizione della lite è intervenuto nell’im- mediatezza e quasi contestualmente a ll’adempimento difensivo dell’Avvocatura. In secondo luogo, va anche tenuto conto che non risulta che la circostanzadel pagamento sia stat a tempestivamente portatada parte contribuente a conoscenza della difesa di contro- parte per impedirle di svolgere un’attività difensiva inutile , avendo l’Avvocatura la necessità diincardinare il processo tempestivamente nel rispetto dei termini processuali di impugnazione né è esigibile un’immediata interlocuzione interna tra l’articolata Amministrazione finanziaria e l’Avvocatura che la difende nel singolo processo. Lespese del processo restano pertanto a carico della parte che le ha anticipate,ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 . 9. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defi- nizioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284;Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244
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