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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10813/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 1 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano del 14 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 640, secondo comma, cod. pen.

Considerato che il primo motivo, in punto di prova del contributo concorsuale dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615), dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 4 sulla irrilevanza delle condizioni economiche della parte civile nonché dell'ammontare del danno patito dai singoli automobilisti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 1 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano del 14 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 640, secondo comma, cod. pen. Considerato che il primo motivo, in punto di prova del contributo concorsuale dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615), dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 4 sulla irrilevanza delle condizioni economiche della parte civile nonché dell'ammontare del danno patito dai singoli automobilisti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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