CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00379/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 412/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 69 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- Avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 2726/2022 depositata in data 06/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Aseguito di numerosi solleciti inviati all’indirizzo del sig. [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del servizio idrico integrato del [OSCURATO:PERSONA], otteneva dagli eredi di quest’ultimo ( a suo temporesosi moroso per l’importo di euro 32.000,00 relativamente al pagamento di una serie di fatture relative all’utenza idrica a servizio della propria azienda ) il pagamento dell’importo di euro 5.000,00, ex art. 1183 cod.civ. imputato ai debiti più risalenti, con contestuale offerta di pagamento per euro 28.380,50 , unitamente alla richiesta di un piano di rateizzazione , dalla medesima accettata; stante l’inadempimento da parte degli eredi Monti degli obblighi assunti con il suindicato piano di rateizzazione, all’esito di nuovo sollecito di pagamento ( inviato il 20 giugno 2012 e ricevuto in data 4 luglio 2012) per la somma di euro 27.615,15 , incaricava la concessionaria società [OSCURATO:SOCIETA]. diriscuotere coattivamente tale credito; la società [OSCURATO:SOCIETA]. emetteva l’ingiunzione n. 215729 del 26/10/2016, opposta avanti al Tribunale di Pisa ( dopo che il Tribunale di Firenze, inizialmente adito, si era dichiarato territorialmente incompetente) dapprima solo da i sigg. Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] e successivamente anche dai sigg. Riccardo, Massimo e [OSCURATO:PERSONA]; riuniti i giudizi, con sentenza n. 580/2021 il Tribunale di Pisa accoglieva la domanda di pagamento in origine monitoriamente azionata, ritenendo che l’ultimo sollecito di pagamento indirizzato al sig. [OSCURATO:PERSONA] ( ancora intestatario della fornitura ) e ricevutodai fratelli Monti - in qualità di eredi del predetto Giuseppe -, avesse interrotto il termine di prescrizione con riferimento alle fatturerelative al periodo di somministrazione 2008 - 2011; gli [OSCURATO:PERSONA] interponevano gravame, e con sentenza del 6/12/2022 la Corte d’Appello di Firenze accoglieva l’eccezione di prescrizione dai medesimi sollevata, ritenendo che il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod.civ., iniziato a decorrere il 12 aprile 2011 allor quando gli eredi Monti avevano riconosciuto il debito del de cuius e richiest o la relativa rateizzazione, al tempo dell’ingiunzione del novembre del 2016 fosseormai decorso, ravvisando essere inidoneo a fini interruttivi il sollecito comunicato nel giugno-luglio 2012, trattandosi di mera “comunicazione con notifica fatta al defunto” e risultando la missiva inviata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. priva di una chiara volontà interruttiva rivolta al soggetto effettivamente obbligato , non essendosi gli eredi espressamente qualificati quali nuovi intestatari dell’utenza con comunicazione dei rispettivi indirizzi; avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi; resistono con controricorso i sigg. Giovanni, Rosario, Riccardo e [OSCURATO:PERSONA] nonché al sig. [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che 1) con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 nr. 3 cpc) violazione e falsa applicazione degli artt. 1559 e 1453 e ss. del Codice civile anche in relazione all’art. 47 del codice civile”, la ricorrente si duole che il giudice a quo abbia erroneamente ritenuto che la missiva del 2012 quale prova del subentro degli eredi nel contratto di fornitura, atteso che il contratto era stato già risolto in data 1/2/2011 mediante distacco dalla rete idrica, e gli eredi non avevano mai fatto richiesta della relativa volturaa loro nome ; lamenta non essersi considerato che quando con la comunicazione del decesso del padre gli stessi non erano subentrati nel contratto di fornitura ma solo nel debito del de cuius , sicché nel periodo antecedente alla comunicazione di decesso dell’utente ogni comunicazione a questi destinata non poteva essere effettuata che al domicilio del medesimo indicato in contratto ; e che anche successivamente, non avendo domandato di subentrarvi, gli eredi non potevano pretendere che le comunicazion i relativ e alla fornitura avvenisse nominativamente all’indirizzo di ciascuno di essi; 2) con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1219 cod.civ., in relazione all’art. 2943, 4° comma, cod.civ. e 2948, n. 4, cod.civ.; si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto necessario individuare nominalmente i propri debitori, atteso che gli stessi hanno riconosciuto e pagato parzialmente il debito in argomento; lamenta che nell’escludere l’idoneità del sollecito del giugno-luglio 2012 ai fini della costitu zione in mora gli eredi Monti la c orte d’appello non ha tenuto conto che ex art. 2943, n. 4, cod.civ. è sufficiente una dichiarazione con la quale venga esplicitamente o implicitamente manifestata l’intenzione di esercitare il diritto , sicché, pur se mancavano le ammonizioni di rito, essendo nel documento inviato esplicitata la dizione “sollecito di pagamento bollette e atto di messa in mora”, e risultando indicate in maniera analitica tutte le fatture da pagare, chiara emergeva la pretesa creditoria ivi contenuta ed inequivoca l’indicazione del debitore, dovendo dalla corte di merito essere pertanto ritenuta quale idoneo atto interruttivo del termine di prescrizione, a fortiori all’esito del riconoscimento del debito da parte degli eredi; i motiv i, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vannoaccolti nei termini e limiti di seguito indicati; è rimasto nel giudizio di merito accertato che il debito per cui è causa è quello nei confronti della odierna ricorrente dal defunto [OSCURATO:PERSONA] accumulato e trasmesso agli eredi ex art. 752 cod.civ.; va al riguardo osservato che nel giudizio di merito è rimasto accertato che detti eredi hanno riconosciut o di essere debitori con la comunicazione del 2011, con successiva corresponsione da parte dei medesimi dell’importo di euro 5.000,00 e richiesta di un piano di rateizzazione per la restante parte del debito , dalla odierna ricorrente accettato da dagli odierni controricorrenti successivamente non onorato; tanto basta adaccogliere il 1° motivo di ricorso , con assorbimento della questione circa se gli eredi fossero o meno subentrati nel contratto di somministrazione; deve sotto altro profilo porsi in rilievo che questa Corte ha già avuto modo di sottolineareche gli atti evocati dalla prima parte del quarto comma dell’art. 2943 c.c. devono contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo) e l’esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo) (v., da ultimo, Cass. n. 15140/2021); a tale stregua, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che -sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti- sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, non essendo tale requisito ravvisabile in mere sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (v. Cass. n. 15714/2018. Cfr. altresì Cass. n. 15140/2021 e Cass. n. 18546/2020. Per il minoritario orientamento secondo cui l’ atto di interruzione della prescrizione ex art. 2943, 4° co., c.c. non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, v. altresì Cass. n. 24913/2022 e Cass. n. 15766/2006); si è ulteriormente precisato che, pur se il pagamento parziale del debito non rappresenta ex legerinunzia alla prescrizione, e pur se il riconoscimento del debito non propaghi automaticamente il suo effetto interruttivo della prescrizione all’intera posta, la sussistenza nel caso concreto di tale effetto estensivo può essere invero desunta dal contesto in cui pagamento e riconoscimento sono avvenuti, il cui accertamento è rimesso al giudice del merito ( v. Cass., 16/11/2007, n. 23746 ); orbene, nella specie i suindicati principi sono stati dalla corte di merito invero disattesi nell’impugnata sentenza, atteso che al l ’atto dall’odierno ricorrente inviato nel giugno 2011, intestato - come detto- in termini di “ costituzione in mora ” e il cui contenuto è stato dalla ricorrente riprodotto a p. 3 e ss. del ricorso, ha fatto seguito la comunicazione da parte degli eredi dell’avvenuto decesso dell’intestatario dell’utenza e l’effettuazione di un pagamento parziale del credito vantato dalla predetta società, con richiest a di relativa rateizzazione ai fini dell’estinzione del debitoin argomento; della medesima, in accoglimento p.q.r. del ricorso, s’impone pertanto la cassazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione; il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie p.q.r. il ricorsonei termini di cui in motivazione. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Firenze, in divers