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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41414/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Mantova, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 217 legge fall. perché estinto per intervenuta prescrizione e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1), legge fall., ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e ha ridotto la durata delle pene accessorie ad anni due.

Considerato che l'unico motivo, proposto per violazione di legge in relazione agli artt. 69 e 597, commi terzo e quarto, cod. pen. e per vizio di motivazione in merito alla mancata riduzione della pena irrogata a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1) legge fall., è manifestamente infondato alla luce del consolidato principio di diritto secondo cui «il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione» (Sez.

U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660 - 01; Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021, Rv. 281805 - 01; Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Rv. 281917 - 01).

Tanto non senza considerare che, in merito alla dosimetrìa della pena, la corte territoriale, in maniera sufficiente e logica, ha valutato la rilevanza delle residue circostanze aggravanti, nonché la gravità del danno e la condotta complessiva dell'imputato.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Mantova, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 217 legge fall. perché estinto per intervenuta prescrizione e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1), legge fall., ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e ha ridotto la durata delle pene accessorie ad anni due. Considerato che l'unico motivo, proposto per violazione di legge in relazione agli artt. 69 e 597, commi terzo e quarto, cod. pen. e per vizio di motivazione in merito alla mancata riduzione della pena irrogata a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1) legge fall., è manifestamente infondato alla luce del consolidato principio di diritto secondo cui «il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione» (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660 - 01; Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021, Rv. 281805 - 01; Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Rv. 281917 - 01). Tanto non senza considerare che, in merito alla dosimetrìa della pena, la corte territoriale, in maniera sufficiente e logica, ha valutato la rilevanza delle residue circostanze aggravanti, nonché la gravità del danno e la condotta complessiva dell'imputato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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