CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03469/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11246/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.C., rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA]’S [OSCURATO:PERSONA] S.A., rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenzan. 566 del 10 / 3 /202 3 della Corte d ’ appello di Bologna ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti;[OSCURATO:PERSONA] : −[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] s.c. per ottenere il risarcimento dei danni dal preteso inadempimento contrattuale della convenuta alla fornitura dei servizi di sicurezza nel centro commercialeLungo Savio di Cesena; affermava l’attrice che nella notte del 12/4/2013 ignoti malviventi avevano derubato il suo esercizio commerciale e che la sottrazione della convenuta a suoi specifici obblighi contrattuali (presidio con guardie giurate, telesicurezza, servizio di apertura, chiusura e gestione chiavi, ecc.) aveva cagionato (o contribuito a cagionare) il furto delle merci; −l a [OSCURATO:SOCIETA] chiamava in causa, a garanzia, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]’s (oggi, [OSCURATO:PERSONA] S.A.) e contestava la pretesa attorea; −c on la sentenza n. 158 del 24/1/2019 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la domanda della Caroli e condannava la [OSCURATO:SOCIETA] a risarcire la somma di euro 54.419,30 e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]’s a manlevare la già menzionata società (salva la franchigia assicurativa di euro 15.000); −l a Corte d’appello di Bologna, adita dalla [OSCURATO:SOCIETA] e da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]’s, con la sentenza n. 566 del 10/3/2023, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava le domande di [OSCURATO:PERSONA] e la condannava alla restituzione delle somme già riscosse, dichiarava inammissibile l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]’s e condannava l’appellata alla rifusione dei costi di lite; −A lessandra Caroli impugnava la menzionata sentenza con ricorso per cassazione, basato su tre motivi; −resistevano con distinti controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA] s.c. e [OSCURATO:PERSONA] ’ s [OSCURATO:PERSONA] S.A. (già [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]’s); −l e parti depositavano memorie ( in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ’ s [OSCURATO:PERSONA] di aver indennizzato la [OSCURATO:SOCIETA] dopo la pronuncia di primo grado e che la somma corrisposta alla Caroli non era stata restituita; tuttavia, non formulava alcuna esplicita domanda in tal senso);[OSCURATO:PERSONA] : −i l ricorso è inammissibile per violazione dell’ art. 366, comma 1, nn. 3 (che prescrive «la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla il- lustrazione dei motivi di ricorso»), 4 (che richiede «la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione») e 6 (che impone «la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi»), del codice di rito; −i n proposito si osserva che più della metà del contenuto dell ’ atto in- troduttivo è dedicata ad una lunga e contorta esposizione delle vicende pro- cessuali frammista a continue ed incidentali valutazioni della parte ricor- rente («Circostanza pacifica e non contestata è che il predetto contratto fosse vigente tra le partial momento del furto …», «risulta dimostrato che fosse obbligo della resistente di sorvegliare e vigilare il [OSCURATO:PERSONA] attraverso i servizi di sicurezza di cui al contrattoin questione, con ogni strumento a sua disposizione, e che tali strumenti fossero sotto il suo diretto ed insindacabile controllo, per cui spettasse alla stessa di vigilare anche sul loro regolare funzionamento», «La richiamata clausola contrat- tuale non può che essere interpretata nel senso che …», «Anche le testimo- nianze assunte nel corso del processo confermavano che il controllo dei si- stemi di allarme era demandato esclusivamente a [OSCURATO:SOCIETA]», ecc.), senza tuttavia riportare gli atti processuali propri o delle controparti nelle parti di interesse per la decisione di legittimità e, soprattutto, senza alcuna illustrazione del contenuto della sentenza impugnata; −i n altre parole, l ’ esposizione del fatto processuale non si riferisce a quanto accertato e valutato dai giudici di merito, bensì alle interpretazioni della ricorrente riguardanti il contratto inter partes (il cui contenuto non è riportato, se non nell’inciso «con propria organizzazione di mezzi capitali e personale») e, soprattutto, le risultanze probatorie; −c ome esposto, risulta completamente pretermessa l ’ illustrazione delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e tale grave lacuna, da un lato, inficia la ricostruzione del fatto processuale e, dall’altro, rende oscure e non intelligibili le censure svolte col ricorso; −peraltro, a nche i singoli motivi, singolarmente considerati, sono inam- missibili; −c o l primo motivo la ricorrente deduce la «nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 c.p.c. per aver travisato le prove acquisite, in re- lazione all’art 360 c. 1 n. 4 c.p.c.»; −c ome statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 5792 del 5/03/2024, Rv. 670391-01, il dedotto «travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto pro- batorio -trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c.»; solo se «il fatto probatorio ha costituitoun punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale»; −nel caso di specie, l’atto introduttivo prospetta un “travisamento ” sol perché, in un punto della motivazione, la Corte d’appello ha escluso che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse assunto obblighi di manutenzione dell’impianto di al- larme del centro commerciale, circostanza che nemmeno la Caroli aveva mai sostenuto, avendo invece affermato che la società aveva il dovere di verificare il corretto funzionamento del predetto impianto; −l a lettura della ricorrente è capziosa e, lungi dall ’ individuare un ’ ipotesi di travisamento, distorce le argomentazioni del giudice d’appello, il quale ha considerato le deposizioni ed è giunto alla conclusione che «A fronte di elementi istruttori parzialmente discordi assume rilevanza decisiva il testo del contratto, il cui oggetto include nei servizi prestati da [OSCURATO:SOCIETA]. solo il «presidio in sede fissa con guardie particolari giurate», ossia lo «svolgimento di funzioni di controllo» da parte delle guardie giurate do- tato del «supporto indispensabile» del collegamento della struttura alla cen- trale operativa della convenuta, che «garantisce l’ascolto delle segnalazioni d’allarme 24 ore su 24 ed il pronto intervento della pattuglia nelle fasce orarie prestabilite».»; −la censura, dunque, si risolve in un ’ inammissibile istanza di rivalutare il libero convincimento del giudice di merito sulle risultanze delle prove orali esi riferisce ad accertamenti fattuali non censurabili in questa sede; −c o l secondo motivo si deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, e 1369 c.c.»; −nella censura sono riportate solo alcune clausole contrattuali che la Corte d’appello avrebbe, in tesi, erroneamente interpretato; tanto basta a rendere inammissibile il motivo, che, per come formulato, impedisce alla Corte di esaminare l’accordo nel suo complesso e, quindi, di valutare la fondatezza delle censure; −i noltre, «posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agliartt.1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e conquali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 9/04/2021, Rv. 661265-01); nell’atto introduttivo della Caroli, invece, manca completamente un raffronto tra la motivazione della pronuncia di merito e i canoni ermeneutici citati nella rubrica del motivo;−i nfine, «L’ interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018, Rv. 648602-01); −c o l terzo motivo si deduce la «nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver considerato come non provatifatti non contestati, in relazione all’art 360 c. 1 n. 4 c.p.c.»; −a nche questa censura è inammissibile per plurime ragioni ; −in primis, «ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non con- testazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la cor- retta applicazione dell’art. 115 c.p.c.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15058 del 29/05/2024, Rv. 671191-01); −in secondo luogo, la parte ricorrente passa in rassegna i mezzi di prova assunti nei gradi di merito per arrivare a sostenere che una loro dif- ferente valutazione – asseritamente conforme agli artt. 115 e 116 c.p.c. (norme che si assumono violate) –avrebbe condotto ad una differente de- cisione: come statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, «In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o im- plicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della de- cisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» (Rv. 659037- 01) e «In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valu- tare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “ prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezza- mento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cuiesso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.» (Rv. 659037-02); −infine, come recentemente statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16028 del 7/06/2023, Rv. 667816-01, «Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento», sicché –anche a voler ipotizzare un difetto di contestazione da parte degli avversari –la censura non coglie nel segno, perché il libero convincimento della Corte d’appello sull’accertamento dei fatti poteva for- marsianche sulla base di altri elementi acquisiti in istruttoria; −in conclusione, il ricorso è inammissibile;−all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a rifondere a ciascuna parte controricorrente le spese del giudizio di legitti- mità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel di- spositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-qua- ter, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alle controparti le spese di questo giudizio di legittimità , liquidate per ciascuna controricorrente in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre aspese forfettarie al 15%ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri- corrente, dell’ulteriore impor