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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16831/2026

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o a CERIGNOLA il 03/06/1963 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità in riferimento al dolo specifico, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - per un verso, ha ritenuto non provato il ruolo di mero prestanome del ricorrente, e, dall'altro, ha ribadito la sussistenza del fine di evasione, sulla base della valutazione congiunta di una serie di elementi di fatto puntualmente indicati, ossia la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nell'amministrazione della società, occupandosi, tra l'altro, dell'incasso settimanale della pescheria, sicché era perfettamente a conoscenza del giro di affari, il quale ha generato un'imposta iva (evasa) pari a 267.806 euro, e la circostanza che l'imputato non presentò, nonostante l'invito, presso l'agenzia della entrate, né effettuò alcun pagamento successivo dell'imposta; vista la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel riprendere, senza elementi di sostanziale novità, le argomentazioni dedotte nel ricorso, insiste nell'accoglimento del ricorso medesimo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a CERIGNOLA il 03/06/1963 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità in riferimento al dolo specifico, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - per un verso, ha ritenuto non provato il ruolo di mero prestanome del ricorrente, e, dall'altro, ha ribadito la sussistenza del fine di evasione, sulla base della valutazione congiunta di una serie di elementi di fatto puntualmente indicati, ossia la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nell'amministrazione della società, occupandosi, tra l'altro, dell'incasso settimanale della pescheria, sicché era perfettamente a conoscenza del giro di affari, il quale ha generato un'imposta iva (evasa) pari a 267.806 euro, e la circostanza che l'imputato non presentò, nonostante l'invito, presso l'agenzia della entrate, né effettuò alcun pagamento successivo dell'imposta; vista la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel riprendere, senza elementi di sostanziale novità, le argomentazioni dedotte nel ricorso, insiste nell'accoglimento del ricorso medesimo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16831/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris