CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26942/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8856-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 5923/38/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA per l'anno d'imposta 2006: con tale atto l'Ufficio rettificava il reddito d'impresa imponibile della società contribuente, che si occupa della vendita di ciclomotori; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente affermando che i mezzi acquistati da un esportatore abituale possono benissimo essere commercializzati a livello nazionale e in effetti, come emerso dalle indagini di natura penale, la cartiera finale aveva ceduto i mezzi acquistati emettendo fatture assoggettate ad IVA, che tuttavia non era stata versata all'Erario, mentre, sotto il profilo contabile e fiscale le operazioni sono state condotte in maniera ineccepibile, i mezzi ceduti sono stati pagati attraverso bonifici o assegni non trasferibili, sistemi di tracciabilità assoluta cosicché i costi sono deducibili; inoltre, quanto agli scambi di mezzi tra concessionari questi avvengono a ricarico zero secondo una condotta comune ai concessionari con un utile consistente nei premi di produzione. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa Ric. 2017 n. 08856 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- applicazione degli artt. 19 ss. del d.P.R. n. 633 del 1972, e dell'art. 2697 c.c. per avere la sentenza impugnata fatto malgoverno dei principi in tema di onere della prova in quanto, con riferimento alle operazioni soggettivamente inesistenti, numerosi erano gli indizi offerti dall'Ufficio; quanto alle vendite dei ciclomotori ad alcune ditte in regime di non imponibilità dell'IVA queste erano prive di alcuna struttura e non avevano mai effettuato alcuna esportazione, ed erano quindi prive della qualifica di esportatore abituale, condizione essenziale per l'acquisto di beni in regime di non imponibilità dell'IVA; quanto alla indebita deduzione di costi, spettava alla parte contribuente l'onere della prova dell'inerenza e dell'esistenza degli stessi, non essendo sufficiente a tal fine la loro contabilizzazione; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia omesso esame di pronunciarsi in merito alla indebita deduzione di costi, non essendo sufficiente a tal fine la loro contabilizzazione. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] utA, [OSCURATO:PERSONA]