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CassazionedecretoSezione LDecisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 21637/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25028-2017 proposto da: MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 18, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3220/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 21/04/2017 R.G. n. 6336/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.N. 25028/2017 Pag.Rilevato che:

1. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con diploma di scuola media superiore, era stata assunta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio per le Informazioni e la [OSCURATO:PERSONA] (S.I.S.De.), in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la qualifica di “ausiliare”, poi promossa ad “agente tecnico” il 21.12.84 e quindi a “coadiutore” in data 17.10.1994 (qualifica, quest’ultima, equiparata all’area B, posizione economica B.3 del c.c.n.l. dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri); a seguito della riorganizzazione del servizio, tesa alla valorizzazione del comparto info-operativo ed alla riduzione del personale adibito a compiti amministrativi e, più in generale, ad un complessivo rinnovamento delle risorse umane, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2.8.2007, assunto di concerto con il Ministro dell’Interno, la ricorrente era stata trasferita d’ufficio, per esigenze di servizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 6, lettera b) del D.P.C.M. n. 7/1980, al Ministero dell’Interno - Amministrazione Civile - con inquadramento in soprannumero, con la decorrenza del 27.9.07; era stata, pertanto, assegnata all’U.T.G. di Napoli G.T. inquadrata nella posizione B3 con il profilo di assistente amministrativo; con ricorso al Tribunale di Napoli la predetta aveva chiesto accertarsi il suo diritto all’inquadramento nell’area funzionale C, posizione economica C2 o in subordine C1 con decorrenza dal 27/9/2007 e ciò sulla base della previsione di cui all’art. 7 del D.P.C.M. n. 7/1980, costituente la speciale normativa applicabile ai dipendenti del S.I.S.De. e prevedente che, in caso di trasferimento, l’amministrazione di destinazione, nella specie il Ministero dell’Interno, determina il livello funzionale, il profiloprofessionale e l’anzianità che devono essere attribuiti al dipendente trasferito, tenuto conto del titolo di studio posseduto, delle funzioni svolte presso gli Organismi di Informazione e dell’anzianità di servizio acquisita ed inoltre prevedente, ai commi 2 e 3, che, ai fini del primo inquadramento, si considerano utilmente superati, tra l’altro, i concorsi per titoli o esami e la frequenza di corsi svolti nell’amministrazione ricevente nel periodo in cui il personale era inquadrato presso il S.I.S.De.;

2. il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2278/12, aveva rigettato il ricorso ritenendo che gli artt. 6, 7 e 9 DPCM 7/80 non si potessero applicare alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] in quanto il trattamento previsto dall’art. 7 co. 2 e 3 era riservato esclusivamente al personale che fosse rientrato e non a quello di nuova assunzione poi trasferito;

3. la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva integralmente l’appello proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dichiarando il suo diritto R.G.N. 25028/2017 Pag.all’inquadramento nella area funzionale C, posizione economica C.2, con decorrenza giuridica ed economica dalla data del 27.9.07 (viste le procedure di riqualificazione eseguite dal Ministero negli anni 2001, 2004 e 2007, da intendersi utilmente superate dalladipendente); a tal fine sosteneva che l’art. 9 DPCM n. 7/80 richiama tutto l’art. 7 e non solo alcuni commi;

4. avverso tale sentenza il Ministero dell’interno ha proposto ricorso per cassazione con un motivo;

5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Considerato che:

1. con l’unico motivo il Ministero denuncia: “Vizio exart. 360, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle Preleggi e degli artt. 2, 6, 7 e 9 del D.P.C.M. 21 novembre 1980, n. 7”; sostiene che la Corteterritoriale, nel ribaltare la sentenza del Tribunale di Napoli, abbia fatto applicazione erronea delle norme enunciate, le quali farebbero distinzione, per ciò che concerne il personale che ha svolto temporaneamente la propria attività presso gli Organismi di informazione e sicurezza, poi trasferiti ad amministrazioni dello Stato, tra il personale rientrante nell’amministrazione di appartenenza e il personale, al contrario, che era stato assunto direttamente dai predetti Organismi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendo i dipendenti provenienti dai Servizi da considerare appartenenti, a seconda della loro provenienza, a due categorie, attributarie di modalità di inquadramento diversificate;

2. il motivo è fondato alla luce del precedente di questa Corte (Cass. 11 novembre 2021, n.33627) cui il Collegio intende dare continuità; va osservato preliminarmente che è fatto pacifico che la sig,ra [OSCURATO:PERSONA] è stata assunta ‘direttamente’ alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la qualifica di ausiliare (poi promossa ad agente tecnico ed ancora successivamente inquadrata come coadiutore) ed è stata trasferita dal S.I.S.De. all’Amministrazione civile dell’Interno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 6, lett.

B) del decreto n. 7 del 21 novembre 1980 del Presidente del Consiglio; la legge 24 ottobre 1977, n. 801 (poi abrogata dall’art. 44, comma 1, della l. 3 agosto 2007, n. 124, recante la disciplina del nuovo “sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica”), nel prevedere, ai fini della provvista del personale degli organismi di informazione e sicurezza, oltre all’assunzione diretta il trasferimento di personale civile e militare (art. 7, comma 1), ha demandato ogni aspetto relativo alla consistenza organica, trasferimenti, casi e modalità di rientro alle amministrazioni di appartenenza, trattamento giuridico - economico, eventuale trasferimento ad altre R.G.N. 25028/2017 Pag.amministrazioni dello Stato di personale assunto direttamente, ad appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per i rispettivi organismi di competenza (all’epoca S.I.S.Mi. e S.I.S.De.) dei Ministri della Difesa e dell’Interno, su parere del [OSCURATO:PERSONA] per le Informazioni e la Sicurezza, emanati “anche in deroga ad ogni disposizione vigente” (art. 7, comma 2); tali provvedimenti (poi travolti dall’art. 44, comma 1, della citata l. n. 801 del 1977 che ha così testualmente previsto: «la legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata, salvo quanto previsto al comma 2.

Sono altresìabrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge, tranne le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di informazione per la sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi»), secondo la Giurisprudenza amministrativa, hanno chiara natura di regolamento “autorizzato”, ovvero di “delegificazione”, incontrando il solo limite, espressamente stabilito dall’art. 7, comma 2, ultima parte, dell’obbligo di assicurare un trattamento giuridico non inferiore “a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego”; essi recano, dunque, la disciplina “compiuta” del rapporto di impiego del personale dei Servizi, avente,come noto, carattere del tutto peculiare (si ricorda, ad esempio, che il rapporto di lavoro alle dipendenze degli Organismi, non è caratterizzato da stabilità, attesa la connotazione fiduciaria che lo contraddistingue, potendo essere risolto, di conseguenza, in qualsiasi momento sulla base di una valutazione discrezionale sorretta dal venir meno del predetto elemento fiduciario, o comunque, delle esigenze di servizio, ai sensi dell’art. 6, d.P.C.M. n. 7 del 1980, adottato ai sensi dell’art. 7, l. n. 801/77cit.); nel caso di specie, trova applicazione il citato art. 9 del d.p.c.m. n. 7/1980, che riguarda specificamente il personale assunto ‘direttamente’ (cioè per chiamata diretta) per svolgere attività a favore degli organismi di informazione previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, e non l’art. 7 del medesimo d.p.c.m., che riguarda il personale rientrato nell’Amministrazione di originaria appartenenza dopo il servizio prestato nei predetti organismi; l’art. 9 d.p.c.m. citato, per il personale assunto ‘direttamente’, stabilisce che: «L’Amministrazione richiedente determina, tenuto conto del titolo di studio posseduto, delle funzioni svolte presso gli Organismi di informazione e dell’anzianità di servizio acquisita, il livello funzionale, il profilo professionale e l’anzianità che devono essergli attribuiti»; diversa è la ragione ispiratrice delle due disposizioni, poiché l’art. 7 d.p.c.m. cit. si propone, attraverso rigidi meccanismi perequativi, di evitare qualsiasi penalizzazione R.G.N. 25028/2017 Pag.del dipendente che, già inserito nel personale di un’Amministrazione civile o militare, si trovi, ad un certo momento della sua carriera, a collaborare con gli organismi di informazione, mentre l’art. 9 muove dalla duplice e concorrente necessità di operare un adeguato riconoscimento della professionalità dallo stesso acquisita nel servizio presso i suddetti organismi e, nel contempo, di tutelare l’interesse dell’Amministrazione di destinazione a collocare il nuovo dipendente -mai in precedenza vagliato quanto a grado di istruzione, preparazione, attitudini - in una posizione che sia utilmente correlata alle finalità che ne conformano l’azione, anche nell’osservanza del principio di "buon andamento" dei pubblici uffici e del principio per il quale agli impieghi nelle pubblicheamministrazioni si accede mediante concorso (art. 97 Cost.); tale diversità di ragione ispiratrice è comprovata dalla stessa formulazione dell’art. 9, là dove è previsto che l’Amministrazione di destinazione debba “tener conto”, nelle proprie determinazioni, del titolo di studio posseduto, delle funzioni svolte presso gli organismi di informazione e dell’anzianità ivi maturata dal dipendente da inquadrare: criteri, questi, che essa è chiamata a coordinare proficuamente nel contemperamento di esigenze diverse, ma la cui applicazione, pur nel raccordo con i criteri fissati all’art. 7, vede chiaramente esclusi gli automatismi che contraddistinguono invece la disciplina di quest’ultima disposizione, peraltro -come si è già rilevato - dettata per un’ipotesi affatto diversa, in cui è cogente il fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle prospettive di una carriera già iniziata e parzialmente percorsa prima dell’assegnazione al nuovo servizio presso gli organismi di informazione, con tutte le aspettative che a tale situazione sono connesse; conclusivamente il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa nel merito, exart. 384, comma 2, cod. proc. civ., il rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA];

3. l’esito alterno dei diversi gradi del giudizio di merito e la complessità della questione giuridica, risolta da questa Corte nei termini sopra indicati solo successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, giustifica l’integrale compensazionefra le parti delle spese dell’intero processo;

4. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, oltre che per la fondatezza del ricorso, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

R.G.N. 25028/2017 Pag.La Corte accoglie il ricorso; ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25028-2017 proposto da: MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 18, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3220/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 21/04/2017 R.G. n. 6336/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 25028/2017 Pag.Rilevato che: 1. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con diploma di scuola media superiore, era stata assunta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio per le Informazioni e la [OSCURATO:PERSONA] (S.I.S.De.), in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la qualifica di “ausiliare”, poi promossa ad “agente tecnico” il 21.12.84 e quindi a “coadiutore” in data 17.10.1994 (qualifica, quest’ultima, equiparata all’area B, posizione economica B.3 del c.c.n.l. dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri); a seguito della riorganizzazione del servizio, tesa alla valorizzazione del comparto info-operativo ed alla riduzione del personale adibito a compiti amministrativi e, più in generale, ad un complessivo rinnovamento delle risorse umane, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2.8.2007, assunto di concerto con il Ministro dell’Interno, la ricorrente era stata trasferita d’ufficio, per esigenze di servizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 6, lettera b) del D.P.C.M. n. 7/1980, al Ministero dell’Interno - Amministrazione Civile - con inquadramento in soprannumero, con la decorrenza del 27.9.07; era stata, pertanto, assegnata all’U.T.G. di Napoli G.T. inquadrata nella posizione B3 con il profilo di assistente amministrativo; con ricorso al Tribunale di Napoli la predetta aveva chiesto accertarsi il suo diritto all’inquadramento nell’area funzionale C, posizione economica C2 o in subordine C1 con decorrenza dal 27/9/2007 e ciò sulla base della previsione di cui all’art. 7 del D.P.C.M. n. 7/1980, costituente la speciale normativa applicabile ai dipendenti del S.I.S.De. e prevedente che, in caso di trasferimento, l’amministrazione di destinazione, nella specie il Ministero dell’Interno, determina il livello funzionale, il profiloprofessionale e l’anzianità che devono essere attribuiti al dipendente trasferito, tenuto conto del titolo di studio posseduto, delle funzioni svolte presso gli Organismi di Informazione e dell’anzianità di servizio acquisita ed inoltre prevedente, ai commi 2 e 3, che, ai fini del primo inquadramento, si considerano utilmente superati, tra l’altro, i concorsi per titoli o esami e la frequenza di corsi svolti nell’amministrazione ricevente nel periodo in cui il personale era inquadrato presso il S.I.S.De.; 2. il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2278/12, aveva rigettato il ricorso ritenendo che gli artt. 6, 7 e 9 DPCM 7/80 non si potessero applicare alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] in quanto il trattamento previsto dall’art. 7 co. 2 e 3 era riservato esclusivamente al personale che fosse rientrato e non a quello di nuova assunzione poi trasferito; 3. la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva integralmente l’appello proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dichiarando il suo diritto R.G.N. 25028/2017 Pag.all’inquadramento nella area funzionale C, posizione economica C.2, con decorrenza giuridica ed economica dalla data del 27.9.07 (viste le procedure di riqualificazione eseguite dal Ministero negli anni 2001, 2004 e 2007, da intendersi utilmente superate dalladipendente); a tal fine sosteneva che l’art. 9 DPCM n. 7/80 richiama tutto l’art. 7 e non solo alcuni commi; 4. avverso tale sentenza il Ministero dell’interno ha proposto ricorso per cassazione con un motivo; 5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. con l’unico motivo il Ministero denuncia: “Vizio exart. 360, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle Preleggi e degli artt. 2, 6, 7 e 9 del D.P.C.M. 21 novembre 1980, n. 7”; sostiene che la Corteterritoriale, nel ribaltare la sentenza del Tribunale di Napoli, abbia fatto applicazione erronea delle norme enunciate, le quali farebbero distinzione, per ciò che concerne il personale che ha svolto temporaneamente la propria attività presso gli Organismi di informazione e sicurezza, poi trasferiti ad amministrazioni dello Stato, tra il personale rientrante nell’amministrazione di appartenenza e il personale, al contrario, che era stato assunto direttamente dai predetti Organismi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendo i dipendenti provenienti dai Servizi da considerare appartenenti, a seconda della loro provenienza, a due categorie, attributarie di modalità di inquadramento diversificate; 2. il motivo è fondato alla luce del precedente di questa Corte (Cass. 11 novembre 2021, n.33627) cui il Collegio intende dare continuità; va osservato preliminarmente che è fatto pacifico che la sig,ra [OSCURATO:PERSONA] è stata assunta ‘direttamente’ alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la qualifica di ausiliare (poi promossa ad agente tecnico ed ancora successivamente inquadrata come coadiutore) ed è stata trasferita dal S.I.S.De. all’Amministrazione civile dell’Interno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 6, lett. B) del decreto n. 7 del 21 novembre 1980 del Presidente del Consiglio; la legge 24 ottobre 1977, n. 801 (poi abrogata dall’art. 44, comma 1, della l. 3 agosto 2007, n. 124, recante la disciplina del nuovo “sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica”), nel prevedere, ai fini della provvista del personale degli organismi di informazione e sicurezza, oltre all’assunzione diretta il trasferimento di personale civile e militare (art. 7, comma 1), ha demandato ogni aspetto relativo alla consistenza organica, trasferimenti, casi e modalità di rientro alle amministrazioni di appartenenza, trattamento giuridico - economico, eventuale trasferimento ad altre R.G.N. 25028/2017 Pag.amministrazioni dello Stato di personale assunto direttamente, ad appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per i rispettivi organismi di competenza (all’epoca S.I.S.Mi. e S.I.S.De.) dei Ministri della Difesa e dell’Interno, su parere del [OSCURATO:PERSONA] per le Informazioni e la Sicurezza, emanati “anche in deroga ad ogni disposizione vigente” (art. 7, comma 2); tali provvedimenti (poi travolti dall’art. 44, comma 1, della citata l. n. 801 del 1977 che ha così testualmente previsto: «la legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata, salvo quanto previsto al comma 2. Sono altresìabrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge, tranne le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di informazione per la sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi»), secondo la Giurisprudenza amministrativa, hanno chiara natura di regolamento “autorizzato”, ovvero di “delegificazione”, incontrando il solo limite, espressamente stabilito dall’art. 7, comma 2, ultima parte, dell’obbligo di assicurare un trattamento giuridico non inferiore “a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego”; essi recano, dunque, la disciplina “compiuta” del rapporto di impiego del personale dei Servizi, avente,come noto, carattere del tutto peculiare (si ricorda, ad esempio, che il rapporto di lavoro alle dipendenze degli Organismi, non è caratterizzato da stabilità, attesa la connotazione fiduciaria che lo contraddistingue, potendo essere risolto, di conseguenza, in qualsiasi momento sulla base di una valutazione discrezionale sorretta dal venir meno del predetto elemento fiduciario, o comunque, delle esigenze di servizio, ai sensi dell’art. 6, d.P.C.M. n. 7 del 1980, adottato ai sensi dell’art. 7, l. n. 801/77cit.); nel caso di specie, trova applicazione il citato art. 9 del d.p.c.m. n. 7/1980, che riguarda specificamente il personale assunto ‘direttamente’ (cioè per chiamata diretta) per svolgere attività a favore degli organismi di informazione previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, e non l’art. 7 del medesimo d.p.c.m., che riguarda il personale rientrato nell’Amministrazione di originaria appartenenza dopo il servizio prestato nei predetti organismi; l’art. 9 d.p.c.m. citato, per il personale assunto ‘direttamente’, stabilisce che: «L’Amministrazione richiedente determina, tenuto conto del titolo di studio posseduto, delle funzioni svolte presso gli Organismi di informazione e dell’anzianità di servizio acquisita, il livello funzionale, il profilo professionale e l’anzianità che devono essergli attribuiti»; diversa è la ragione ispiratrice delle due disposizioni, poiché l’art. 7 d.p.c.m. cit. si propone, attraverso rigidi meccanismi perequativi, di evitare qualsiasi penalizzazione R.G.N. 25028/2017 Pag.del dipendente che, già inserito nel personale di un’Amministrazione civile o militare, si trovi, ad un certo momento della sua carriera, a collaborare con gli organismi di informazione, mentre l’art. 9 muove dalla duplice e concorrente necessità di operare un adeguato riconoscimento della professionalità dallo stesso acquisita nel servizio presso i suddetti organismi e, nel contempo, di tutelare l’interesse dell’Amministrazione di destinazione a collocare il nuovo dipendente -mai in precedenza vagliato quanto a grado di istruzione, preparazione, attitudini - in una posizione che sia utilmente correlata alle finalità che ne conformano l’azione, anche nell’osservanza del principio di "buon andamento" dei pubblici uffici e del principio per il quale agli impieghi nelle pubblicheamministrazioni si accede mediante concorso (art. 97 Cost.); tale diversità di ragione ispiratrice è comprovata dalla stessa formulazione dell’art. 9, là dove è previsto che l’Amministrazione di destinazione debba “tener conto”, nelle proprie determinazioni, del titolo di studio posseduto, delle funzioni svolte presso gli organismi di informazione e dell’anzianità ivi maturata dal dipendente da inquadrare: criteri, questi, che essa è chiamata a coordinare proficuamente nel contemperamento di esigenze diverse, ma la cui applicazione, pur nel raccordo con i criteri fissati all’art. 7, vede chiaramente esclusi gli automatismi che contraddistinguono invece la disciplina di quest’ultima disposizione, peraltro -come si è già rilevato - dettata per un’ipotesi affatto diversa, in cui è cogente il fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle prospettive di una carriera già iniziata e parzialmente percorsa prima dell’assegnazione al nuovo servizio presso gli organismi di informazione, con tutte le aspettative che a tale situazione sono connesse; conclusivamente il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa nel merito, exart. 384, comma 2, cod. proc. civ., il rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA]; 3. l’esito alterno dei diversi gradi del giudizio di merito e la complessità della questione giuridica, risolta da questa Corte nei termini sopra indicati solo successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, giustifica l’integrale compensazionefra le parti delle spese dell’intero processo; 4. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, oltre che per la fondatezza del ricorso, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. R.G.N. 25028/2017 Pag.La Corte accoglie il ricorso; ca
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