CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20824/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], , in persona del Presidente delConsiglio p.t., domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende opelegis-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.6084/2023 depositatail 26/09/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 8151/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 20824/2026Data pubblicazione 19/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro9.500,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Il PresidenteLina Rubino