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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 dicembre 2022

Cassazione n. 24058/2026

Testo disponibile della fonte

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sentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso la PEC degli avvocatiRODOLFO ROMEO e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 500/2022pubblicata il 09/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13225/2023Numero sezionale 3352/2026Numero di raccolta generale 24058/2026Data pubblicazione 27/07/20261.

La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibilel’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con ValerioLaruffa e ADER e ha accolto l’appello principale proposto dalla parteprivata.2.

La controversia ha per oggetto l’annullamento del ruolo di alcunecartelle esattoriali aventi ad oggetto contributi prescritti ─ secondo la tesidella parte privata ─ dopo la loro notifica.3.

Il Tribunale di Palmi dichiarò cessata la materia del contendere conriferimento ad una parte dei crediti contributivi e accolse la domanda dellaparte privata per i crediti restanti, con la compensazione delle spese dilite.4.

La corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale,con il quale l’istituto previdenziale aveva eccepito il difetto di interesse adagire; ed ha accolto l’appello principale, riformando la pronuncia del primogiudice sul regolamento delle spese di lite.5.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso INPS, affidato a ununico motivo, illustrato da memoria, al quale la parte privata resiste concontroricorso.6.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo INPS lamenta la «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 12, comma 4 bis, d.P.R. 29settembre 1973 n. 602, introdotto dall’art. 3 bis del decreto-legge 21ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2021, n. 215, n. 388 e dell’art. 276 c.p.c. in relazione all’art.Numero registro generale 13225/2023Numero sezionale 3352/2026Numero di raccolta generale 24058/2026Data pubblicazione 27/07/2026360, n. 3, per essere stato ritenuto il giudicato interno sulla carenzad’interesse al ricorso».2.

La corte territoriale ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello incidentaleperché le censure sollevate dall’istituto previdenziale avrebbero ignorato lospecifico argomento sul quale il primo giudice aveva fondato lasussistenza dell’interesse ad agire, ossia il fatto che il ricorrente, prima didepositare la domanda giudiziale, avesse chiesto il discarico dei ruoli in viaamministrativa.3.

Secondo l’insegnamento di Cass.

S.U. n. 27199/2017 (e succ. conff.)«gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addottedal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanentenatura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il qualemantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata».4.

Dalla inammissibilità dell’appello incidentale la corte territoriale hatratto la conclusione che sulla questione dell’interesse ad agire si fosseformato il giudicato interno, «e tanto esclude ogni incidenza delsopravvenuto art.3 bis d.L. 146/2021», e ciò in considerazione del «difettodi una (ammissibile) impugnazione dell’affermazione da parte del primogiudice nel caso concreto dell’interesse ad agire».5.

Il motivo di appello incidentale, come trascritto dall’INPS nel ricorso percassazione, è del tutto conforme ai requisiti di ammissibilità previstidall’art.434 comma primo n.2) cod. proc. civ. (nel testo pro temporeapplicabile), nei termini sopra declinati, perché individua in modo preciso ilNumero registro generale 13225/2023Numero sezionale 3352/2026Numero di raccolta generale 24058/2026Data pubblicazione 27/07/2026capo di sentenza censurato, e confuta le ragioni del primo giudice,deducendo la necessità di atti esecutivi tali da integrare l’interesse allaopposizione all’esecuzione ex art.615 cod. proc. civ., una volta spirato iltermine per la proposizione della opposizione ex art.24 comma 5 del d.lgs.n.46/1999.6.

In buona sostanza, la corte territoriale ha confuso l’ammissibilità delmotivo di appello incidentale con la sua fondatezza, ritenendoloinammissibile perché sostanzialmente infondato.7.

Al contrario il motivo di ricorso incidentale bene attaccava la ratiodecidendi del primo giudice, prospettando una censura della quale già ilgiudice di prime cure si era dichiarato ben consapevole, salvo poidisattenderla per la peculiarità della vicenda (cfr. il capo di sentenzatrascritto nel ricorso per cassazione).8.

Deve dunque concludersi che la corte territoriale ha errato nel ritenereinammissibile il motivo di ricorso incidentale, e per l’effetto a ritenere ilgiudicato interno sulla questione dell’interesse ad agire.9.

Al contrario, il motivo di appello incidentale per un verso impediva ilpassaggio in giudicato della sentenza del giudice di prime cure in partequa; per altro verso imponeva l’applicazione dello jus superveniens, ossial’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n.602/1973, a seguito della entrata invigore dell’art.3 bis del d.l. n.146/2021 dopo la pronuncia del primogiudice.10.

La corte territoriale è dunque incorsa in una duplice violazione dilegge: a) ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale dell’INPS acagione di un giudicato interno inibito proprio dalla proposizione delgravame incidentale; b) per l’effetto non ha applicato al caso in esame lojus superveniens.11.

Sulla questione agitata nel motivo di ricorso il Collegio intende darecontinuità ai principi di diritto stabiliti da Cass.

S.U. n. 26283/2022,Numero registro generale 13225/2023Numero sezionale 3352/2026Numero di raccolta generale 24058/2026Data pubblicazione 27/07/2026secondo i quali: «l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l.n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazionedella cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, haplasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione,anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citatadisposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applicaanche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deveessere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso allarimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario),nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) ofino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti difatto, nel giudizio di rinvio».12.

Tali principi, confermati da tutta la giurisprudenza successiva (daultimo Cass. n. 7763/2026 alle cui motivazioni integralmente il Collegio siriporta anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), nondeterminano alcun vulnus per il destinatario degli atti impositivi, «grazie alriconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenutoconto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativodi sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nelladiscrezionalità del legislatore» (Cass.

S.U. n. 12459/2024).13.

La corte territoriale è dunque incorsa nella violazione di leggedenunciata dall’INPS, perché non ha ritenuto applicabile al caso portato alsuo esame l’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdottodall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del2021, dicembre 2021, n. 215, e quindi modificato dall’art. 12, comma 1,del d.lgs. n.110/2024).Numero registro generale 13225/2023Numero sezionale 3352/2026Numero di raccolta generale 24058/2026Data pubblicazione 27/07/202614.

La parte privata nelle sue difese ─ compresi gli atti del processo dilegittimità ─ non ha dedotto la sussistenza di alcuno dei requisiti tali daintegrare l’interesse alla impugnazione autonoma del ruolo ex art.12comma 4 bis cit.15.

Per l’effetto in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deveessere cassata senza rinvio, ex art.382 cod. proc. civ., perché la causanon poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire.16.

Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti, tenuto contodell’applicazione dello jus superveniens e dell’intervento delle SezioniUnite in epoca coeva/anteriore al deposito del ricorso per cassazione, percompensare interamente sia quelle dei gradi di merito che quelle delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara che la causanon poteva essere proposta, per difetto di interesse ad agire.Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso la PEC degli avvocatiRODOLFO ROMEO e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 500/2022pubblicata il 09/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13225/2023Numero sezionale 3352/2026Numero di raccolta generale 24058/2026Data pubblicazione 27/07/20261. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibilel’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con ValerioLaruffa e ADER e ha accolto l’appello principale proposto dalla parteprivata.2. La controversia ha per oggetto l’annullamento del ruolo di alcunecartelle esattoriali aventi ad oggetto contributi prescritti ─ secondo la tesidella parte privata ─ dopo la loro notifica.3. Il Tribunale di Palmi dichiarò cessata la materia del contendere conriferimento ad una parte dei crediti contributivi e accolse la domanda dellaparte privata per i crediti restanti, con la compensazione delle spese dilite.4. La corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale,con il quale l’istituto previdenziale aveva eccepito il difetto di interesse adagire; ed ha accolto l’appello principale, riformando la pronuncia del primogiudice sul regolamento delle spese di lite.5. Per la cassazione della sentenza propone ricorso INPS, affidato a ununico motivo, illustrato da memoria, al quale la parte privata resiste concontroricorso.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo INPS lamenta la «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 12, comma 4 bis, d.P.R. 29settembre 1973 n. 602, introdotto dall’art. 3 bis del decreto-legge 21ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2021, n. 215, n. 388 e dell’art. 276 c.p.c. in relazione all’art.Numero registro generale 13225/2023Numero sezionale 3352/2026Numero di raccolta generale 24058/2026Data pubblicazione 27/07/2026360, n. 3, per essere stato ritenuto il giudicato interno sulla carenzad’interesse al ricorso».2. La corte territoriale ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello incidentaleperché le censure sollevate dall’istituto previdenziale avrebbero ignorato lospecifico argomento sul quale il primo giudice aveva fondato lasussistenza dell’interesse ad agire, ossia il fatto che il ricorrente, prima didepositare la domanda giudiziale, avesse chiesto il discarico dei ruoli in viaamministrativa.3. Secondo l’insegnamento di Cass. S.U. n. 27199/2017 (e succ. conff.)«gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addottedal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanentenatura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il qualemantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata».4. Dalla inammissibilità dell’appello incidentale la corte territoriale hatratto la conclusione che sulla questione dell’interesse ad agire si fosseformato il giudicato interno, «e tanto esclude ogni incidenza delsopravvenuto art.3 bis d.L. 146/2021», e ciò in considerazione del «difettodi una (ammissibile) impugnazione dell’affermazione da parte del primogiudice nel caso concreto dell’interesse ad agire».5. Il motivo di appello incidentale, come trascritto dall’INPS nel ricorso percassazione, è del tutto conforme ai requisiti di ammissibilità previstidall’art.434 comma primo n.2) cod. proc. civ. (nel testo pro temporeapplicabile), nei termini sopra declinati, perché individua in modo preciso ilNumero registro generale 13225/2023Numero sezionale 3352/2026Numero di raccolta generale 24058/2026Data pubblicazione 27/07/2026capo di sentenza censurato, e confuta le ragioni del primo giudice,deducendo la necessità di atti esecutivi tali da integrare l’interesse allaopposizione all’esecuzione ex art.615 cod. proc. civ., una volta spirato iltermine per la proposizione della opposizione ex art.24 comma 5 del d.lgs.n.46/1999.6. In buona sostanza, la corte territoriale ha confuso l’ammissibilità delmotivo di appello incidentale con la sua fondatezza, ritenendoloinammissibile perché sostanzialmente infondato.7. Al contrario il motivo di ricorso incidentale bene attaccava la ratiodecidendi del primo giudice, prospettando una censura della quale già ilgiudice di prime cure si era dichiarato ben consapevole, salvo poidisattenderla per la peculiarità della vicenda (cfr. il capo di sentenzatrascritto nel ricorso per cassazione).8. Deve dunque concludersi che la corte territoriale ha errato nel ritenereinammissibile il motivo di ricorso incidentale, e per l’effetto a ritenere ilgiudicato interno sulla questione dell’interesse ad agire.9. Al contrario, il motivo di appello incidentale per un verso impediva ilpassaggio in giudicato della sentenza del giudice di prime cure in partequa; per altro verso imponeva l’applicazione dello jus superveniens, ossial’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n.602/1973, a seguito della entrata invigore dell’art.3 bis del d.l. n.146/2021 dopo la pronuncia del primogiudice.10. La corte territoriale è dunque incorsa in una duplice violazione dilegge: a) ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale dell’INPS acagione di un giudicato interno inibito proprio dalla proposizione delgravame incidentale; b) per l’effetto non ha applicato al caso in esame lojus superveniens.11. Sulla questione agitata nel motivo di ricorso il Collegio intende darecontinuità ai principi di diritto stabiliti da Cass. S.U. n. 26283/2022,Numero registro generale 13225/2023Numero sezionale 3352/2026Numero di raccolta generale 24058/2026Data pubblicazione 27/07/2026secondo i quali: «l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l.n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazionedella cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, haplasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione,anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citatadisposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applicaanche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deveessere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso allarimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario),nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) ofino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti difatto, nel giudizio di rinvio».12. Tali principi, confermati da tutta la giurisprudenza successiva (daultimo Cass. n. 7763/2026 alle cui motivazioni integralmente il Collegio siriporta anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), nondeterminano alcun vulnus per il destinatario degli atti impositivi, «grazie alriconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenutoconto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativodi sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nelladiscrezionalità del legislatore» (Cass. S.U. n. 12459/2024).13. La corte territoriale è dunque incorsa nella violazione di leggedenunciata dall’INPS, perché non ha ritenuto applicabile al caso portato alsuo esame l’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdottodall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del2021, dicembre 2021, n. 215, e quindi modificato dall’art. 12, comma 1,del d.lgs. n.110/2024).Numero registro generale 13225/2023Numero sezionale 3352/2026Numero di raccolta generale 24058/2026Data pubblicazione 27/07/202614. La parte privata nelle sue difese ─ compresi gli atti del processo dilegittimità ─ non ha dedotto la sussistenza di alcuno dei requisiti tali daintegrare l’interesse alla impugnazione autonoma del ruolo ex art.12comma 4 bis cit.15. Per l’effetto in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deveessere cassata senza rinvio, ex art.382 cod. proc. civ., perché la causanon poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire.16. Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti, tenuto contodell’applicazione dello jus superveniens e dell’intervento delle SezioniUnite in epoca coeva/anteriore al deposito del ricorso per cassazione, percompensare interamente sia quelle dei gradi di merito che quelle delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara che la causanon poteva essere proposta, per difetto di interesse ad agire.Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteGabriella Marchese
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