CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15549/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrentecontroMINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, eQUESTURA [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questore pro tempore;intimati con atto di costituzioneavverso il decreto del Giudice di pace di Cremona, reso nelprocedimento n. 1535/2024 RG, emesso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimentodel ricorso;Numero registro generale 13095/2024Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 15549/2026Data pubblicazione 21/05/2026sentito per il ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e per il Ministerodell’Interno, l’Avvocatura Generale dello Stato, nella persona dell’avv.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIn data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva notificato al ricorrente, scarcerato dallaCasa circondariale di Cremona, decreto di espulsione del Prefetto dellaprovincia di Cremona, del 21/05/24, e contestuale decreto diaccompagnamento alla frontiera ex art. 13, comma 5 bis, d.lgs. n. 286del 1998, emesso dalla Questura di Cremona.In data 22/05/2024 si svolgeva l’udienza di convalida, ove ilcittadino straniero, sentito dal Giudice di pace, riferendo di non voleretornare in Marocco, perché, in quanto berbero, veniva maltrattato ediscriminato, depositava una richiesta di asilo sottoscritta davanti algiudice. Quest’ultimo convalidava ugualmente il provvedimento diaccompagnamento alla frontiera, dando rilievo al fatto che la domandadi asilo era informale, che la stessa richiedeva tempi di definizione noncompatibili con la procedura in corso e che il cittadino stranieroproveniva comunque da un Paese di origine sicuro.Per la cassazione di tale decreto, il cittadino straniero ha propostoricorso per cassazione, con atto notificato e depositato il 10/06/2024,articolando un solo motivo di censura.Il Ministero e la Questura non si sono difesi con controricorso mahanno depositato un atto di costituzione ai fini della partecipazione allaeventuale udienza pubblica.ordinanza n. 23993/2025, pubblicata il 27/08/2025, la causa è statarinviata a nuovo ruolo, per la fissazione di udienza pubblica, al fine divalutare, all’esito della discussione delle parti e del Pubblico Ministero,gli effetti della manifestazione della volontà di richiedere la protezioneinternazionale (nella specie mediante sottoscrizione e deposito dell’attoNumero registro generale 13095/2024Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 15549/2026Data pubblicazione 21/05/2026che la contiene) nel corso dell’udienza di convalidadell’accompagnamento alla frontiera.In data 14/01/2026 il Pubblico Ministero, nella persona di GiannaMaria Zannella, ha depositato la propria memoria chiedendol’accoglimento del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 19d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice di pace convalidato ilprovvedimento di accompagnamento alla frontiera, sebbene ilricorrente avesse depositato domanda di riconoscimento protezioneinternazionale durante l’udienza di convalida, che ha sottoscrittodavanti allo stesso giudice.Secondo il ricorrente, il giudice di pace avrebbe dovuto considerareche, in base all’art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008, chi ha proposto domandadi asilo è autorizzato a rimanere nel territorio dello stato ai fini esclusividella procedura fino alla decisione della commissione territoriale sulladomanda. La proposizione della domanda di protezione internazionalecomporta la sospensione ex lege degli effetti del decreto di espulsione,avendo il ricorrente il diritto di permanere sul territorio nazionale sinoalla decisione della Commissione territoriale, che, qualora sia negativa,lascia comunque in capo al richiedente il diritto di rimanere sul territorionazionale nella decorrenza del termine per la proposizione del ricorsogiurisdizionale.2. L’esame della censura richiede la ricostruzione del quadronormativo nazionale e sovranazionale di riferimento.Al riguardo, l’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998 individua leipotesi in cui l’espulsione, disposta “in ogni caso” con provvedimentoimmediatamente esecutivo, è eseguita mediante accompagnamentoalla frontiera. Ciò è previsto per le espulsioni giustificate da condottedi particolare gravità (art. 13, commi 1 e 2, lett. c d.lgs. cit.); perchéNumero registro generale 13095/2024Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 15549/2026Data pubblicazione 21/05/2026sussiste ex lege il pericolo di fuga o perché lo straniero non abbiaprovveduto a lasciare il paese per pregresso ordine di rimpatrio opianificazione della partenza volontaria o abbia violato le misurealternative al trattenimento. L’accompagnamento coattivo disposto dalQuestore deve essere convalidato nelle 48 ore successive ed eseguitosubito dopo la convalida. Ove ciò non sia possibile, il comma 5 dell’art.13 prevede che il giudice di pace possa autorizzare la temporaneapermanenza dello straniero, sino alla definizione del provvedimento diconvalida in strutture diverse e idonee. Se le difficoltà di rimpatriopermangono anche dopo l’udienza di convalida, il giudice di pace puòautorizzare la permanenza in locali idonei fino all’esecuzionedell’allontanamento e comunque non oltre le 48 ore successiveall’udienza di convalida. Infine stabilisce la norma: «Quando laconvalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento allafrontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero nonè osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questoreperde ogni effetto.»La convalida giudiziale è necessaria perché la giurisprudenzacostituzionale ha chiarito che non solo il trattenimento amministrativoma anche l’accompagnamento forzato alla frontiera costituisconomisure che operano una privazione della libertà personale e, pertanto,soggiacciono alle riserve di legge e giurisdizione dettate dall’art. 13Cost. (Corte cost., Sentenza n. 222 del 15/07/2004).La questione della proposizione della domanda di protezioneinternazionale, nel corso dell’udienza di convalida della misuraesecutiva dell’accompagnamento coattivo, impone l’esame dell’art. 6della Direttiva 2013/32/UE, vigente ratione temporis, che stabilisce,tra le altre, una regola di primaria incidenza sulla soluzione dellaquestione oggetto del presente giudizio. La domanda di protezioneinternazionale può, infatti, essere presentata anche ad autoritàpubblica non competente a norma della legislazione nazionale per laNumero registro generale 13095/2024Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 15549/2026Data pubblicazione 21/05/2026registrazione, la quale, tuttavia, è tenuta all’inoltro tempestivo alleautorità preposte (secondo capoverso par. 1 art. 6). Al par. 2 ilprincipio è rafforzato: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché chiunqueabbia presentato una domanda di protezione internazionale abbiaun’effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima». Si richiedeall’autorità che riceve la domanda una diretta e tempestiva attivazioneche deve avere ad oggetto, oltre all’inoltro tempestivo, la verifica delmantenimento delle condizioni previste dal diritto unionale e da quellonazionale per l’esame effettivo della stessa.L’art. 9 della Direttiva, come in precedenza l’art. 6 della Direttiva2005/85/CE, reca già nel titolo il diritto del richiedente protezioneinternazionale di rimanere nello Stato membro durante l’esame delladomanda, introducendo al comma 2 delle eccezioni (domanda reiterataex art. 41 Direttiva o necessità di estradizione) in deroga al principiogenerale.3. Il principio è stato oggetto di puntuale analisi interpretativa daparte della Corte di Giustizia nella sentenza del 27/06/2020 (CGUE,quarta sezione, VL, causa C-36/20 PPU).In particolare, l’attenzione della Corte si è rivolta verso la nozionedi “altre autorità” cui venga rivolta una domanda di protezioneinternazionale ex art. 6, par. 1, comma 2, della Direttiva 2013/32/UE.Al riguardo è stato stabilito che le autorità giurisdizionali chiamate adecidere su misure limitative della libertà personale di cittadini stranieri– ovvero nel nostro sistema normativo interno, in particolare, i giudicichiamati a valutare i ricorsi avverso le espulsioni o le richieste diconvalida di trattenimenti od altri provvedimenti limitativi della libertàpersonale o di circolazione o soggiorno – sono da includere nellanozione di “altre autorità” preposte a ricevere una domanda diprotezione internazionale, così come le autorità pubbliche di frontierao comunque quelle autorità che vengono a contatto, all’ingresso osuccessivamente, con cittadini stranieri irregolarmente presenti nelNumero registro generale 13095/2024Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 15549/2026Data pubblicazione 21/05/2026nostro paese, nell’esercizio di un potere-dovere di controllo ointervento in tali ambiti.Da questa premessa, per la CGUE, deriva la conseguenza diprimaria rilevanza, anche al fine di sciogliere il nodo che si presenta nelpresente giudizio, che la qualità di richiedente protezioneinternazionale si acquisisce dal momento in cui viene espressa lavolontà di chiedere protezione davanti ad un’autorità pubblica cheabbia le caratteristiche sopra evidenziate, così dovendosi interpretarel’art. 6, par. 1, comma 2, della Direttiva 2013/32/UE, con laconseguenza che tale qualificazione preesiste alla registrazione delladomanda.La CGUE ha precisato, al riguardo che in relazione alla nozione di«altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competentiper la registrazione a norma del diritto nazionale», la Direttiva nonrinvia al diritto nazionale e non impone, quindi, agli Stati membri didesignare tali altre autorità. Dal tenore letterale di tale disposizionerisulta, infatti, chiaramente che il legislatore dell’Unione ha intesoaccogliere una concezione ampia delle autorità che, senza esserecompetenti a registrare domande di protezione internazionale, possonoricevere queste stesse domande. La scelta dell’aggettivo “altre”dimostra la volontà di optare per una definizione aperta del perimetrodelle autorità che possono ricevere domande di protezioneinternazionale.Secondo la CGUE, dunque, l’articolo 6, paragrafo 1, comma 3, dellaDirettiva 2013/32/UE autorizza un’accezione estensiva, imponendo atutte quelle autorità che sono tenute a ricevere domande di protezioneinternazionale di non rifiutarle, ma di procedere tempestivamente allatrasmissione all’autorità competente, cosicché il cittadino possabeneficiare delle condizioni materiali di accoglienza ed assistenzasanitaria previste all’art. 17 della Direttiva 2013/13/UE, in altre parole,possa assumere la condizione di richiedente protezione internazionale,Numero registro generale 13095/2024Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 15549/2026Data pubblicazione 21/05/2026assistito dalle garanzie che il diritto unionale e quello interno fannoscaturire da questa manifestazione di volontà. Garanzie e diritti chenon escludono la necessità del trattenimento alle condizioni di legge,ma limitano ad ipotesi del tutto tassative il rimpatrio immediato ocomunque lo escludono prima dell’esame della domanda, quanto menoda parte dell’autorità amministrativa di prima istanza. Peraltro, laCGUE ha anche precisato che il richiedente protezione internazionalenon può essere trattenuto solo perché ha manifestato la volontàdavanti ad una autorità pubblica diversa rispetto a quella o quelle chelo Stato membro indichi come deputate ex lege alla registrazione,dovendo il trattenimento seguire ad un esame individuale e secondo lecondizioni indicate nell’art. 8 della Direttiva 2013/33/UE (necessitàd’identificazione, rischio di fuga, strumentalità della domanda, motividi sicurezza nazionale).4. La giurisprudenza di legittimità ha integralmente recepito iprincipi delle Direttive così come interpretati dalla CGUE, quando hadovuto determinare gli effetti della manifestazione di volontà dirichiedere domanda di protezione internazionale successivamenteall’adozione di un provvedimento di espulsione, ed in particolareall’udienza davanti al giudice di pace, ove si discuta del ricorso delcittadino straniero avverso tale misura, o all’udienza di convalida deltrattenimento. Integrando un orientamento precedente, questa Corteha, infatti, ritenuto che la domanda di protezione internazionale,proposta dopo l’adozione di un provvedimento di espulsioneamministrativa o all’udienza di discussione del ricorso in opposizione,impone al giudice di pace di tenerne conto, in sede di cognizione dellalegittimità dell’atto oggetto di riesame, ovvero di verificare se debbanoessere esaminate cause di inespellibilità, desumibili dalla domanda exart. 19, commi 1, 1.1, 1.2 e 2 d.lgs. n. 286 del 1998; se sia in corso laverifica amministrativa o giudiziale della domanda e se vi siaconcorrenza con le cause di inespellibilità sopraindicate; se sia statoNumero registro generale 13095/2024Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 15549/2026Data pubblicazione 21/05/2026adottato un provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva delprovvedimento di rigetto della Commissione territoriale, se sianecessario un intervento endoprocedimentale che consenta dise non formalmente pregiudiziale (Cass. n. 34155 del 2025).In relazione all’interferenza della domanda di protezioneinternazionale con il provvedimento di trattenimento disposto dalquestore e sottoposto a convalida, ugualmente questa Corte, incoerenza con l’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 e con i principi unionalisopra evidenziati, ha, in primo luogo, affermato che la domanda diprotezione può essere formulata all’udienza di convalida deltrattenimento protezione internazionale (Cass. n. 20070 del 2023) conobbligo di trasmissione nel più breve tempo possibile al questore perla registrazione e l’applicazione dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del2015, ai sensi del quale sono sospesi i termini del trattenimento cd.primario per consentire la proposizione di una nuova richiesta diconvalida al giudice competente, così da assoggettare la misurarestrittiva della libertà personale ai diversi requisiti, anche relativi allaproroga, previsti dal citato art. 6.5. Dal quadro normativo e giurisprudenziale illustrato viene in luceil primo rilevante errore di diritto contenuto nel provvedimentoimpugnato.Il giudice di pace ha radicalmente escluso l’incidenza della domandadi protezione internazionale proposta all’udienza di convalida, purriconoscendone la formulazione e l’univocità («Si osserva infatti che larichiesta di asilo è informale e richiede tempi non compatibili con lapresente procedura oltre al fatto che il Marocco è compreso nell’elencodei paesi sicuri»), così venendo meno all’obbligo giuridico di recepirlae trasmetterla tempestivamente all’autorità competente.6. Su questo primo profilo deve, pertanto, essere formulato ilseguente principio di diritto: «La presentazione di domanda diNumero registro generale 13095/2024Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 15549/2026Data pubblicazione 21/05/2026protezione internazionale all’udienza di convalida della misuradell’accompagnamento coattivo alla frontiera deve essere ricevuta dalgiudice di pace, previa verbalizzazione, e trasmessa tempestivamenteall’autorità competente per la registrazione e formalizzazione dellastessa».Una volta trasmessa, l’autorità competente (il questore) adotterà iprovvedimenti necessari, anche restrittivi della libertà personale o dicircolazione del richiedente, ove ve ne siano i requisiti di legge.7. Fermo questo principio, è necessario accertare se lapresentazione della domanda di protezione internazionale possa odebba interferire sulla decisione relativa alla convalida delprovvedimento di accompagnamento coattivo disposto dal Questore,tenuto conto del sospetto di strumentalità della stessa, ben evidenziatonella discussione orale dall’Avvocatura Generale dello Stato.Per sciogliere questo nodo cruciale relativo all’incidenza dellaproposizione della domanda di protezione internazionale nella fasefinale del procedimento di rimpatrio del cittadino stranieroirregolarmente soggiornante, già oggetto di un provvedimentoespulsivo e di un ordine di allontanamento coattivo, che si trovi subiudice in sede di convalida, è sufficiente applicare le norme interne diricezione dei principi unionali vigenti.7.1. La norma risolutiva è l’art. 7 d.lgs n. 25 del 2008, comemodificato dal d.lgs. n. 142 del 2015, decreto con il quale è stata dataulteriormente modificato dal d.l. n. 113 del 2018 (conv. nella l. n. 132del 2018), con il quale sono state introdotte nuove eccezioni, rispettoall’impianto originario, alla regola generale del diritto all’esameeffettivo del ricorso all’interno dello Stato membro a ciò deputato. Lanorma reca, nel comma 1, il principio generale, tratto dal dirittounionale: «Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio delloStato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensiNumero registro generale 13095/2024Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 15549/2026Data pubblicazione 21/05/2026dell'articolo 32», ma subito dopo vengono elencate le eccezioni,recepite testualmente dall’art. 41 della Direttiva, che riguardano, oltrealle ipotesi di estradizione, dell’obbligo di consegna ad una Corte oTribunale penale internazionale e dell’applicazione del regolamentoDublino quanto allo Stato membro competente per l’esame delladomanda, le domande reiterate proposte per ritardare od impedirel’esecuzione di una decisione di imminente allontanamento e lereiterate che seguono ad una declaratoria d’inammissibilità o di rigettodi una prima domanda reiterata. Queste ipotesi impediscono l’eserciziodel diritto di cui al comma 1 ed autorizzano l’esecuzione di misure diallontanamento coattivo.Il principio stabilito al comma 1 non ammette deroghe diverse daquelle indicate nel comma successivo, secondo il medesimo modellodella Direttiva. Il legislatore ha predeterminato le ipotesi distrumentalità della domanda giuridicamente rilevanti al fine diescludere il diritto a rimanere nel territorio dello Stato membro per iltempo necessario all’esame della stessa. La permanenza, tuttavia, èvariamente conformata dal legislatore interno che haprogressivamente recepito le indicazioni contenute nelle Direttive. Indeterminate ipotesi il richiedente protezione internazionale può essereoggetto di provvedimento di trattenimento amministrativo o essereassoggettato a procedure accelerate di accertamento del dirittoazionato. Il trattenimento può essere proseguito, ove già disposto peril cittadino straniero oggetto di espulsione, ma a condizioni e conmodalità procedimentali diverse. Le procedure accelerate possonoessere disposte per domande strumentali e possono essere adottateanche nell’ipotesi di cittadino straniero trattenuto, o essere collegatealle cd. procedure di frontiera. Infine, in deroga, sempre più ampia, algenerale principio del diritto alla permanenza fino all’esito del giudiziodi impugnazione della decisione della Commissione territoriale,tendenzialmente in tutte le ipotesi in cui il cittadino straniero èNumero registro generale 13095/2024Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 15549/2026Data pubblicazione 21/05/2026trattenuto e/o sottoposto a procedura accelerata, il provvedimentodella Commissione è provvisoriamente esecutivo e può contenere, diconseguenza, l’ordine di rimpatrio ex art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del2008.7.2. Sussiste, in conclusione, una gradualità d’interventi nellamodulazione del diritto ad un ricorso effettivo, secondo i principidell’Unione, diretti a limitare la durata della permanenza a finidell’esame della domanda o/e a limitare la libertà personale delrichiedente. L’allontanamento coattivo, immediato o accompagnato daun breve periodo di trattenimento, che deve essere sorrettoesclusivamente dalle esigenze di organizzare il rimpatrio, costituisceper il richiedente protezione internazionale, la misura più radicalmentecompressiva del diritto di rimanere per l’esame della domanda ed è, diconseguenza, assoggettata ad una valutazione predeterminata distrumentalità ben più rigorosa che per quelle che giustificano iltrattenimento e/o l’accesso alla procedura accelerata.7.3. Il legislatore non ha rimesso alla valutazione del giudice, insede di decisione sull’ordine di allontanamento coattivo, la verifica dellasussistenza in concreto della strumentalità della proposizione delladomanda, ma ha affidato al legislatore, data la radicalità della misurarispetto al generale diritto ad un ricorso effettivo, la predeterminazionedi alcune ipotesi tassative nelle quali la presunzione di strumentalitànon ammette deroghe. Le ipotesi più frequenti ed astrattamenteapplicabili a fattispecie di accompagnamento coattivo conseguenti adespulsione amministrativa sono la lettera d) ed e) del citato art. 7,comma 2, d.lgs. n. 25 del 2008. La lettera d) riguarda proprio il casoin cui la domanda venga proposta «al solo scopo di ritardare o impedirel'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l’imminenteallontanamento dal territorio nazionale», ma deve trattarsi di unadomanda reiterata. La lettera e) riguarda l’ipotesi della proposizione diNumero registro generale 13095/2024Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 15549/2026Data pubblicazione 21/05/2026una seconda domanda reiterata, ove la prima domanda reiterata siastata ritenuta inammissibile o rigettata in ipotesi particolari.7.4. La proposizione della domanda di protezione internazionaleimpone, dunque, al giudice di pace di esaminarla, verbalizzarla, pur senon documentata o già registrata e di trasmetterla tempestivamenteal questore. Nello svolgimento di questa funzione, che gli derivadall’intepretazione dell’art. 6 par. 1, comma 2, della Direttiva2013/32/UE, fornita dalla CGUE nella sentenza sopra richiamata, ilgiudice di pace è tenuto a verificare, in primo luogo, se si tratta didomanda avente le caratteristiche di cui all’art. 7, comma 2, d.lgs. n.25 del 2008.In caso di riscontro positivo, ed in mancanza di altre ragionid’invalidità od inefficacia del provvedimento coercitivo, l’ordine diallontanamento deve essere convalidato.verificarne l’effettività e la non genericità, essendo a tal fine tenuto arichiedere al ricorrente le ragioni ad essa sottese. Ove riscontri lamancanza di condizioni minime di specificità, può determinarnemotivatamente la non interferenza sull’oggetto del sindacato dellaconvalida.Si tratta, però, di ipotesi residuali. In tutti gli altri casi in cui nonoperano le deroghe normative e la domanda venga verbalizzata conl’indicazione anche solo sommaria delle ragioni che la sorreggono, ilprovvedimento di allontanamento coattivo non può essere convalidato,perché il richiedente ha diritto a permanere nel territorio dello Statotenuto all’esame della domanda pur in condizioni di limitazione dellalibertà personale.Le più incisive garanzie poste a protezione del richiedenteprotezione internazionale in sede di esecuzione dell’allontanamentocoattivo, rispetto al richiedente trattenuto, si giustificano per la radicalediversità della condizione di fatto. Il cittadino straniero che abbiaNumero registro generale 13095/2024Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 15549/2026Data pubblicazione 21/05/2026proposto domanda di protezione internazionale in fase di esecuzionedell’ordine di allontanamento è sottoposto ad imminente rimpatrioforzato. È escluso dal diritto di vedere esaminata la sua domandapermanendo nello Stato ove l’ha proposta. Questa privazione del dirittoad un ricorso effettivo non ricorre nell’ipotesi del trattenimento pursoggetto a condizioni applicative predeterminate dalla legge ma menorestrittive.8. Deve, in conclusione, essere affermato il seguente principio didiritto: «La presentazione della domanda di protezione internazionaledopo l’ordine questorile di accompagnamento coattivo alla frontiera delcittadino straniero, nel corso dell’udienza di convalida, impone algiudice di pace di verificare se ricorrano le condizioni di cui all’art. 7,comma 2, d.lgs. n. 25 del 2008 che introducono, in via predeterminatae tassativa, deroghe al diritto fondamentale di permanere nello Statocui è deputato l’esame della domanda, sempre che la domanda nonmanifesti profili di assoluta genericità, per la verifica dei quali ènecessario verbalizzarne il contenuto ed, eventualmente chiederechiarimenti ed integrazioni al cittadino straniero, se presente o aldifensore».9. Sulla scorta di quanto appena evidenziato, il ricorso deve essereaccolto, non avendo il giudice di pace compiuto gli adempimenti e gliaccertamenti sopra descritti.Nel verbale dell’udienza di convalida, tra le dichiarazioni delcittadino straniero, è, infatti, riportato quanto segue: «… Non vogliotornare in Marocco, perché in Marocco (in quanto berbero) sonomaltrattato e discriminato. Produco 1 richiesta di asilo politico chesottoscrivo davanti al giudice …».Il giudice di pace ha convalidato il provvedimento diaccompagnamento alla frontiera, soffermandosi sulla ritenuta irritualitàdella domanda di asilo, senza tenere conto dei principi enunciati dallaCorte di giustizia, sopra richiamati, considerando circostanzeNumero registro generale 13095/2024Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 15549/2026Data pubblicazione 21/05/2026inconferenti, quali i tempi di esame della domanda e il fatto che il Paesedi provenienza del cittadino straniero fosse compreso nell’elenco deiPaesi sicuri, mentre invece avrebbe dovuto procedere, oltre allaricezione e alla trasmissione della domanda, all’esame della stessa, neitermini sopra indicati, verificando, in particolare, l’esistenza o menodelle condizioni di cui all’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 25 del 2008, nellaspecie peraltro non emergenti né dal provvedimento impugnato nédalle allegazioni e produzioni di parte.10. Il provvedimento impugnato va, conseguentemente, cassato.11. La natura e l’efficacia temporalmente limitata delprovvedimento di convalida determinano la cassazione dello stesso ela decisione di annullamento nel merito con compensazione delle speseprocessuali dei due gradi, data la novità dell’approdo giurisprudenziale.12. Per l’assoluta novità della questione trattata, le speseprocessuali del grado di merito e del presente grado devono esserecompensate. P.Q.MLa Corteaccoglie il ricorso e decidendo nel merito annulla il provvedimento diconvalida di accompagnamento coattivo posto a carico del ricorrente;compensa le spese processuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione, il 05/02/2026.Il Consigliere est.Eleonora ReggianiLa PresidenteMaria Acierno