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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 24042/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato nella Repubblica Dominicana il 21/11/1994 avverso la sentenza del 13/01/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado del 22 novembre 2019 con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato il cittadino dominicano [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 385 cod. pen., con il riconoscimento della recidiva contestata giudicata equivalente alle concesse attenuanti generiche.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con un atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, per avere la Corte territoriale applicato la recidiva con un mero richiamo ai precedenti penali del prevenuto, senza giustificare l'affermazione di maggiore pericolosità dell'autore del reato; e per avere negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, concesse in considerazione della limitata durata dell'allontanamento dal luogo di restrizione, con giudizio di prevalenza su tale recidiva.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Il motivo dedotto è manifestamente infondato.

2.1. Quanto alla doglianza sul riconoscimento della recidiva, va ricordato come costituisca ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419).

Di tale criterio ermeneutico la Corte di appello di Napoli ha fatto corretta applicazione, confermando il riconoscimento della recidiva non solamente in ragione del fatto che, nonostante la giovane età, l'imputato risultasse già gravato da vari precedenti, ma anche in considerazione del fatto che il prevenuto fosse tornato a delinquere, mostrando di non avere alcun rispetto delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare che gli era stata concessa appena venti giorni prima (come si evince dalla motivazione della conforme sentenza di primo grado), così comprovando una perdurante pericolosità sociale, vale a dire una sua persistente inclinazione al crimine.

2.2. Quanto alle modalità di estensione degli effetti delle riconosciute attenuanti generiche, va rilevato come il ricorrente abbia preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito aveva esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo all'applicazione delle attenuanti generiche - riconosciute in considerazione del fatto che l'imputato era stato trovato davanti al portone dell'edificio in cui abitava, in compagnia di due ragazzi - con giudizio di prevalenza sulla recidiva, i numerosi precedenti penali dell'imputato, trattandosi di parametro considerato dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. 3.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato nella Repubblica Dominicana il 21/11/1994 avverso la sentenza del 13/01/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado del 22 novembre 2019 con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato il cittadino dominicano [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 385 cod. pen., con il riconoscimento della recidiva contestata giudicata equivalente alle concesse attenuanti generiche. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con un atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, per avere la Corte territoriale applicato la recidiva con un mero richiamo ai precedenti penali del prevenuto, senza giustificare l'affermazione di maggiore pericolosità dell'autore del reato; e per avere negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, concesse in considerazione della limitata durata dell'allontanamento dal luogo di restrizione, con giudizio di prevalenza su tale recidiva. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il motivo dedotto è manifestamente infondato. 2.1. Quanto alla doglianza sul riconoscimento della recidiva, va ricordato come costituisca ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419). Di tale criterio ermeneutico la Corte di appello di Napoli ha fatto corretta applicazione, confermando il riconoscimento della recidiva non solamente in ragione del fatto che, nonostante la giovane età, l'imputato risultasse già gravato da vari precedenti, ma anche in considerazione del fatto che il prevenuto fosse tornato a delinquere, mostrando di non avere alcun rispetto delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare che gli era stata concessa appena venti giorni prima (come si evince dalla motivazione della conforme sentenza di primo grado), così comprovando una perdurante pericolosità sociale, vale a dire una sua persistente inclinazione al crimine. 2.2. Quanto alle modalità di estensione degli effetti delle riconosciute attenuanti generiche, va rilevato come il ricorrente abbia preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito aveva esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo all'applicazione delle attenuanti generiche - riconosciute in considerazione del fatto che l'imputato era stato trovato davanti al portone dell'edificio in cui abitava, in compagnia di due ragazzi - con giudizio di prevalenza sulla recidiva, i numerosi precedenti penali dell'imputato, trattandosi di parametro considerato dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. 3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
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