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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2021

Cassazione n. 36267/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di RAVENNA, con sentenza in data 25/11/2020, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., c.p., 2, d.lgs. n. 74/2000.

Propongono ricorso per cassazione gli imputati lamentando la mancata applicazione del beneficio di cui all'art. 175, c.p., benché gli stessi ne avessero diritto e il giudice avesse concesso la sospensione condizionale della pena.

I ricorsi sono inammissibili per mancanza di interesse.

Costituisce insegnamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo il quale, in tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, atteso che, in caso di applicazione della pena, detto beneficio discende direttamente dagli artt. 24, comma 1, lett. e) e 25, comma 1, lett. e), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Sez. 7, n. 14123 del 09/02/2018, Rv. 272481 - 01; Sez. 3, n. 5040 del 17/01/2012, Rv. 252130 - 01; Sez. 4, n. 22951 del 23/04/2001, Rv. 219111 - 01).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/06/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di RAVENNA, con sentenza in data 25/11/2020, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., c.p., 2, d.lgs. n. 74/2000. Propongono ricorso per cassazione gli imputati lamentando la mancata applicazione del beneficio di cui all'art. 175, c.p., benché gli stessi ne avessero diritto e il giudice avesse concesso la sospensione condizionale della pena. I ricorsi sono inammissibili per mancanza di interesse. Costituisce insegnamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo il quale, in tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, atteso che, in caso di applicazione della pena, detto beneficio discende direttamente dagli artt. 24, comma 1, lett. e) e 25, comma 1, lett. e), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Sez. 7, n. 14123 del 09/02/2018, Rv. 272481 - 01; Sez. 3, n. 5040 del 17/01/2012, Rv. 252130 - 01; Sez. 4, n. 22951 del 23/04/2001, Rv. 219111 - 01). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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