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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03204/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto che, in parziale riforma della prima decisione, ha escluso, rispetto al Chirico, la distrazione della somma di euro 11.964, 93 e la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, legge fall., rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e ha confermato nel resto la prima decisione che aveva condannato gli imputati per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 2 e 223, legge fall.; considerato che il primo motivo - con il quale ha addotto la violazione della legge penale e la mancata assunzione di una prova decisiva (segnatamente, una perizia funzionale all'accertamento della congruità dei ricavi percepiti dalla società fallita e annotati nelle scritture contabili, rispetto al numero di lavoratori assunti con regolare posizione assicurativa e previdenziale) - è manifestamente infondato, atteso che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività: Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01); inoltre, il ricorso è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a riportare, con assunti del tutto generici, le doglianze prospettate con l'atto di appello senza confrontarsi con la motivazione con la quale sono state disattese dalla Corte territoriale (che ha dato conto in maniera congrua e logica dell'inidoneità della prova ad accertare in toto la destinazione del denaro prelevato dal conto corrente); considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione della legge penale, in particolare con riguardo alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto - non contiene compiute censure di legittimità poiché prospetta un alternativo apprezzamento di merito (segnatamente, in ordine alla mancata adozione delle iniziative processuali volte alla riscossione del credito de quo per evitare ulteriori esborsi a carico della Società creditrice), senza dedurre ritualmente bensì in maniera assertiva il travisamento della prova (rispetto all'individuazione dello stesso soggetto come amministratore delle società che erano parti del rapporto obbligatorio de quo: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il terzo motivo- con il quale si lamenta la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in considerazione dell'esiguità dell'importo della distrazione - si risolve nella reiterazione delle allegazioni già prospettate in grado di appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (che ha avuto riguardo al più ampio montante oggetto di distrazione), difettando dunque la necessaria una critica argomentata avverso la sentenza impugnata; considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità, in quanto la Corte distrettuale, in maniera conforme a legge, ha fondato il diniego sull'assenza di elementi favorevolmente apprezzabili nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato e il ricorso non ha mosso una puntuale censura al riguardo, assumendo la mancata disamina degli elementi addotti con l'atto di appello richiamati in maniera del tutto generica; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità delle impugnazioni (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto che, in parziale riforma della prima decisione, ha escluso, rispetto al Chirico, la distrazione della somma di euro 11.964, 93 e la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, legge fall., rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e ha confermato nel resto la prima decisione che aveva condannato gli imputati per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 2 e 223, legge fall.; considerato che il primo motivo - con il quale ha addotto la violazione della legge penale e la mancata assunzione di una prova decisiva (segnatamente, una perizia funzionale all'accertamento della congruità dei ricavi percepiti dalla società fallita e annotati nelle scritture contabili, rispetto al numero di lavoratori assunti con regolare posizione assicurativa e previdenziale) - è manifestamente infondato, atteso che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività: Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01); inoltre, il ricorso è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a riportare, con assunti del tutto generici, le doglianze prospettate con l'atto di appello senza confrontarsi con la motivazione con la quale sono state disattese dalla Corte territoriale (che ha dato conto in maniera congrua e logica dell'inidoneità della prova ad accertare in toto la destinazione del denaro prelevato dal conto corrente); considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione della legge penale, in particolare con riguardo alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto - non contiene compiute censure di legittimità poiché prospetta un alternativo apprezzamento di merito (segnatamente, in ordine alla mancata adozione delle iniziative processuali volte alla riscossione del credito de quo per evitare ulteriori esborsi a carico della Società creditrice), senza dedurre ritualmente bensì in maniera assertiva il travisamento della prova (rispetto all'individuazione dello stesso soggetto come amministratore delle società che erano parti del rapporto obbligatorio de quo: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il terzo motivo- con il quale si lamenta la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in considerazione dell'esiguità dell'importo della distrazione - si risolve nella reiterazione delle allegazioni già prospettate in grado di appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (che ha avuto riguardo al più ampio montante oggetto di distrazione), difettando dunque la necessaria una critica argomentata avverso la sentenza impugnata; considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità, in quanto la Corte distrettuale, in maniera conforme a legge, ha fondato il diniego sull'assenza di elementi favorevolmente apprezzabili nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato e il ricorso non ha mosso una puntuale censura al riguardo, assumendo la mancata disamina degli elementi addotti con l'atto di appello richiamati in maniera del tutto generica; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità delle impugnazioni (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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