CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31028/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 117/09/1980 avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone raccoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 28303 del 24/05/2022, la Quarta Sezione di questa Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto nell'interesse di LORENZO Davide, annullava con rinvio - limitatamente alla statuizione concernente le esigenze cautelari, con rigetto nel resto - l'ordinanza applicativa della custodia in carcere nei confronti del LORENZO in relazione ai delitti di cui agli artt. 586 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990: ordinanza emessa, in data 16/12/2021, dal Tribunale di Catanzaro in accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen., proposto dal P.M. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento reiettivo della domanda cautelare, emesso dal G.i.p. del Tribunale della stessa città. In sede di rinvio, il Tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, ha disposto nuovamente la misura custodiale in carcere nei confronti del LORENZO. 2. Quest'ultimo, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione anche avverso tale ordinanza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze specialpreventive e all'affermata impossibilità di applicare misure gradate. In particolare, la difesa censura la genericità del richiamo alle pendenze giudiziarie del LORENZO, peraltro aspecifiche come chiarito dallo stesso Tribunale e risalenti anche al 2003: pendenze comunque prive di qualsiasi connessione con i fatti contestati. Si osserva inoltre che, con tale vuoto motivazionale, il Tribunale aveva tra l'altro ignorato i rilievi formulati dal giudice di rinvio in ordine all'assunto - ritenuto apodittico - secondo cui il LORENZO sarebbe persona dedita alla cessione di stupefacenti. Si censura inoltre il riferimento solo parziale all'interrogatorio, in cui il LORENZO aveva affermato di aver allontanato la persona offesa da casa perché non pienamente lucida, avendo il ricorrente inserito questo particolare nell'ambito di una ricostruzione fattuale totalmente difersa. Il difensore lamenta poi il carattere apodittico anche dell'affermazione del Tribunale, secondo cui le cessioni di stupefacente sarebbero avvenute nell'abitazione del LORENZO, e censura la ritenuta irrilevanza, quanto al dedotto cambio di stile di vita, della nascita recente di un figlio; in relazione al periodo temporale decorso dai fatti, si segnala la genericità del riferimento ad una pendenza del 2021. 3. Con motivi nuovi, il difensore sviluppa il tema del difetto motivazionale quanto alla affermata dedizione del LORENZO al narcotraffico, evidenziando che il compendio argomentativo contenuto nell'ordinanza impugnata non risultava arricchito rispetto a quello annullato dalla Suprema Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come già ricordato, la prima ordinanza custodiale emessa dal Tribunale di Catanzaro nei confronti del LORENZO, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. (in relazione ai delitti di cui agli artt. 586 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990), era stata annullata dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte limitamente al profilo delle esigenze cautelari.2 In particolare era stata evidenziata, in sede rescindente, l'apoditticità della definizione del LORENZO quale soggetto dedito alle cessioni di stupefacente, risultando i generici riferimenti alla "professionalità nel delinquere" e alle "modalità dell'azione" inidonei a fondare un pericolo di recidiva concreto, e fronteggiabile con la sola custodia in carcere. Era in altri termini mancata, ad avviso della Quarta Sezione di questa Suprema Corte, una analisi accurata della fattispecie concreta, su cui fondare la necessaria valutazione di inidoneità delle altre misure, come prescritto dal novellato art. 275 cod. proc. pen. (cfr. pag. 4 seg. della sentenza rescindente). 3. Ad avviso di questo Collegio, le lacune motivazionali evidenziate dalla sentenza di annullamento con rinvio non sono state colmate dall'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso. Il Tribunale ha per un verso ritenuto che, pur in assenza di precedenti per fatti della stessa specie, i "numerosissimi" carichi pendenti a carico del LORENZO relativi agli anni 2003/2021, "per la più gran parte per reati contro la persona (lesioni e minacce"), consentissero di delinare una spiccata pericolosità sociale del ricorrente; per altro verso, la gravità delle condotte risultava confermata, ad avviso del Tribunale, dal fatto che l'indagato aveva ammesso di essersi accorto delle condizioni precarie o cumunque alterate del GIOFRE', deceduto poche ore dopo averlo incontrato. Quanto alla inadeguatezza di misure gradate, il Tribunale ha fatto riferimento al fatto che gli episodi ravvicinati di spaccio erano avvenuti presso l'abitazione dell'indagato. Deve anzitutto osservarsi, al riguardo, che il tema della dedizione del LORENZO al narcotraffico è rimasto inesplorato, rispetto ai rilievi della sentenza rescindente: risultando anzi confermata l'assenza di precedenti o pendenze specifiche. D'altra parte, il richiamo ai "numerosissimi" carichi pendenti appare totalmente generico, non avendo il Tribunale in alcun modo specificato la tipologia e gravità delle condotte contestate, né, tanto meno, l'esito degli eventuali processi scaturiti dalle pendenze evocate. Ed è superfluo evidenziare che i generici richiami a titoli di reato contro la persona (lesioni, minacce, danneggiamento) appaiono del tutto inidonei a fondare una valutazione di concreto pericolo di commissione di "gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale", preso anch'esso in considerazione dalla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen. Quanto poi al fatto che le cessioni erano state consumate nell'abitazione del ricorrente, si tratta di un elemento già espressamente valorizzato nella precedente ordinanza (cfr. pag. 7 ord. 16/12/2021), ma che la Quarta Sezione aveva evidentemente ritenuto insufficiente, ai fini che qui specificamente interessano.3 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'ar