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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 31311/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9701/2024r.g., proposto [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dagli avv.tiLivio Neri e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milanon. 257/2024 pubblicata in data 04/03/2024, n.r.g. 1212/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22/10/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. fino al 10/02/2022, quando era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo.

OGGETTO: licenziamento per giustificato motivo oggettivo - obbligo di repechage - violazione - accertamento in concreto Impugnava il licenziamento, sostenendone il carattere antisindacale o discriminatorio e, quindi, la nullità.

Deduceva comunque l’inesistenza del motivo addotto.

Pertanto adiva il Tribunale di Milano per ottenere la declaratoria di nullità e/o di illegittimità del licenziamento, l’ordine alla datrice di lavoro di reintegrarlo nel posto di lavoro e la condanna della medesima società al pagamento dell’indennità risarcitoria. 2.-Costituitosi il contraddittorio, all’esito della fase sommaria prevista dal rito introdotto dalla legge n. 92/2012, il Tribunale rigettava l’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] riteneva che, escluso il carattere antisindacale o discriminatorio del recesso datoriale, in mancanza di significativi elementi di collegamento con l’affiliazione o l’attività sindacale del Ciavari, la riorganizzazione aziendale e la soppressione delle funzioni di “referente gestione immobili” e di “referente pratiche autobus”, al Ciavari assegnate nell’ambito dell’area tecnica, fossero effettive, così come l’avvenuta soppressione della posizione “manutenzione flotta”, come si desumeva dal confronto fra i due organigrammi e dall’esito dell’istruttoria testimoniale, che aveva smentito la tesi del ricorrente circa la riassegnazione delle medesime funzioni a soggetti neoassunti (Diodoro e Doria).

Lo stesso Tribunale poi disattendevale doglianze relative alla violazione dei criteri di scelta e all’omessa comparazione fra lavoratori che svolgono mansioni fungibili, ritenendo inapplicabile anche in via analogica l’art. 5 L. n. 223/1991.

Infine riteneva rispettato l’obbligo di repechage, poiché il Ciavari era risultato non idoneo a ricoprire il ruolo di responsabile tecnico, assegnato a Diodoro, per mancanza dei requisiti di studio e di esperienza professionale richiesti, né quello di “controllore e addetto all’esercizio”, in mancanza delle necessarie patenti D ed E. L’opposizione del lavoratore veniva rigettata dal Tribunale, che escludeva la sufficienza del mero collegamento statistico fra iscrizione ai sindacati UILT-UIL e FIT-CISL e i licenziamento operati dalla società nel medesimo periodo; nel resto confermava le motivazioni espresse nell’ordinanza conclusiva della fase sommaria. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto dal Ciavari, dichiarava illegittimo il licenziamento, ordinava alla società di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e la condannava a pagargli l’indennità risarcitoria fino all’effettiva reintegrazione nei limiti delle dodici mensilità (sulla base dell’importo mensile di euro 2.574,12).

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) è fondato il motivo di gravame relativo alla violazione dell’obbligo di repechage; b) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la doppia patente (“D” ed “E”), non posseduta dal Ciavari, non è necessaria per l’invocata adibizione alle mansioni di “addetto all’esercizio movimento operativo” e di “addetto all’esercizio controllore”; c) infatti, l’indispensabilità di tale requisito non emerge dalle prevalenti risultanze istruttorie di primo grado; d) la teste [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha dichiarato che quel requisito è richiesto ai neo assunti, che tuttavia possono pure non averlo, purché l’acquisiscano nel periodo di prova dei sei mesi; e) ciò vuol dire che l’inserimento di personale privo di quella doppia patente è possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, tanto che la sua acquisizione può avvenire anche in un periodo successivo; f) tale circostanza si spiega considerato il carattere meramente occasionale degli incarichi di guida, conferito a quei dipendenti solo “nel caso di mancanza di personale”, come riferito dalla predetta testimone; g) nello stesso senso hanno deposito i testi [OSCURATO:PERSONA], Costantino e Castellani; h) l’azienda non ha proposto all’odierno reclamante la possibilità di conseguire successivamente la doppia patente come alternativa al licenziamento; i) venuto meno l’ostacolo di natura professionale, neppure sussiste quello cronologico, posto che le posizioni indicate dal Ciavari si sono rese vacanti in tempi pienamente compatibili con l’offerta di assegnazione all’odierno reclamante (Cass. n. 12132/2023); j) dunque nel caso concreto era possibile la ricollocazione del Ciavari in una delle posizioni di “addetto all’esercizio movimento operativo” ricoperte da Terracciano e da Borsari, colleghi poi dimessisi per raggiungimento dell’età pensionabile poco prima dell’estromissione del Ciavari; k) trova applicazione la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, co. 4, L. n. 300/1970, poiché il repechageè uno dei fatti costitutivi del giustificato motivo oggettivo, come insegna costante giurisprudenza di legittimità. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. 7.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 3 e 5 L. n. 604/1966, 2103 c.c. e 41 Cost. per avere la Corte territoriale ritenuto violato l’obbligo di repechage.

Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte una diversa valutazione e una nuova “disamina degli atti processuali” relativi a determinate circostanze (dimostrative del fatto che Terracciano e Borsari erano operai, mentre il Ciavari era impiegato; i predetti due ricoprivano professionalità distinte e collocate in differenti parametri/livelli rispetto al Ciavari) interdette in sede di legittimità, in quanto attività di cognizione riservate al giudice di merito.

Il motivo è altresì inammissibile, perché su tali circostanze la sentenza d’appello sul punto ha taciuto. e quindi la censura avrebbe dovuto essere diversamente formulata, in termini di omesso esamedi un fatto decisivo. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5) , c.p.c. laricorrente lamenta l’omessa o apparente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ossia il mancato possesso delle abilitazioni alla guida quale elemento imprescindibile per l’assegnazione delle mansioni di “addetto all’esercizio / controllore”.

Il motivo è infondato.

Contrariamente all’assunto della ricorrente, la Corte territoriale ha preso in esame quel fatto controverso e, sulla base degli elementi istruttori acquisiti al giudizio, è pervenutaal convincimento circa l’insussistenza della necessità del possesso della doppia patente e, comunque, circa la mancata prospettazione al Ciavari della possibilità di conseguire quelle abilitazioni come alternativa al licenziamento.

Per il resto la censura è inammissibile, perché sollecita a questa Corte una diversa valutazione degli elementi istruttori e segnatamente delle deposizioni testimoniali (sulla necessità o meno delle patenti C e D per le diverse funzioni non offerte al Ciavari), interdetta in sede di legittimità. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1375 e 1175 c.c., 4 e 5 L. n. 604/1966, 2103 c.c., 41 Cost. in relazione alla nozione adottata dalla Corte territoriale di “congruo arco temporale successivo” nel quale non vi siano state nuove assunzioni ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo di repechage.

Il motivo è inammissibile, perché la “congruità” del periodo di osservazione, rilevante ai predetti fini, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se –come nella specie –adeguatamente motivato. 4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. n. 3) , c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt.1375 e 1175 c.c., 4 e 5 L. n. 604/1966, 2103 c.c., 41 Cost. per avere la Corte territoriale esteso l’obbligo di repechagea tutte le mansioni svolte dal lavoratore nel corso del rapporto di lavoro.

Il motivo è inammissibile per assoluto difetto di pertinenza rispetto alla motivazione adottata dalla Corte territoriale.

Tanto si evince anche dal riferimento a tale sig. [OSCURATO:PERSONA] (v. ricorso per cassazione , p. 44), che all’evidenza è soggetto diverso dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso il motivo è infondato, laddove la pregressa esperienza professionale certamente rileva ai fini dell’individuazione della complessiva professionalità espressa da un determinato lavoratore e, quindi, al fine della verifica dell’onere/obbligo di ricollocarlo in altra posizione lavorativa come utile alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che rappresenta pur sempre l’extrema ratio. 5.-Con il quinto motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale fondato la sua motivazione sulle risultanze istruttorie di altro giudizio relativo al sig. [OSCURATO:PERSONA], attualmente pendente dinanzi a questa Corte di Cassazione.

Il motivo è inammissibile, dal momento che quel riferimento non ha avuto alcuna incidenza sul convincimento autonomamente raggiunto dalla Corte territoriale sulla base delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado (v. sentenza impugnata, pp. 7-9).

In ogni caso l’acquisizione del verbale della deposizione resa dal testimone [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio n.r.g. 6294/2022 dinanzi al Tribunale è avvenuta nel giudizio di primo grado intentato dal Ciavari (v. sentenza impugnata, p. 8: “Nel verbale istruttorio del giudizio rubricato al n. 6294/2022 R.G. del Tribunale acquisito in primo grado agli atti del presente procedimento, [OSCURATO:PERSONA] ha – poi – precisato … ”) e non in sede di reclamo.

Pertanto, in virtù del principio di acquisizione processuale, è entrato a far parte – come “prova atipica” (su cui ex multis Cass. ord. n. 9507/2023) – degli elementi istruttori che la Corte territoriale legittimamente poteva considerare e valutare.

Infine, va rammentato che il giudizio di legittimità relativo al sig. [OSCURATO:PERSONA] si è concluso con ordinanza di rigetto del ricorso proposto dalla società (Cass. ord. n. 26035/2025), come evidenziato dal controricorrente in memoria. 6.- La doglianza avanzata dalla ricorrente in memoria – secondo cui la tutela per la violazione dell’obbligo di repechage, ai sensi di C. Cost. n. 128/2024, è solo indennitaria e non pure reintegratoria – è nuova, perché non resa oggetto di uno specifico motivo di ricorso per cassazione e, quindi, è inammissibile.Peraltro la ricorrente neppure precisa se il Ciavari sia stato assunto dopo il 07/03/2015 e se, quindi, il suo rapporto di lavoro sia soggetto al regime introdotto dal d.lgs. n. 23/2015, al quale si riferisce la sentenza di C. Cost. n. 128/2024. 7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi antistatari.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9701/2024r.g., proposto [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dagli avv.tiLivio Neri e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milanon. 257/2024 pubblicata in data 04/03/2024, n.r.g. 1212/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22/10/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. fino al 10/02/2022, quando era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo. OGGETTO: licenziamento per giustificato motivo oggettivo - obbligo di repechage - violazione - accertamento in concreto Impugnava il licenziamento, sostenendone il carattere antisindacale o discriminatorio e, quindi, la nullità. Deduceva comunque l’inesistenza del motivo addotto. Pertanto adiva il Tribunale di Milano per ottenere la declaratoria di nullità e/o di illegittimità del licenziamento, l’ordine alla datrice di lavoro di reintegrarlo nel posto di lavoro e la condanna della medesima società al pagamento dell’indennità risarcitoria. 2.-Costituitosi il contraddittorio, all’esito della fase sommaria prevista dal rito introdotto dalla legge n. 92/2012, il Tribunale rigettava l’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] riteneva che, escluso il carattere antisindacale o discriminatorio del recesso datoriale, in mancanza di significativi elementi di collegamento con l’affiliazione o l’attività sindacale del Ciavari, la riorganizzazione aziendale e la soppressione delle funzioni di “referente gestione immobili” e di “referente pratiche autobus”, al Ciavari assegnate nell’ambito dell’area tecnica, fossero effettive, così come l’avvenuta soppressione della posizione “manutenzione flotta”, come si desumeva dal confronto fra i due organigrammi e dall’esito dell’istruttoria testimoniale, che aveva smentito la tesi del ricorrente circa la riassegnazione delle medesime funzioni a soggetti neoassunti (Diodoro e Doria). Lo stesso Tribunale poi disattendevale doglianze relative alla violazione dei criteri di scelta e all’omessa comparazione fra lavoratori che svolgono mansioni fungibili, ritenendo inapplicabile anche in via analogica l’art. 5 L. n. 223/1991. Infine riteneva rispettato l’obbligo di repechage, poiché il Ciavari era risultato non idoneo a ricoprire il ruolo di responsabile tecnico, assegnato a Diodoro, per mancanza dei requisiti di studio e di esperienza professionale richiesti, né quello di “controllore e addetto all’esercizio”, in mancanza delle necessarie patenti D ed E. L’opposizione del lavoratore veniva rigettata dal Tribunale, che escludeva la sufficienza del mero collegamento statistico fra iscrizione ai sindacati UILT-UIL e FIT-CISL e i licenziamento operati dalla società nel medesimo periodo; nel resto confermava le motivazioni espresse nell’ordinanza conclusiva della fase sommaria. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto dal Ciavari, dichiarava illegittimo il licenziamento, ordinava alla società di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e la condannava a pagargli l’indennità risarcitoria fino all’effettiva reintegrazione nei limiti delle dodici mensilità (sulla base dell’importo mensile di euro 2.574,12). Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) è fondato il motivo di gravame relativo alla violazione dell’obbligo di repechage; b) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la doppia patente (“D” ed “E”), non posseduta dal Ciavari, non è necessaria per l’invocata adibizione alle mansioni di “addetto all’esercizio movimento operativo” e di “addetto all’esercizio controllore”; c) infatti, l’indispensabilità di tale requisito non emerge dalle prevalenti risultanze istruttorie di primo grado; d) la teste [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha dichiarato che quel requisito è richiesto ai neo assunti, che tuttavia possono pure non averlo, purché l’acquisiscano nel periodo di prova dei sei mesi; e) ciò vuol dire che l’inserimento di personale privo di quella doppia patente è possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, tanto che la sua acquisizione può avvenire anche in un periodo successivo; f) tale circostanza si spiega considerato il carattere meramente occasionale degli incarichi di guida, conferito a quei dipendenti solo “nel caso di mancanza di personale”, come riferito dalla predetta testimone; g) nello stesso senso hanno deposito i testi [OSCURATO:PERSONA], Costantino e Castellani; h) l’azienda non ha proposto all’odierno reclamante la possibilità di conseguire successivamente la doppia patente come alternativa al licenziamento; i) venuto meno l’ostacolo di natura professionale, neppure sussiste quello cronologico, posto che le posizioni indicate dal Ciavari si sono rese vacanti in tempi pienamente compatibili con l’offerta di assegnazione all’odierno reclamante (Cass. n. 12132/2023); j) dunque nel caso concreto era possibile la ricollocazione del Ciavari in una delle posizioni di “addetto all’esercizio movimento operativo” ricoperte da Terracciano e da Borsari, colleghi poi dimessisi per raggiungimento dell’età pensionabile poco prima dell’estromissione del Ciavari; k) trova applicazione la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, co. 4, L. n. 300/1970, poiché il repechageè uno dei fatti costitutivi del giustificato motivo oggettivo, come insegna costante giurisprudenza di legittimità. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. 7.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 3 e 5 L. n. 604/1966, 2103 c.c. e 41 Cost. per avere la Corte territoriale ritenuto violato l’obbligo di repechage. Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte una diversa valutazione e una nuova “disamina degli atti processuali” relativi a determinate circostanze (dimostrative del fatto che Terracciano e Borsari erano operai, mentre il Ciavari era impiegato; i predetti due ricoprivano professionalità distinte e collocate in differenti parametri/livelli rispetto al Ciavari) interdette in sede di legittimità, in quanto attività di cognizione riservate al giudice di merito. Il motivo è altresì inammissibile, perché su tali circostanze la sentenza d’appello sul punto ha taciuto. e quindi la censura avrebbe dovuto essere diversamente formulata, in termini di omesso esamedi un fatto decisivo. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5) , c.p.c. laricorrente lamenta l’omessa o apparente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ossia il mancato possesso delle abilitazioni alla guida quale elemento imprescindibile per l’assegnazione delle mansioni di “addetto all’esercizio / controllore”. Il motivo è infondato. Contrariamente all’assunto della ricorrente, la Corte territoriale ha preso in esame quel fatto controverso e, sulla base degli elementi istruttori acquisiti al giudizio, è pervenutaal convincimento circa l’insussistenza della necessità del possesso della doppia patente e, comunque, circa la mancata prospettazione al Ciavari della possibilità di conseguire quelle abilitazioni come alternativa al licenziamento. Per il resto la censura è inammissibile, perché sollecita a questa Corte una diversa valutazione degli elementi istruttori e segnatamente delle deposizioni testimoniali (sulla necessità o meno delle patenti C e D per le diverse funzioni non offerte al Ciavari), interdetta in sede di legittimità. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1375 e 1175 c.c., 4 e 5 L. n. 604/1966, 2103 c.c., 41 Cost. in relazione alla nozione adottata dalla Corte territoriale di “congruo arco temporale successivo” nel quale non vi siano state nuove assunzioni ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo di repechage. Il motivo è inammissibile, perché la “congruità” del periodo di osservazione, rilevante ai predetti fini, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se –come nella specie –adeguatamente motivato. 4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. n. 3) , c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt.1375 e 1175 c.c., 4 e 5 L. n. 604/1966, 2103 c.c., 41 Cost. per avere la Corte territoriale esteso l’obbligo di repechagea tutte le mansioni svolte dal lavoratore nel corso del rapporto di lavoro. Il motivo è inammissibile per assoluto difetto di pertinenza rispetto alla motivazione adottata dalla Corte territoriale. Tanto si evince anche dal riferimento a tale sig. [OSCURATO:PERSONA] (v. ricorso per cassazione , p. 44), che all’evidenza è soggetto diverso dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso il motivo è infondato, laddove la pregressa esperienza professionale certamente rileva ai fini dell’individuazione della complessiva professionalità espressa da un determinato lavoratore e, quindi, al fine della verifica dell’onere/obbligo di ricollocarlo in altra posizione lavorativa come utile alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che rappresenta pur sempre l’extrema ratio. 5.-Con il quinto motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale fondato la sua motivazione sulle risultanze istruttorie di altro giudizio relativo al sig. [OSCURATO:PERSONA], attualmente pendente dinanzi a questa Corte di Cassazione. Il motivo è inammissibile, dal momento che quel riferimento non ha avuto alcuna incidenza sul convincimento autonomamente raggiunto dalla Corte territoriale sulla base delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado (v. sentenza impugnata, pp. 7-9). In ogni caso l’acquisizione del verbale della deposizione resa dal testimone [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio n.r.g. 6294/2022 dinanzi al Tribunale è avvenuta nel giudizio di primo grado intentato dal Ciavari (v. sentenza impugnata, p. 8: “Nel verbale istruttorio del giudizio rubricato al n. 6294/2022 R.G. del Tribunale acquisito in primo grado agli atti del presente procedimento, [OSCURATO:PERSONA] ha – poi – precisato … ”) e non in sede di reclamo. Pertanto, in virtù del principio di acquisizione processuale, è entrato a far parte – come “prova atipica” (su cui ex multis Cass. ord. n. 9507/2023) – degli elementi istruttori che la Corte territoriale legittimamente poteva considerare e valutare. Infine, va rammentato che il giudizio di legittimità relativo al sig. [OSCURATO:PERSONA] si è concluso con ordinanza di rigetto del ricorso proposto dalla società (Cass. ord. n. 26035/2025), come evidenziato dal controricorrente in memoria. 6.- La doglianza avanzata dalla ricorrente in memoria – secondo cui la tutela per la violazione dell’obbligo di repechage, ai sensi di C. Cost. n. 128/2024, è solo indennitaria e non pure reintegratoria – è nuova, perché non resa oggetto di uno specifico motivo di ricorso per cassazione e, quindi, è inammissibile.Peraltro la ricorrente neppure precisa se il Ciavari sia stato assunto dopo il 07/03/2015 e se, quindi, il suo rapporto di lavoro sia soggetto al regime introdotto dal d.lgs. n. 23/2015, al quale si riferisce la sentenza di C. Cost. n. 128/2024. 7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi antistatari. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,
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