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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 06153/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché assume che la droga in possesso del ricorre fosse da lui detenuta per uso personale senza evidenziare manifeste illogicità nella argomentazione con la quale la sentenza impugnata ha riconosciuto la sua responsabilità evidenziando la quantità dì droga detenuta e le modalità della detezione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2024 Il nsigliere estensore Il P esidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché assume che la droga in possesso del ricorre fosse da lui detenuta per uso personale senza evidenziare manifeste illogicità nella argomentazione con la quale la sentenza impugnata ha riconosciuto la sua responsabilità evidenziando la quantità dì droga detenuta e le modalità della detezione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il nsigliere estensore Il P esidente
Sentenza Cassazione n. 06153/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris