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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 20517/2024

Testo disponibile della fonte

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Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 36814/2019 proposto da: Ministero dell’Istruzione, dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Avino e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 2431/2019, pubblicata il 5 giugno 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto di avere stipulato, in qualità di docente, vari contratti a termine con l’Amministrazione scolastica e di avere subito una disparità di trattamento rispetto agli insegnanti a tempo indeterminato e ha chiesto di accertare l’illegittimità del termine apposto ai detti contratti,onde ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera e la condanna della P.A. a risarcire i danni.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1155/2016, ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda concernente gli incrementi retributivi.

Il MIUR ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello incidentale, al fine di ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dal primo contratto a tempo determinato.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2431/2019, ha rigettato l’appello principale e accolto quello incidentale.

Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della clausola 4, punto 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/CE e dell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che vi sarebbero state ragioni oggettive che avrebbero escluso, nella specie, l’abuso della reiterazione dei contratti a termine, atteso che il servizio non di ruolo avrebbe dovuto essere riconosciuto nei limiti e ai sensi dell’art. 485 citato.

La doglianza è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., poiché la sentenza di appello ha deciso la causa in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

Infatti, la S.C. ha affermato che, in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruolidell’amministrazione scolastica, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tutte le volte in cui l’anzianitàriconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nel citato art.485, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab originea tempo indeterminato, né l’assenza del titolo abilitante all’insegnamento esclude l’applicazione di detto principio (Cass., Sez.

L, n. 8672 del 27 marzo 2023; Cass., Sez.L, n. 31149 del 28 novembre 2019 ). 2) Con il secondo motivo la ricorrente contesta l ’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla circostanza che i contratti in esame avevano riguardato essenzialmente supplenze su organico di fatto.

La doglianza è inammissibile in quanto la parte ricorrente non ha neppure indicato in quale atto dei gradi precedenti sarebbe stata allegata tale circostanza e come sarebbe stata dimostrata. 3)Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2948 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’applicare la prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale.

La doglianza è fondata.

Infatti, nell’impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l’assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento (Cass., Sez.

L, n. 10219del 28 maggio 2020). 4) Il ricorso è accolto quanto al terzo motivo, inammissibili il primo e il secondo.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, -accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibili il primo e il secondo; - cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 36814/2019 proposto da: Ministero dell’Istruzione, dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Avino e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 2431/2019, pubblicata il 5 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto di avere stipulato, in qualità di docente, vari contratti a termine con l’Amministrazione scolastica e di avere subito una disparità di trattamento rispetto agli insegnanti a tempo indeterminato e ha chiesto di accertare l’illegittimità del termine apposto ai detti contratti,onde ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera e la condanna della P.A. a risarcire i danni. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1155/2016, ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda concernente gli incrementi retributivi. Il MIUR ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello incidentale, al fine di ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dal primo contratto a tempo determinato. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2431/2019, ha rigettato l’appello principale e accolto quello incidentale. Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della clausola 4, punto 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/CE e dell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che vi sarebbero state ragioni oggettive che avrebbero escluso, nella specie, l’abuso della reiterazione dei contratti a termine, atteso che il servizio non di ruolo avrebbe dovuto essere riconosciuto nei limiti e ai sensi dell’art. 485 citato. La doglianza è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., poiché la sentenza di appello ha deciso la causa in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa. Infatti, la S.C. ha affermato che, in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruolidell’amministrazione scolastica, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tutte le volte in cui l’anzianitàriconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nel citato art.485, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab originea tempo indeterminato, né l’assenza del titolo abilitante all’insegnamento esclude l’applicazione di detto principio (Cass., Sez. L, n. 8672 del 27 marzo 2023; Cass., Sez.L, n. 31149 del 28 novembre 2019 ). 2) Con il secondo motivo la ricorrente contesta l ’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla circostanza che i contratti in esame avevano riguardato essenzialmente supplenze su organico di fatto. La doglianza è inammissibile in quanto la parte ricorrente non ha neppure indicato in quale atto dei gradi precedenti sarebbe stata allegata tale circostanza e come sarebbe stata dimostrata. 3)Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2948 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’applicare la prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale. La doglianza è fondata. Infatti, nell’impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l’assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento (Cass., Sez. L, n. 10219del 28 maggio 2020). 4) Il ricorso è accolto quanto al terzo motivo, inammissibili il primo e il secondo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite. P.Q.M. La Corte, -accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibili il primo e il secondo; - cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, an
Sentenza Cassazione n. 20517/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris