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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 45358/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 del TRIBUNALE di MARSALAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Orazio e CAUSE Antony hanno proposto ricorsi con separati atti e proprio difensore avverso la sentenza del Tribunale di Marsala, con la quale ai predetti è stata applicata una pena su richiesta per un tentativo di furto aggravato in concorso.

2. I ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 -bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017.

Essi sono stati proposti, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per motivi con i quali la difesa ha contestato la mancanza di motivazione sulla decisione (per [OSCURATO:PERSONA]) e la erronea qualificazione del fatto, in relazione alla sussistenza delle aggravanti (per CAUSI), motivi tuttavia non deducibilii ai sensi dell'art. 448 c. 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 4 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 del TRIBUNALE di MARSALAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Orazio e CAUSE Antony hanno proposto ricorsi con separati atti e proprio difensore avverso la sentenza del Tribunale di Marsala, con la quale ai predetti è stata applicata una pena su richiesta per un tentativo di furto aggravato in concorso. 2. I ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 -bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Essi sono stati proposti, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per motivi con i quali la difesa ha contestato la mancanza di motivazione sulla decisione (per [OSCURATO:PERSONA]) e la erronea qualificazione del fatto, in relazione alla sussistenza delle aggravanti (per CAUSI), motivi tuttavia non deducibilii ai sensi dell'art. 448 c. 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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