Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 34928/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24942/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZAnon definitiva della CORTE D'APPELLO di ROMAn.5178/2017 pubblicata il 28-7-2017, nonché avverso la SENTENZA definitiva della CORTE D'APPELLO di ROMA n.724/2019 pubblicat a i l 01/02/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. dell'art. 20 L. 865/1971 e 29 L. 150/2011, la società 1GI Immobiliare e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedeva la determinazione giudiziale dell'indennità di occupazione legittima dovutale da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle aree di sua proprietà, espropriate con decreti n. 16 del 29/11/2005, n. 21 del 28/5/2007, nn. 30 e 31 del 29 maggio 2008 — per la realizzazione del Piano di Zona "B37 Anagnina 2", nonché del Piano di Zona per il completamento del medesimo - chiedend o determinarsi l'indennità per ogni anno di occupazione temporanea, in via principale nella misura di 1/12 del valore venale dei terreni ablati ed in via subordinata nella misura degli interessi legali calcolati sul valore di mercato degli stessi, espresso con riferimento alla data del termine finale di occupazione temporanea, sottolineando la destinazione edificatoria delle aree espropriate, l'inapplicabilità della riduzione del 25% introdotta per gli interventi di riforma economico- sociale dall'art. 2, commi 89 e 90 L. 244/2007 e proponendo quale valore di valutazione dell'indennità di esproprio su cui parametrare quella di occupazione €800,00/mq; a sostegno della domanda deduceva come i terreni in questione fossero stati oggetto di due distinti provvedimenti di occupazione legittima, entrambi finalizzati alla realizzazione del predetto Piano di Zona ed entrambi di durata triennale, il primo consistito nella determinazione dirigenziale n. 48 del 28/3/2000, il secondo — afferente i terreni distinti in cat asto al foglio 1002, particelle 669 e 671 -nella determinazione dirigenziale n. 1132 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. La Corte di appello di Roma, con sentenza non definitiva n.5178/2017 pubblicata il 28-7-2017, dichiarava prescritta la pretesa indennitaria riferita all'occupazione d'urgenza di cui alla determinazione dirigenziale n. 48 del 28/3/2000, accoglieva parzialmente la domanda relativa all’indennità di occupazione legittima relativa ai terreni oggetto della determinazione dirigenziale 1132 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (distinti in catasto al foglio 1002, particelle 669 e 671), indennità da determinarsi in misura pari ad un dodicesimo dell'indennità di esproprio annua, proporzionalmente commisurata alle sole porzioni di terreno interessate dalla relativa determinazione dirigenziale e calcolata per ciascun anno o per ciascun mese o frazione di mese, per tutta la durata del periodo di occupazione (31/8/2004-29/11/2005), rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza.

Con sentenza definitiva n.724/2019 emessa ex art. 281 sexies cod. proc. civ. in data 1-2-2019, all’esito di espletamento di C.T.U. estimativa, la Corte d’appello ha determinato in €70.080,63 l'indennità di occupazione legittima relativa ai terreni oggetto della determinazione dirigenziale 1132 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (distinti in catasto al foglio 1002, particelle 669 e 671), oltre interessi legali dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sino al deposito dell’indennità e ha disposto il versamento di tale indennità a cura di [OSCURATO:PERSONA] p resso il [OSCURATO:PERSONA] del Ministero dell'Economia, condannando [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere ad I.G.I.Immobiliare e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le spese di lite.

3. Avverso queste sentenze, I.G.I.

Immobiliare e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata. 4.Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente, nel chiedere in via preliminare la riunione del presente giudizio a quello R.G. n.4739/2018 pendente avanti a questa Corte in quanto avente ad oggetto hanno ad oggetto gli stessi terreni, già appartenenti alla stessa società ricorrente, occupati ed espropriati dalla stessa amministrazione espropriante ([OSCURATO:PERSONA]) per la realizzazione della stessa opera pubblica (Piano di Zona B37 Anagnina 2),denuncia: i) con il primo motivo la violazione dell'art. 2943 cod.civ. (in relazione all'art. 360/1 n. 3 cod. proc. civ.), per aver la Corte distrettuale negato alla relazione estimativa di parte depositata in giudizio e contenente la somma pretesa dal debitore, natura di atto idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto alla indennità di occupazione legittima, peraltroin dissonanza con la natura recessiva della prescrizione predicata dalla C.e.d.u.; violazione dell'art. 39 della legge n. 2359/1865 (in relazione all'art. 360/1 n. 3 cod. proc. civ.),per avere la Corte di appello condiviso le conclusioni della relazione estimativa, redatta nelprecedente giudizio, con la quale il c.t.u., nell'ambito del criterio analitico - ricostruttivo, aveva illegittimamente determinato l'indennità di esproprio, posta a base del calcolo della indennità di occupazione temporanea,laddove: a) aveva determinato la data di ultimazione dei lavori (la cui durata aveva ipotizzato in 5 anni) ancorandone la decorrenza dalla data del decreto di esproprio (2008) anziché dalla data dell'occupazione d'urgenza (2000 e 2004); b) aveva assunto i costi di costruzione espressi ad una data (2013) del tutto astratta e svincolata da quella (2005 e 2009) risultante invece dai termini specifici del procedimento di occupazione temporanea; c) aveva sottratto dal valore di mercato dei fabbricati edificabili sui terreni espropriati espresso alla data del decreto di esproprio (2008) l'ammontare dei costi di costruzione espressi però alla data, che si assume errata , di ultimazione dei lavori (2013); d) aveva posto in relazione due valori (minuendo e sottraendo) espressi con riferimento a momenti storici diversi, in violazione del principio della omogeneità ed allineamento cronologico dei dati e dei valori; e) aveva proceduto al calcolo di attualizzazione sia del valore di mercato dei fabbricati, mentre, secondo la ricorrente, era calcolo non necessario perché valore già espresso al 2008, ossia alla data del decreto di esproprio,sia dei costi di costruzione espressi al 2013, ed invece, a dire della ricorrente, anche dettocalcolo era errato perché la corretta data di ultimazione dei lavori doveva essere ancorata a quella della occupazione d'urgenza e non del decreto di esproprio.

2. In via pregiudiziale, va disattesa l’istanza di riunione del presente giudizio a quello R.G. n.4739/2018, non ricorrendo i presupposti di cui all’art.335 cod. proc. civ..

3. Il primo motivo èinammissibile.

La Corte di merito ha ritenuto che la relazione del C.T. della parte odierna ricorrente dr.

Ciccarella, depositata nell’altra causa avente ad oggetto la determinazione dell’indennità di esproprio, non potesse considerarsi come atto interruttivo della prescrizione perché atto privo dei requisiti necessari a configurare una costituzione in mora.

La censura non si confronta affatto con detta argomentazione, fondata sul contenuto della suddetta relazione e sulla sua interpretazione, da cui la Corte territoriale ha tratto il convincimento della rilevata carenza dei requisiti propri della costituzione in mora.

La ricorrente, infatti, si limita a dedurre che non occorrono formule sacramentali e si limita a richiamare genericamente i principi della C.E.D.U, senza neppure riportare nel ricorso la parte del contenuto della relazione da cui dovrebbero desumersi espressi i requisiti dell’atto di costituzione in mora e senza neppure allegare che siano stati violati i criteri ermeneutici di legge.

4. Anche il secondo motivo, articolato in quattro sotto motivi, è inammissibile.

4.1. Occorre premettere che le doglianze, espress e invero in modo ripetitivo e non lineare, sia sub speciedi vizio di violazione di legge, sia sub specie di vizio motivazionale sono sostanzialmente volte a sostenere che

4.2. Ciò posto, osserva il Collegio che, in base alla stessa ricostruzione fattuale di cui al ricorso, i decreti di espropriazione oggetto del contendere erano quattro e solo due di essi sono risalenti al 2008.

Le censure sono diffusamente incentrate sui valori del 2008, senza che sia compiutamente precisato nel ricorso quali siano esattamente i decreti in contestazione, nonché quali le corrispondenti aree e i rispettivi valori monetari, difettando così la doglianza di specificità.

Occorre altresì rilevare che l’indennità di occupazione legittima di cui trattasi si riferisce al decreto di esproprio del 29-11-2005 (pag.3 della sentenza non definitiva e pag. 3 della sentenza definitiva), e non ai decreti di esproprio del 2008.

Sotto ulteriore concorrente profilo, l giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive(da ultimo Cass.33742/2022, in conformità a Cass. 1815/2015, citata anche nella sentenza impugnata, e ad altre pronunce anteriori).

Nella specie, la ricorrente asserisce che avrebbe dovuto farsi riferimento, per determinare la data di ultimazione lavori , alla data di occupazione d’urgenza, atteso che non sono chiaramente e compiutamente illustrate le ragionie il fondamento della suddetta critica, stante anche il ripetuto richiamo al decreto di esproprio del 2008, inconferente in base a quanto si legge nelle sentenze impugnate.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24942/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZAnon definitiva della CORTE D'APPELLO di ROMAn.5178/2017 pubblicata il 28-7-2017, nonché avverso la SENTENZA definitiva della CORTE D'APPELLO di ROMA n.724/2019 pubblicat a i l 01/02/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. dell'art. 20 L. 865/1971 e 29 L. 150/2011, la società 1GI Immobiliare e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedeva la determinazione giudiziale dell'indennità di occupazione legittima dovutale da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle aree di sua proprietà, espropriate con decreti n. 16 del 29/11/2005, n. 21 del 28/5/2007, nn. 30 e 31 del 29 maggio 2008 — per la realizzazione del Piano di Zona "B37 Anagnina 2", nonché del Piano di Zona per il completamento del medesimo - chiedend o determinarsi l'indennità per ogni anno di occupazione temporanea, in via principale nella misura di 1/12 del valore venale dei terreni ablati ed in via subordinata nella misura degli interessi legali calcolati sul valore di mercato degli stessi, espresso con riferimento alla data del termine finale di occupazione temporanea, sottolineando la destinazione edificatoria delle aree espropriate, l'inapplicabilità della riduzione del 25% introdotta per gli interventi di riforma economico- sociale dall'art. 2, commi 89 e 90 L. 244/2007 e proponendo quale valore di valutazione dell'indennità di esproprio su cui parametrare quella di occupazione €800,00/mq; a sostegno della domanda deduceva come i terreni in questione fossero stati oggetto di due distinti provvedimenti di occupazione legittima, entrambi finalizzati alla realizzazione del predetto Piano di Zona ed entrambi di durata triennale, il primo consistito nella determinazione dirigenziale n. 48 del 28/3/2000, il secondo — afferente i terreni distinti in cat asto al foglio 1002, particelle 669 e 671 -nella determinazione dirigenziale n. 1132 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. La Corte di appello di Roma, con sentenza non definitiva n.5178/2017 pubblicata il 28-7-2017, dichiarava prescritta la pretesa indennitaria riferita all'occupazione d'urgenza di cui alla determinazione dirigenziale n. 48 del 28/3/2000, accoglieva parzialmente la domanda relativa all’indennità di occupazione legittima relativa ai terreni oggetto della determinazione dirigenziale 1132 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (distinti in catasto al foglio 1002, particelle 669 e 671), indennità da determinarsi in misura pari ad un dodicesimo dell'indennità di esproprio annua, proporzionalmente commisurata alle sole porzioni di terreno interessate dalla relativa determinazione dirigenziale e calcolata per ciascun anno o per ciascun mese o frazione di mese, per tutta la durata del periodo di occupazione (31/8/2004-29/11/2005), rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza. Con sentenza definitiva n.724/2019 emessa ex art. 281 sexies cod. proc. civ. in data 1-2-2019, all’esito di espletamento di C.T.U. estimativa, la Corte d’appello ha determinato in €70.080,63 l'indennità di occupazione legittima relativa ai terreni oggetto della determinazione dirigenziale 1132 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (distinti in catasto al foglio 1002, particelle 669 e 671), oltre interessi legali dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sino al deposito dell’indennità e ha disposto il versamento di tale indennità a cura di [OSCURATO:PERSONA] p resso il [OSCURATO:PERSONA] del Ministero dell'Economia, condannando [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere ad I.G.I.Immobiliare e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le spese di lite. 3. Avverso queste sentenze, I.G.I. Immobiliare e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata. 4.Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente, nel chiedere in via preliminare la riunione del presente giudizio a quello R.G. n.4739/2018 pendente avanti a questa Corte in quanto avente ad oggetto hanno ad oggetto gli stessi terreni, già appartenenti alla stessa società ricorrente, occupati ed espropriati dalla stessa amministrazione espropriante ([OSCURATO:PERSONA]) per la realizzazione della stessa opera pubblica (Piano di Zona B37 Anagnina 2),denuncia: i) con il primo motivo la violazione dell'art. 2943 cod.civ. (in relazione all'art. 360/1 n. 3 cod. proc. civ.), per aver la Corte distrettuale negato alla relazione estimativa di parte depositata in giudizio e contenente la somma pretesa dal debitore, natura di atto idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto alla indennità di occupazione legittima, peraltroin dissonanza con la natura recessiva della prescrizione predicata dalla C.e.d.u.; violazione dell'art. 39 della legge n. 2359/1865 (in relazione all'art. 360/1 n. 3 cod. proc. civ.),per avere la Corte di appello condiviso le conclusioni della relazione estimativa, redatta nelprecedente giudizio, con la quale il c.t.u., nell'ambito del criterio analitico - ricostruttivo, aveva illegittimamente determinato l'indennità di esproprio, posta a base del calcolo della indennità di occupazione temporanea,laddove: a) aveva determinato la data di ultimazione dei lavori (la cui durata aveva ipotizzato in 5 anni) ancorandone la decorrenza dalla data del decreto di esproprio (2008) anziché dalla data dell'occupazione d'urgenza (2000 e 2004); b) aveva assunto i costi di costruzione espressi ad una data (2013) del tutto astratta e svincolata da quella (2005 e 2009) risultante invece dai termini specifici del procedimento di occupazione temporanea; c) aveva sottratto dal valore di mercato dei fabbricati edificabili sui terreni espropriati espresso alla data del decreto di esproprio (2008) l'ammontare dei costi di costruzione espressi però alla data, che si assume errata , di ultimazione dei lavori (2013); d) aveva posto in relazione due valori (minuendo e sottraendo) espressi con riferimento a momenti storici diversi, in violazione del principio della omogeneità ed allineamento cronologico dei dati e dei valori; e) aveva proceduto al calcolo di attualizzazione sia del valore di mercato dei fabbricati, mentre, secondo la ricorrente, era calcolo non necessario perché valore già espresso al 2008, ossia alla data del decreto di esproprio,sia dei costi di costruzione espressi al 2013, ed invece, a dire della ricorrente, anche dettocalcolo era errato perché la corretta data di ultimazione dei lavori doveva essere ancorata a quella della occupazione d'urgenza e non del decreto di esproprio. 2. In via pregiudiziale, va disattesa l’istanza di riunione del presente giudizio a quello R.G. n.4739/2018, non ricorrendo i presupposti di cui all’art.335 cod. proc. civ.. 3. Il primo motivo èinammissibile. La Corte di merito ha ritenuto che la relazione del C.T. della parte odierna ricorrente dr. Ciccarella, depositata nell’altra causa avente ad oggetto la determinazione dell’indennità di esproprio, non potesse considerarsi come atto interruttivo della prescrizione perché atto privo dei requisiti necessari a configurare una costituzione in mora. La censura non si confronta affatto con detta argomentazione, fondata sul contenuto della suddetta relazione e sulla sua interpretazione, da cui la Corte territoriale ha tratto il convincimento della rilevata carenza dei requisiti propri della costituzione in mora. La ricorrente, infatti, si limita a dedurre che non occorrono formule sacramentali e si limita a richiamare genericamente i principi della C.E.D.U, senza neppure riportare nel ricorso la parte del contenuto della relazione da cui dovrebbero desumersi espressi i requisiti dell’atto di costituzione in mora e senza neppure allegare che siano stati violati i criteri ermeneutici di legge. 4. Anche il secondo motivo, articolato in quattro sotto motivi, è inammissibile. 4.1. Occorre premettere che le doglianze, espress e invero in modo ripetitivo e non lineare, sia sub speciedi vizio di violazione di legge, sia sub specie di vizio motivazionale sono sostanzialmente volte a sostenere che 4.2. Ciò posto, osserva il Collegio che, in base alla stessa ricostruzione fattuale di cui al ricorso, i decreti di espropriazione oggetto del contendere erano quattro e solo due di essi sono risalenti al 2008. Le censure sono diffusamente incentrate sui valori del 2008, senza che sia compiutamente precisato nel ricorso quali siano esattamente i decreti in contestazione, nonché quali le corrispondenti aree e i rispettivi valori monetari, difettando così la doglianza di specificità. Occorre altresì rilevare che l’indennità di occupazione legittima di cui trattasi si riferisce al decreto di esproprio del 29-11-2005 (pag.3 della sentenza non definitiva e pag. 3 della sentenza definitiva), e non ai decreti di esproprio del 2008. Sotto ulteriore concorrente profilo, l giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive(da ultimo Cass.33742/2022, in conformità a Cass. 1815/2015, citata anche nella sentenza impugnata, e ad altre pronunce anteriori). Nella specie, la ricorrente asserisce che avrebbe dovuto farsi riferimento, per determinare la data di ultimazione lavori , alla data di occupazione d’urgenza, atteso che non sono chiaramente e compiutamente illustrate le ragionie il fondamento della suddetta critica, stante anche il ripetuto richiamo al decreto di esproprio del 2008, inconferente in base a quanto si legge nelle sentenze impugnate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore im
Sentenza Cassazione n. 34928/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris