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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 luglio 2022

Cassazione n. 25634/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19516/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avv.ti Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] che lo rapp.tano e difendono come da procura a margine del ricorso - ricorrente - contro Comune di Forio, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38/A, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso - controricorrente- avverso la sentenza n. 343/48/16 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, depositata in data 15 gennaio 2016; udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.ssa D'[OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 5/7/2022; lette le conclusioni scritte del P.M in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], motivate nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 343/48/16, depositata in data 15 gennaio 2016, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 25883/12/14 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento, relativo alla TIA per l'annualità 2007, dell'importo complessivo di € 35.895,43, rispetto alla quale era stato eccepito il difetto di motivazione, l'errato calcolo degli interessi e l'indebita applicazione dell'addizionale provinciale;

3. la Commissione di primo grado aveva rigettato il ricorso ritenendo l'avviso correttamente motivato; la CTR aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello, consegnato all'amministrazione comunale mediante la diretta presentazione nei relativi uffici del protocollo, in quanto recante il timbro di ricezione privo di sottoscrizione;

4. avverso la sentenza di appello, la sociel:à contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 15 luglio 2016, affidato a tre motivi, e presentava memoria ex art. 380 bis c.p.c.; il Comune convenuto si costituiva con coritroricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 5 del d.P.R. n. 445 del 2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., rilevando che nessuna norma di legge imponeva la sottoscrizione dell'impiegato addetto alla ricezione degli atti;

2. con il secondo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., rilevando che la notifica aveva comunque raggiunto il suo scopo in quanto il Comune aveva ricevuto l'atto, esibito al momento della tempestiva costituzione;3. con il terzo motivo eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della

I. n. 212 del 2000, 3 della

I. n. 241 del 1990 e 2967 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., riproponendo le contestazioni di merito non esaminate in ordine al difetto di motivazione dell'avviso impugnato;

4. Il primo e secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione, non meritano accoglimento, con conseguente assorbimento del terzo. 4.1 In continuità con quanto già affermato da questa Corte, va ribadito che "Nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo e dell'appello, che, in forza del rinvio operato dal d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 53, al precedente art. 16, comma 3, può essere effettuata "all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", va ritenuta inesistente qualora sulla copia dell'atto depositato manchi (come nella specie) la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del Comune destinatario, non essendo sufficiente, per considerare completate le modalità della notifica, la dicitura a timbro dell'ente locale, potendo tale timbro non essere stato apposto dall'impiegato "addetto", né essendovi modo per individuare quest'ultimo" (Cass. n. 22576 del 2004; Cass. n. 8982 del 2002: in senso sostanzialmente analogo anche Cass. n. 2816 del 2012, secondo cui nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo che, in forza del rinvio operato dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, al precedente art. 16, comma 3, può essere effettuata "all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", va ritenuta inesistente qualora, sulla copia dell'atto depositato, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del comune destinatario, non essendo sufficiente, per considerare completate le modalità della notifica, un qualunque altro documento, diverso ed estraneo alla copia del ricorso, dal quale risulterebbero le circostanze della consegna dell'atto).In senso adesivo si sono poi ulteriormente pronunciate Cass.n. 10317 del 2020, emessa tra le stesse parti in contenzioso analogo, e Cass. n. 26804/2020.

Dall'inesistenza della notifica consegue l'impossibilità di una sua sanatoria per raggiungimento dello scopo.

5. Per le suesposte considerazioni, rilevato che la CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi, il ricorso va integralmente rigettato. 5.1 La condanna alle spese segue la soccombenza. 5.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte, - rigetta il ricorso. - condanna la ricorrente a pagare al Comune di Forio le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di C 2.500,00 per compensi professionali, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19516/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avv.ti Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] che lo rapp.tano e difendono come da procura a margine del ricorso - ricorrente - contro Comune di Forio, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38/A, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso - controricorrente- avverso la sentenza n. 343/48/16 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, depositata in data 15 gennaio 2016; udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.ssa D'[OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 5/7/2022; lette le conclusioni scritte del P.M in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], motivate nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 343/48/16, depositata in data 15 gennaio 2016, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 25883/12/14 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con condanna al pagamento delle spese di lite; 2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento, relativo alla TIA per l'annualità 2007, dell'importo complessivo di € 35.895,43, rispetto alla quale era stato eccepito il difetto di motivazione, l'errato calcolo degli interessi e l'indebita applicazione dell'addizionale provinciale; 3. la Commissione di primo grado aveva rigettato il ricorso ritenendo l'avviso correttamente motivato; la CTR aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello, consegnato all'amministrazione comunale mediante la diretta presentazione nei relativi uffici del protocollo, in quanto recante il timbro di ricezione privo di sottoscrizione; 4. avverso la sentenza di appello, la sociel:à contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 15 luglio 2016, affidato a tre motivi, e presentava memoria ex art. 380 bis c.p.c.; il Comune convenuto si costituiva con coritroricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 5 del d.P.R. n. 445 del 2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., rilevando che nessuna norma di legge imponeva la sottoscrizione dell'impiegato addetto alla ricezione degli atti; 2. con il secondo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., rilevando che la notifica aveva comunque raggiunto il suo scopo in quanto il Comune aveva ricevuto l'atto, esibito al momento della tempestiva costituzione;3. con il terzo motivo eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della I. n. 212 del 2000, 3 della I. n. 241 del 1990 e 2967 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., riproponendo le contestazioni di merito non esaminate in ordine al difetto di motivazione dell'avviso impugnato; 4. Il primo e secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione, non meritano accoglimento, con conseguente assorbimento del terzo. 4.1 In continuità con quanto già affermato da questa Corte, va ribadito che "Nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo e dell'appello, che, in forza del rinvio operato dal d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 53, al precedente art. 16, comma 3, può essere effettuata "all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", va ritenuta inesistente qualora sulla copia dell'atto depositato manchi (come nella specie) la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del Comune destinatario, non essendo sufficiente, per considerare completate le modalità della notifica, la dicitura a timbro dell'ente locale, potendo tale timbro non essere stato apposto dall'impiegato "addetto", né essendovi modo per individuare quest'ultimo" (Cass. n. 22576 del 2004; Cass. n. 8982 del 2002: in senso sostanzialmente analogo anche Cass. n. 2816 del 2012, secondo cui nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo che, in forza del rinvio operato dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, al precedente art. 16, comma 3, può essere effettuata "all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", va ritenuta inesistente qualora, sulla copia dell'atto depositato, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del comune destinatario, non essendo sufficiente, per considerare completate le modalità della notifica, un qualunque altro documento, diverso ed estraneo alla copia del ricorso, dal quale risulterebbero le circostanze della consegna dell'atto).In senso adesivo si sono poi ulteriormente pronunciate Cass.n. 10317 del 2020, emessa tra le stesse parti in contenzioso analogo, e Cass. n. 26804/2020. Dall'inesistenza della notifica consegue l'impossibilità di una sua sanatoria per raggiungimento dello scopo. 5. Per le suesposte considerazioni, rilevato che la CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi, il ricorso va integralmente rigettato. 5.1 La condanna alle spese segue la soccombenza. 5.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1, comma 17 della I. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte, - rigetta il ricorso. - condanna la ricorrente a pagare al Comune di Forio le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di C 2.500,00 per compensi professionali, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-
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