CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15794/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso 20014 /20 22 propost i da: [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], con sede in Pescara, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 49, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:TELEFONO]; indirizzo di posta elettronica certificata:[OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce alricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – - avverso l a sente nza n. 521 / 20 2 2 emessa d a l la CTR Campania in data 13/01/2022e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Avviso accertamento Tarsu-Tia – Omessa ottemperanza ordina integrazione contraddittorio Rilevato che 1. Il Comune di Camerota proponeva appello avverso la sentenza con la quale la CTP di Salerno aveva accolto (rilevando la tardiva notifica dell’avviso) il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento n. 106502118000620190 Tarsu/Tia per l’anno 2012. 2. La CTR della Campania dichiarava inammissibile il gravame per non aver alcuna delle parti ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (quale concessionaria per la riscossione del Comune di Camerota). 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 (“litisconsorzio ed intervento”), comma 2, e 45 (“Estinzione del processo per inattività delle parti”), comma 1, del d.lgs. n. 546/19992; ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR considerato che la [OSCURATO:PERSONA] era l’unica parte resistente nel giudizio di primo grado e che aveva proposto appello e che la stessa nelle sentenze, nel processo verbale, nelle comunicazioni era sempre stata indicata quale parte dei giudizi di merito. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame della documentazione in atti e, in particolare, dell’appello da essa proposto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’appello era stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], come era evincibile dallo stesso ricorso, dalla procura, nonché dalla nota di iscrizione a ruolo. 3. Con il terzo motivo la ricorrente rileva la nullità della sentenza per vizio motivazionale e per violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver la CTR reso una sentenza nella quale non erano percepibili le ragioni della decisione. 4. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti. In base all’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza . E’ evidente l’errore in cui è incorsa la CTR, se solo si considera che l’appello era stato proposto proprio dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, quindi, era – ovviamente –già parte del processo. Risulta, infatti, dagli atti che la concessionaria si sia costituita nel giudizio di primo grado ed abbia poi impugnato la sentenza, ad essa sfavorevole, di primo grado. Pertanto, anche a voler prescindere dalla mancata indicazione, nell’ordinanza interlocutoria emessa dalla CTR, del soggetto nei cui confronti la parte diligente avrebbe dovuto integrare il contraddittorio, è evidente che giammai sarebbe stato necessario farlo nei confronti della concessionaria, siccome già parte processuale. Del resto, sulla regolarità della costituzione del rapporto processuale nessun rilievo può spiegare l'eventuale inottemperanza al successivo ordine di integrazione del contraddittorio, che sia stato impartito, dal giudice, sull'erroneo presupposto della mancanza dello stesso (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9549 del 01/07/2002; conf. Cass., Sez. L, Sentenza n. 15378 del 09/08/2004, Cass., Sez. L, Sentenza n. 16803 del 25/08/2004). 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania. P.Q.M accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in differente composizione. Così