CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 49676/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; -visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Con. [OSCURATO:PERSONA]; -letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 21 ottobre 2016, aveva condannato l'imputato per i reati di possesso illecito di carta di pagamento e frode informatica. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Tabolacci, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione di legge in relazione alla omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato e al difensore di fiducia nominato con dichiarazione resa al direttore della Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] in data 27 settembre 2018, specificamente indirizzata alla seconda sezione penale della Corte di Appello di Roma. Lamenta il difensore che, nonostante la nomina del nuovo difensore, l'avviso di fissazione dell'udienza d'appello veniva notificato ai difensori revocati. Aggiunge, inoltre, che risulta comunque illegittima la notifica all'imputato dell'avviso relativo al giudizio d'appello ai sensi dell'art. 165 cod.proc.pen., risultando cessato lo stato di latitanza del ricorrente; 2.2 il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità in ordine al capo B) dell'imputazione dal momento che la sentenza impugnata si è limitata alla riproposizione delle valutazioni del primo giudice e alla valorizzazione di elementi suscettibili di diversa interpretazione; 2.3 il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva nonché in relazione all'omessa determinazione della pena in misura prossima al minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Risulta dall'accesso agli atti, giustificato dalla natura della censura, che in data 27/9/2018 [OSCURATO:PERSONA], già latitante, provvedeva presso l'Ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di Rebibbia alla nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale nuovo difensore, contestualmente revocando i legali in precedenza officiati. L'atto veniva rimesso alla Seconda Sezione Penale della Corte di Appello di Roma, dove l'odierno processo era pendente, con espressa indicazione del numero di registro generale. Nondimeno, l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione veniva notificato ai difensori revocati. Per costante avviso dela giurisprudenza di legittimità l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen. (Sez. U, n, 24630 del 26/03/2015, Mari'can, Rv. 263598), risultando irrilevante la notificazione effettuata a legali cessati dall'incarico o al difensore d'ufficio a fronte della lesione del diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Per altro verso, la mancata considerazione dell'intervenuto stato di detenzione del prevenuto, che ha comportato la caducazione della dichiarazione di latitanza, determina la nullità delle notificazioni eseguite nei suoi confronti ex art.165 cod.proc.pen.2. Le suesposte considerazioni impongono, assorbite le residue doglianze, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. PQM. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il consig