CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2015
Cassazione n. 22915/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2470/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 98/G, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, -intimata- avverso la sentenza di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 3541/2015 depositata il17/06/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente ha impugnato l'avviso con il quale è stato accertato per l'anno d'imposta 1999 un maggior reddito,rettificando il valore dichiarato nell'atto di cessione di azienda, sul presupposto che il valore dell'avviamento definito ai fini dell'imposta di registro e che era stato accertato con precedente sentenza passata in giudicato fosse rilevante per l'accertamento dei maggiori redditi da plusvalenza non dichiarata. Il presente giudizio è una riassunzione a seguito di cassazione co n rinvio, operato con sentenza di questa Corte n. 7160/2014, in quanto la Commissione regionale aveva ritenuto inammissibile l'appello del contribuente per difetto di specificità. Con la sentenza oggi impugnata la C ommissione regionale tributaria, preso atto della cassazione, esamina i l merito e osserva che l'imponibile determinato ai fini dell'imposta di registro costituisce un elemento presuntivo valido per l'accertamento ai fini dell'imposta sui redditi del corrispettivo non dichiarato derivante dalla plusvalenza, salvo prova contraria a carico del contribuente; osserva che nel presente giudizio l'atto di accertamento si fonda su un valore divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato (contenzioso relativo all'imposta di registro) e che le prove contrarie offerte dal contribuente non sono adeguate perché consistono soltanto nella prova che una tabella merceologica dell'azienda e precisamente la tabella X era stata riconsegnata al Comune; tuttavia - osserva il giudice d'appello - il contribuente non ha dimostrato né quale incidenza abbia avuto tale mancanza sulla determinazione di un prezzo diverso, né quale errore abbia determinato nel calcolo effettuato dall'ufficio. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per c assazione il contribuente affidandosi a un motivo. L’Agenzia si è costituita solo ai fini della discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione del principio di diritto espresso dai giudici della Cassazione nella sentenza 7160 del 2014, in quanto La Corte avrebbe demandato il giudice del rinvio di es eguire una valutazione del valore della cessione d'azienda escludendo da questa il valore attribuito alla tabella merceologica X , che era stata l'unica determinare il fatturato dell'ultimo triennio e a valutare la documentazione depositata. Secondo il contribuente il giudice d’appello avrebbe dovuto procedere alla nuova valutazione dell'avviamento dell'azienda nel caso concreto, invece, deduce la parte, le motivazioni rese dal giudice del rinvio sono del tutto inconferenti e non vi è modo di comprendere le ragioni per le quali,data l'esclusione della licenza di commercio relativa alla tabella merceologica X, il giudice abbia ritenuto che il valore dell'azienda oggetto di cessione non dovesse subire alcuna mutazione in quanto la acquirente era già in possesso della medesima licenza riconsegnata dal cedente. 2.-Il motivo è infondato. Ilricorrente travisa il senso e la portata della sentenza di cassazione con rinvio, enunciando in ricorso (pag. 15), come se fosse la motivazione della sentenza, un argomento che invece è la ricapitolazione dei motivi esposti dalla parte. La sentenza di cassazione con rinvio si esprime invece solamente nel senso di imporre al giudice del rinvio, ritenuto ammissibile l’appello, esame del merito, la valutazione dei documenti probatori allegati dalla parte e la motivazione sul punto. La sentenza è stata infatti cassata in accoglimento del primo motivo, con il quale si censurava la declaratoria di inammissibilità dell’appello, rilevando che “dai vari tratti del ricorso in appello riportati a corredo della censura ai fini dell'autosufficienza, in realtà si evince che l'appellante sottoponeva a critica la pronuncia di prime cure in base a dati ed elementi concreti, per i quali ne invocava la riforma, e ciò bastavaai fini della sottoposizione di quella decisione a riesame”. Inoltre, la Corte prende anche in e same il secondo motivo, con il quale era stato denunciato il vizio di omessa pronuncia, poiché il giudice di appello non aveva delibato la q uestione attinente alla esclusione della tabella merceologica X dalla cessione di azienda ai fini dell'avviamento. In questo passaggio la Corte rileva che “Anche se essa rimane assorbita in parte da quanto enunciato rispetto al primo motivo, tuttavia appare opportuno soggiungere che il giudice di appello non enunciava nel complesso le argomentazioni, in virtù delle quali riteneva non esaurienti i dati ed elementi forniti dall'appellante, se non in modo piuttosto vago, ove si consideri che, a fronte della determinazione dell'imposta di registro, comunque si doveva vagliare l'oggetto della cessione di azienda, precisamente la dedotta esclusione del settore merceologico X, attinente al commercio di tessuti”. Al giudice del rinvio si impone quind i semplicemente un esame della prove offerte dalla contribuente, e segnatamente di quelli che riguardano la tabella X, e la enunciazione delle ragioni per le quali essi possono ritenersi (o meno) idone i a contrastare le valutazioni rese dall’Agenzia; non certamente di effettuare una nuova valutazione dell’avviamento dell’azienda escludendo da questa il valore attribuito alla tabella merceologica X, come vorrebbe il contribuente, perché ciò eventualmente seguirebbe solo ad un giudizio (di fatto e quindi riservato al giudice del merito) in ordine alla incidenza di detta tabella sulla determinazione del valore. Nella specie, la C ommissione regionale ha valutato le prove offerte dalla parte e ha ritenuto insufficiente la prova che la suddetta tabella merceologica, restituita , incidesse sul valore, in quanto i documenti prodotti non offrivano elementi idonei a valutare l'incidenza della mancanza di questa tabella sulla determinazione di un prezzo diverso. Si tratta di un giudizio di fatto di cui in questa sede non può sollecitarsi la revisione. Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione da parte della Agenzia P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principaledell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri corso principale a norma del c