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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40070/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento parziale da parte della Corte di Cassazione della sentenza della Corte di Appello del 15 ottobre 2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (condannato in primo grado in ordine al delitto al delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso il 13 aprile 2011), ha ridotto la pena inflitta ad anni 1 mesi 4 di reclusione e euro 2000 di multa, confermando la decisione del giudice di primo grado in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

1.1. Rossi con sentenza del Tribunale di Roma, ex art. 442 cod. proc. pen. del 16 maggio 2011 era stato condannato in ordine al delitto su indicato, relativo alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana e hashish, alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e euro 4000 di multa.

La Corte di Appello, su gravame dell'imputato, aveva confermato detta pena concedendo il beneficio della sospensione condizionale.

1.2. La Corte di Cassazione con sentenza del 29 ottobre 2015 aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello limitatamente alla determinazione della pena e alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed in ordine alla determinazione della pena.

Il ricorrente lamenta, quanto al primo punto, che la corte si sarebbe limitata ad affermare l'assenza di elementi da valorizzare a tal fine e non avrebbe preso in considerazione l'aspetto della scarsa offensività del fatto, e quanto al secondo punto, che la individuazione della pena base in anni 2 di reclusione ed euro 3000 di multa sarebbe stata addirittura superiore, in rapporto ai nuovi limiti edittali, a quella individuata in precedenza, pari ad anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 6000 di multa, sicché si sarebbe verificata in concreto una violazione del divieto di reformatio in peius.

2. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Occorre premettere che il reato oggetto del processo è stato commesso in data 16 maggio 2011, quando la pena per esso prevista era, con riferimento alla sostanza stupefacente del tipo cocaina, la reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 2.582 a euro 25.822 e, con riferimento alla sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, la reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1032 a euro 10.329 di multa.

Con il d.I 20 marzo 2014 n. 36 convertito nella legge 16 maggio 2014 n. 79 la pena del reato in esame, diventato titolo autonomo e non più circostanza attenuante, è diventata unica per tutti i tipi di sostanza stupefacente, ovvero quella della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da euro 1032 a euro 10329.

5. Il motivo in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata.

Si deve ribadire che il giudice del merito, nella valutazione sulla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269).

La Corte di Appello, nel motivare il mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. e la individuazione della pena, ha sottolineato la gravità del fatto contestato (relativo alla illecita detenzione di n. 125 involucri di cocaina, pari a 54 dosi, n.30 involucri di hashish pari a 119 dosi, n. 23 involucri di marijuana, pari a 82 dosi, rinvenute in una macchina di proprietà dell'imputato, oltre che di ulteriore due dosi, una di cocaina e una di hashish, rinvenute in altra macchina nella sua disponibilità) e l'assenza di elementi rilevanti nel senso di una mitigazione del trattamento sanzionatorio.

I giudici hanno, dunque, adottato un percorso argomentativo che, in quanto congruo e coerente con i dati di fatto indicati, non si presta ad essere censurato in sede di legittimità.

6. Anche il motivo inerente alla determinazione della pena è manifestamente infondato.

La Corte di Appello, dopo che il giudice di primo grado aveva individuato quale pena base, su cui aveva operato la diminuzione per il rito, quella di anni 2 mesi 6 di reclusione ed euro 4000 di multa, in ragione del più mite trattamento sanzionatorio vigente ha individuato quale pena base, su cui ha operato la riduzione per il rito, quella di anni 2 di reclusione e euro 3000 di multa.

Il procedimento seguito non si presta ad essere censurato, giacché la Corte di Cassazione ha precisato che il divieto della "reformatio in peius" riguarda soltanto il risultato finale dell'operazione di computo della pena (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258139) e che non viola tale divieto, previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., il giudice di appello che, in applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole in materia di stupefacenti , riduca la pena inflitta in termini assoluti, pur non attestandosi allo stesso punto della forbice edittale da cui aveva preso le mosse la sentenza di primo grado, a condizione che non sia sovvertito il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice (Sez. 6, n. 51130 del 15/11/2019, Barrui, Rv. 278184).

7. Al giudizio di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento parziale da parte della Corte di Cassazione della sentenza della Corte di Appello del 15 ottobre 2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (condannato in primo grado in ordine al delitto al delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso il 13 aprile 2011), ha ridotto la pena inflitta ad anni 1 mesi 4 di reclusione e euro 2000 di multa, confermando la decisione del giudice di primo grado in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1.1. Rossi con sentenza del Tribunale di Roma, ex art. 442 cod. proc. pen. del 16 maggio 2011 era stato condannato in ordine al delitto su indicato, relativo alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana e hashish, alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e euro 4000 di multa. La Corte di Appello, su gravame dell'imputato, aveva confermato detta pena concedendo il beneficio della sospensione condizionale. 1.2. La Corte di Cassazione con sentenza del 29 ottobre 2015 aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello limitatamente alla determinazione della pena e alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed in ordine alla determinazione della pena. Il ricorrente lamenta, quanto al primo punto, che la corte si sarebbe limitata ad affermare l'assenza di elementi da valorizzare a tal fine e non avrebbe preso in considerazione l'aspetto della scarsa offensività del fatto, e quanto al secondo punto, che la individuazione della pena base in anni 2 di reclusione ed euro 3000 di multa sarebbe stata addirittura superiore, in rapporto ai nuovi limiti edittali, a quella individuata in precedenza, pari ad anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 6000 di multa, sicché si sarebbe verificata in concreto una violazione del divieto di reformatio in peius. 2. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. Occorre premettere che il reato oggetto del processo è stato commesso in data 16 maggio 2011, quando la pena per esso prevista era, con riferimento alla sostanza stupefacente del tipo cocaina, la reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 2.582 a euro 25.822 e, con riferimento alla sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, la reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1032 a euro 10.329 di multa. Con il d.I 20 marzo 2014 n. 36 convertito nella legge 16 maggio 2014 n. 79 la pena del reato in esame, diventato titolo autonomo e non più circostanza attenuante, è diventata unica per tutti i tipi di sostanza stupefacente, ovvero quella della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da euro 1032 a euro 10329. 5. Il motivo in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata. Si deve ribadire che il giudice del merito, nella valutazione sulla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269). La Corte di Appello, nel motivare il mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. e la individuazione della pena, ha sottolineato la gravità del fatto contestato (relativo alla illecita detenzione di n. 125 involucri di cocaina, pari a 54 dosi, n.30 involucri di hashish pari a 119 dosi, n. 23 involucri di marijuana, pari a 82 dosi, rinvenute in una macchina di proprietà dell'imputato, oltre che di ulteriore due dosi, una di cocaina e una di hashish, rinvenute in altra macchina nella sua disponibilità) e l'assenza di elementi rilevanti nel senso di una mitigazione del trattamento sanzionatorio. I giudici hanno, dunque, adottato un percorso argomentativo che, in quanto congruo e coerente con i dati di fatto indicati, non si presta ad essere censurato in sede di legittimità. 6. Anche il motivo inerente alla determinazione della pena è manifestamente infondato. La Corte di Appello, dopo che il giudice di primo grado aveva individuato quale pena base, su cui aveva operato la diminuzione per il rito, quella di anni 2 mesi 6 di reclusione ed euro 4000 di multa, in ragione del più mite trattamento sanzionatorio vigente ha individuato quale pena base, su cui ha operato la riduzione per il rito, quella di anni 2 di reclusione e euro 3000 di multa. Il procedimento seguito non si presta ad essere censurato, giacché la Corte di Cassazione ha precisato che il divieto della "reformatio in peius" riguarda soltanto il risultato finale dell'operazione di computo della pena (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258139) e che non viola tale divieto, previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., il giudice di appello che, in applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole in materia di stupefacenti , riduca la pena inflitta in termini assoluti, pur non attestandosi allo stesso punto della forbice edittale da cui aveva preso le mosse la sentenza di primo grado, a condizione che non sia sovvertito il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice (Sez. 6, n. 51130 del 15/11/2019, Barrui, Rv. 278184). 7. Al giudizio di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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