CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 39060/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dal reato di cui all'art. 217, comma 1, n. 4 I. fall., confermando la responsabilità per il reato di bancarotta semplice documentale (così riqualificate, in primo grado, le originarie imputazioni in termini di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta da operazioni dolose); - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando due motivi d'impugnazione, connessi tra loro, a mezzo dei quali si deduce, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'inoffensività della condotta contestata e l'inidoneità di quest'ultima ad incidere sull'interesse tutelato dalla norma alla luce della pacifica successiva ricostruzione della contabilità; - che il 20 ottobre 2025 la difesa del ricorrente ha depositato una memoria difensiva con la quale ha ulteriormente argomentato, insistendo per l'accoglimento del ricorso; - che entrambi i motivi sono manifestamente infondati, alla luce della pacifica irrilevanza della parallela possibilità di ricostruire aliunde la documentazione mancante (ex multis, Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346) e della natura degli interessi coinvolti, non solo individuali, come quello del debitore o quello dei creditori, ma anche collettivi (il corretto funzionamento del mercato); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]