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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 28099/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 2860-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllALE [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], 1758 in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA , alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controri corrente - avverso la sentenza n. 773/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/07/2015 R.G.N. 1741/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'atto di irrogazione di sanzione amministrativa, n.

IULLSAC000012005 del 2003, per un importo di C 25.412,50, emesso a suo carico ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. con modif. dalla

I. n. 73 del 2002 ("id. est.": impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria); per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a nove motivi; l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste.

Considerato che: con il primo motivo il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - si duole che il giudice di appello abbia omesso di pronunciarsi sulla censura incentrata sull'erroneo rigetto, ad opera del giudice di primo grado, dell'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto di irrogazione della sanzione; con il secondo e terzo motivo - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 2, della

I. n. 689 del 1981, e dell'art. 3 della

I. n. 241 del 1990, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice non abbia ritenuto che l'omessa allegazione all'atto in questione dei verbali delle dichiarazioni rese dai lavoratori fosse tale da frustrare il diritto di difesa di esso ricorrente; con il quarto motivo - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 9 bis del d.l. n. 510 del 1996, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia escluso la rilevanza dell'esimente di cui al citato art. 9 bis (il quale prevede che "entro cinque giorni dall'assunzione ... il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo"), per converso applicabile nella fattispecie, poiché alla data dell'accesso ispettivo esso ricorrente era nei termini per procedere agli adempimenti connessi all'assunzione; con il quinto motivo - denunziando omesso esame di un fatto, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - lamenta che la predetta Corte abbia erroneamente conferito portata confessoria all'ammissione di esso ricorrente, contenuta nel ricorso di primo grado, di aver impiegato due lavoratori in assenza di regolare iscrizione, omettendo tuttavia di considerare che al momento dell'accesso ispettivo, in data 4 giugno 2003, non vi era alcun lavoratore irregolare, poiché l'espletamento degli adempimenti connessi all'assunzione era iniziata prima dell'accesso in questione ed era in corso durante lo stesso (come emergeva dalla documentazione inviata all'UPLMO di Palermo in data 6 giugno 2003, nonché dalla nota prot. n. 13128 del 25 novembre 2011, con la quale l'Assessorato della Famiglia e delle [OSCURATO:PERSONA] e del Lavoro aveva attestato la avvenuta comunicazione dell'assunzione dei lavoratori con decorrenza, rispettivamente, 3 e 4 giugno 2003); con il sesto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis, comma 7 bis, del d.l. n. 223 del 2006, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice di appello abbia trascurato di considerare che il citato articolo è applicabile con riferimento ai provvedimenti sanzionatori rimasti nella sfera di competenza dell'Agenzia delle Entrate, indipendentemente dalla natura valutaria e/o tributaria della violazione; sicché "avrebbe dovuto essere annullato l'atto di irrogazione delle sanzioni" e disposta, "ove più favorevole, l'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui al d.l. 04.07.2006 n. 223, cd.

«decreto [OSCURATO:PERSONA]», convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, in vigore dal 12.08.2006"; con il settimo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, cui rinvia l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 12 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice non abbia ritenuto applicabile il criterio del cumulo giuridico ai sensi dell'art. 12 del citato d.lgs., con l'ottavo e il nono motivo - denunziando violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., e degli artt. 91 e ss. c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale non si sia pronunciata sul motivo concernente il capo della sentenza di primo grado di condanna alle spese, benché l'amministrazione si fosse costituita con un proprio funzionario, con conseguente non applicabilità della disciplina relativa al regolamento delle spese processuali in caso di soccombenza.

Ritenuto che: il primo motivo va rigettato, poiché il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, all'esistenza del verbale ispettivo, quale elemento probatorio di supporto alle contestate violazioni, vale a convalidare - con implicita pronunzia sul motivo di gravame - la sufficienza della motivazione posta a corredo dell'atto di irrogazione della sanzione, imperniata sul richiamo a detto verbale, copia del quale venne consegnato allo stesso ricorrente, sì da consentirgli di avere piena cognizione delle contestazioni mossegli; per conseguenza, anche il secondo e il terzo motivo vanno disattesi, dovendo ulteriormente ribadirsi che il vizio rilevante, in materia, concerne la motivazione del tutto insussistente o apparente, e non anche quella insufficiente; infatti, l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. 16/02/2016, n. 2959); il quarto motivo va altresì rigettato, poiché «In tema di sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, l'art. 3, comma terzo, della legge 23 aprile 2002, n. 73, letto in combinato disposto con l'art. 9 bis del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510 (convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608), impone che l'iscrizione del lavoratore nel libro paga e matricola debba avvenire contestualmente all'atto di assunzione; in difetto, consegue automaticamente l'applicazione della sanzione, rimanendo irrilevante, a tali fini, che la registrazione venga effettuata in epoca successiva a quella dell'effettivo impiego del lavoratore, diversamente ricorrendo una non prevista sanatoria» (così Cass. 10/05/2013, n. 11186; in senso conforme v.

Cass. 3/10/2018, n. 24107); il quinto motivo è inammissibile, già sol perché il relativo esame è precluso dall'operatività della cd.

"doppia conforme", in difetto di dimostrazione, ad opera del ricorrente, che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello siano state tra loro diverse (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. 22/12/2016, n. 26774); senza contare che il fatto di cui si lamenta l'omesso esame non è decisivo, tenuto conto di quanto evidenziato in relazione al quarto motivo; il sesto motivo va rigettato, avuto riguardo all'orientamento di cui è espressione, tra le altre, Cass. 17.02.2016, n. 3088, che, proprio in relazione a sanzione irrogata dall'Agenzia delle Entrate, ha precisato che «In materia di sanzioni amministrative pecuniarie (...) in caso di omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti assunti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. nella

I. n. 73 del 2002, la modifica apportata a detta norma dall'art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. nella

I. n. 248 del 2006, non si applica alle violazioni accertate prima dell'il agosto 2006 (...)» (in senso conforme v., Cass. 22/11/2021, n. 35978, ove è affermata la natura istantanea ad effetti permanenti dell'illecito omissivo, e, da ultimo, Cass. 22/11/2021, n. 35996); il settimo motivo è inammissibile in quanto generico, non essendo individuata, in concreto, ai fini della esplicitazione dell'interesse ad agire, la misura più favorevole della sanzione ove fosse stato applicato il dedotto criterio del cumulo giuridico (connesso, peraltro, ad un meccanismo sanzionatorio non adattabile, avuto riguardo all'esplicito richiamo alla materia dei tributi, alle violazioni in materia di lavoro); va accolto l'ottavo motivo (assorbito il nono), poiché, effettivamente, il giudice del gravame non si è in alcun modo pronunciato sulla censura concernente il regolamento delle spese processuali all'esito del procedimento di primo grado; pertanto, su tale punto la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM rigetta i motivi dal primo al settimo, accoglie l'ottavo (assorbito il nono), cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 2860-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllALE [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], 1758 in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA , alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controri corrente - avverso la sentenza n. 773/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/07/2015 R.G.N. 1741/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'atto di irrogazione di sanzione amministrativa, n. IULLSAC000012005 del 2003, per un importo di C 25.412,50, emesso a suo carico ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. con modif. dalla I. n. 73 del 2002 ("id. est.": impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria); per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a nove motivi; l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - si duole che il giudice di appello abbia omesso di pronunciarsi sulla censura incentrata sull'erroneo rigetto, ad opera del giudice di primo grado, dell'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto di irrogazione della sanzione; con il secondo e terzo motivo - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 2, della I. n. 689 del 1981, e dell'art. 3 della I. n. 241 del 1990, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice non abbia ritenuto che l'omessa allegazione all'atto in questione dei verbali delle dichiarazioni rese dai lavoratori fosse tale da frustrare il diritto di difesa di esso ricorrente; con il quarto motivo - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 9 bis del d.l. n. 510 del 1996, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia escluso la rilevanza dell'esimente di cui al citato art. 9 bis (il quale prevede che "entro cinque giorni dall'assunzione ... il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo"), per converso applicabile nella fattispecie, poiché alla data dell'accesso ispettivo esso ricorrente era nei termini per procedere agli adempimenti connessi all'assunzione; con il quinto motivo - denunziando omesso esame di un fatto, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - lamenta che la predetta Corte abbia erroneamente conferito portata confessoria all'ammissione di esso ricorrente, contenuta nel ricorso di primo grado, di aver impiegato due lavoratori in assenza di regolare iscrizione, omettendo tuttavia di considerare che al momento dell'accesso ispettivo, in data 4 giugno 2003, non vi era alcun lavoratore irregolare, poiché l'espletamento degli adempimenti connessi all'assunzione era iniziata prima dell'accesso in questione ed era in corso durante lo stesso (come emergeva dalla documentazione inviata all'UPLMO di Palermo in data 6 giugno 2003, nonché dalla nota prot. n. 13128 del 25 novembre 2011, con la quale l'Assessorato della Famiglia e delle [OSCURATO:PERSONA] e del Lavoro aveva attestato la avvenuta comunicazione dell'assunzione dei lavoratori con decorrenza, rispettivamente, 3 e 4 giugno 2003); con il sesto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis, comma 7 bis, del d.l. n. 223 del 2006, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice di appello abbia trascurato di considerare che il citato articolo è applicabile con riferimento ai provvedimenti sanzionatori rimasti nella sfera di competenza dell'Agenzia delle Entrate, indipendentemente dalla natura valutaria e/o tributaria della violazione; sicché "avrebbe dovuto essere annullato l'atto di irrogazione delle sanzioni" e disposta, "ove più favorevole, l'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui al d.l. 04.07.2006 n. 223, cd. «decreto [OSCURATO:PERSONA]», convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, in vigore dal 12.08.2006"; con il settimo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, cui rinvia l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 12 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice non abbia ritenuto applicabile il criterio del cumulo giuridico ai sensi dell'art. 12 del citato d.lgs., con l'ottavo e il nono motivo - denunziando violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., e degli artt. 91 e ss. c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale non si sia pronunciata sul motivo concernente il capo della sentenza di primo grado di condanna alle spese, benché l'amministrazione si fosse costituita con un proprio funzionario, con conseguente non applicabilità della disciplina relativa al regolamento delle spese processuali in caso di soccombenza. Ritenuto che: il primo motivo va rigettato, poiché il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, all'esistenza del verbale ispettivo, quale elemento probatorio di supporto alle contestate violazioni, vale a convalidare - con implicita pronunzia sul motivo di gravame - la sufficienza della motivazione posta a corredo dell'atto di irrogazione della sanzione, imperniata sul richiamo a detto verbale, copia del quale venne consegnato allo stesso ricorrente, sì da consentirgli di avere piena cognizione delle contestazioni mossegli; per conseguenza, anche il secondo e il terzo motivo vanno disattesi, dovendo ulteriormente ribadirsi che il vizio rilevante, in materia, concerne la motivazione del tutto insussistente o apparente, e non anche quella insufficiente; infatti, l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. 16/02/2016, n. 2959); il quarto motivo va altresì rigettato, poiché «In tema di sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, l'art. 3, comma terzo, della legge 23 aprile 2002, n. 73, letto in combinato disposto con l'art. 9 bis del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510 (convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608), impone che l'iscrizione del lavoratore nel libro paga e matricola debba avvenire contestualmente all'atto di assunzione; in difetto, consegue automaticamente l'applicazione della sanzione, rimanendo irrilevante, a tali fini, che la registrazione venga effettuata in epoca successiva a quella dell'effettivo impiego del lavoratore, diversamente ricorrendo una non prevista sanatoria» (così Cass. 10/05/2013, n. 11186; in senso conforme v. Cass. 3/10/2018, n. 24107); il quinto motivo è inammissibile, già sol perché il relativo esame è precluso dall'operatività della cd. "doppia conforme", in difetto di dimostrazione, ad opera del ricorrente, che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello siano state tra loro diverse (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. 22/12/2016, n. 26774); senza contare che il fatto di cui si lamenta l'omesso esame non è decisivo, tenuto conto di quanto evidenziato in relazione al quarto motivo; il sesto motivo va rigettato, avuto riguardo all'orientamento di cui è espressione, tra le altre, Cass. 17.02.2016, n. 3088, che, proprio in relazione a sanzione irrogata dall'Agenzia delle Entrate, ha precisato che «In materia di sanzioni amministrative pecuniarie (...) in caso di omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti assunti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. nella I. n. 73 del 2002, la modifica apportata a detta norma dall'art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. nella I. n. 248 del 2006, non si applica alle violazioni accertate prima dell'il agosto 2006 (...)» (in senso conforme v., Cass. 22/11/2021, n. 35978, ove è affermata la natura istantanea ad effetti permanenti dell'illecito omissivo, e, da ultimo, Cass. 22/11/2021, n. 35996); il settimo motivo è inammissibile in quanto generico, non essendo individuata, in concreto, ai fini della esplicitazione dell'interesse ad agire, la misura più favorevole della sanzione ove fosse stato applicato il dedotto criterio del cumulo giuridico (connesso, peraltro, ad un meccanismo sanzionatorio non adattabile, avuto riguardo all'esplicito richiamo alla materia dei tributi, alle violazioni in materia di lavoro); va accolto l'ottavo motivo (assorbito il nono), poiché, effettivamente, il giudice del gravame non si è in alcun modo pronunciato sulla censura concernente il regolamento delle spese processuali all'esito del procedimento di primo grado; pertanto, su tale punto la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM rigetta i motivi dal primo al settimo, accoglie l'ottavo (assorbito il nono), cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione del
Sentenza Cassazione n. 28099/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris