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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26480/2023

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3 aprile 2023 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Ed invero, va ribadito anche alla luce della più recente giurisprudenza (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) che non è ammissibile un ricorso che si incentri genericamente sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. a fronte di motivi di appello che abbiano formato oggetto di rinuncia, come nel caso di specie, in cui l'imputato aveva rinunciato ai motivi diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, per il quale era intervenuto il concordato, senza che peraltro siano stati dedotti altri vizi propri della sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3 aprile 2023 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, va ribadito anche alla luce della più recente giurisprudenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) che non è ammissibile un ricorso che si incentri genericamente sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. a fronte di motivi di appello che abbiano formato oggetto di rinuncia, come nel caso di specie, in cui l'imputato aveva rinunciato ai motivi diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, per il quale era intervenuto il concordato, senza che peraltro siano stati dedotti altri vizi propri della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1
Sentenza Cassazione n. 26480/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris