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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50623/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: il primo motivo e, parzialmente, il secondo, in relazione al bilanciamento tra le circostanze, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 4 e 5); la questione relativa alla mancanza di motivazione sull'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dedotta nel corpo del secondo motivo di ricorso, è aspecifica e manifestamente infondata dovendosi considerare che: a) la relativa richiesta non risulta formulata con l'atto di appello e, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti applicativi previsti dall'art. 131-bis cod. pen., in particolare il requisito della non abitualità della condotta, può considerarsi implicitamente esclusa dalla sentenza impugnata che, sia pure esaminando la questione relativa al giudizio di bilanciamento, ha evidenziato la presenza di precedenti penali specifici a carico dell'imputato; b) il motivo in esame è, inoltre, privo del necessario requisito di specificità cosicché, non emergendo con evidenza dalla sentenza impugnata la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 131-bis cod. pen., tale causa di esclusione della punibilità non può essere riconosciuta d'ufficio in questa Sede; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 nove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: il primo motivo e, parzialmente, il secondo, in relazione al bilanciamento tra le circostanze, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 4 e 5); la questione relativa alla mancanza di motivazione sull'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dedotta nel corpo del secondo motivo di ricorso, è aspecifica e manifestamente infondata dovendosi considerare che: a) la relativa richiesta non risulta formulata con l'atto di appello e, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti applicativi previsti dall'art. 131-bis cod. pen., in particolare il requisito della non abitualità della condotta, può considerarsi implicitamente esclusa dalla sentenza impugnata che, sia pure esaminando la questione relativa al giudizio di bilanciamento, ha evidenziato la presenza di precedenti penali specifici a carico dell'imputato; b) il motivo in esame è, inoltre, privo del necessario requisito di specificità cosicché, non emergendo con evidenza dalla sentenza impugnata la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 131-bis cod. pen., tale causa di esclusione della punibilità non può essere riconosciuta d'ufficio in questa Sede; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 nove
Sentenza Cassazione n. 50623/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris