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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42094/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.OLLDASHI Mersin ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni uno, mesi sei di reclusione in relazione al reati di omessa fermata e omessa assistenza a persone coinvolte in incidente stradale dallo stesso provo- cato.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale e con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in con- trasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. 3.1 Inammissibile in quanto generico e reiterativo è il motivo di ricorso relativo alle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione è stata adeguatamente fon- data, in ossequio all'insegnamento del S.C. sull'assenza di profili di meritevolezza, in ragione dell'assenza di intenti risarcitori e per un comportamento processuale che non ha evidenziato elementi di resipiscenza.

Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il di- niego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento proces- suale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico ri- conoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost: sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 Settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.OLLDASHI Mersin ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni uno, mesi sei di reclusione in relazione al reati di omessa fermata e omessa assistenza a persone coinvolte in incidente stradale dallo stesso provo- cato. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale e con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in con- trasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. 3.1 Inammissibile in quanto generico e reiterativo è il motivo di ricorso relativo alle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione è stata adeguatamente fon- data, in ossequio all'insegnamento del S.C. sull'assenza di profili di meritevolezza, in ragione dell'assenza di intenti risarcitori e per un comportamento processuale che non ha evidenziato elementi di resipiscenza. Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il di- niego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento proces- suale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico ri- conoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost: sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Settem
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