CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16709/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Ercolano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 29/10/2021 -letti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; -letti i motivi aggiunti del difensore di [OSCURATO:PERSONA]; -udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott., che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Brozzesi e per l'annullamento parziale con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rideterminazione della pena; -udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili costituite, che ha rassegnato conclusioni scritte corredate da nota spese;-uditi i difensori, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli riformava parzialmente la decisione del locale Tribunale che, in data 20/12/2017, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli di più fatti di usura ed estorsione, condannandoli alla pena di giustizia e, in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalla parti, rideterminava in anni quattro,mesi quattro di reclusione ed euro 3mila di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]; riconosceva, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], il vincolo della continuazione tra i fatti a giudizio e quelli irrevocabilmente giudicati dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 8/1/2010, in giudicato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], determinando la pena complessiva in anni undici di reclusione ed euro 22.500,00 di multa; confermava nel resto la sentenza appellata. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità del prevenuto in relazione ai delitti di usura ascritti ai capi 23),25) e 27) della rubrica 2.2 La violazione di legge e il vizio di motivazione per avere i giudici d'appello omesso di confutare le ragioni e le prove contrarie all'ipotesi di accusa nonché per avere erroneamente valutato le prove e i documenti acquisiti 2.3 La violazione di legge e il vizio di motivazione per avere i giudici di merito erroneamente applicato le norme processuali e gli artt. 24 e 111 della Costituzione I primi tre motivi intesi a confutare la sussistenza del concorso del prevenuto nelle fattispecie di usura addebitategli sono congiuntamente argomentati dal difensore, il quale assume che la Corte d'appello ha confermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base di una motivazione solo apparente e, comunque, illogica senza considerare che l'[OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'arresto, nell'interrogatorio di garanzia reso dinanzi al Gip e successivamente al P.m., ha denunziato espressamente [OSCURATO:PERSONA] per condotte di usura ed estorsione ai suoi danni. I giudici d'appello hanno ritenuto sussistente l'intermediazione usuraria in relazione all'ammissione dell'imputato di aver ricevuto un piccolo compenso per aver accompagnato da [OSCURATO:PERSONA] due suoi conoscenti interessati ad un cambio assegni senza tener conto che la somma di euro venti ricevuta corrispondeva ad un contributo per le spese di viaggio sostenute per lo spostamento da Napoli a Paestum.Assume la difesa che la Corte territoriale ha ritenuto i modesti importi in questione quale prezzo dell'intermediazione, disattendendo la richiesta di rinnovazione istruttoria e trascurando il dato che il ricorrente fu pesantemente aggredito dagli [OSCURATO:PERSONA] quando Iandolo e Iermano non restituirono i prestiti ottenuti, pretendendo che il medesimo, considerato garante, si accollasse i debiti di costoro. Aggiunge il ricorrente che la sentenza impugnata risulta illogica laddove argomenta il rigetto delle doglianze che deducevano la carenza di dolo, non avendo in proposito considerato che l'[OSCURATO:PERSONA] era consapevole che i suoi tre amici non avrebbero mai restituito il prestito e che l'[OSCURATO:PERSONA] lo avrebbe ritenuto responsabile del mancato pagamento, sicché non è ravvisabile alcun profitto o vantaggio del prevenuto né la coscienza e volontà del medesimo di intermediare i patti usurari di terzi. La circostanza depone in senso contrario all'ipotizzato concorso nelle fattispecie di usura e sul punto la Corte territoriale non ha fornito esauriente risposta alle censure difensive; 2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, nonostante le condizioni personali e il comportamento processuale del prevenuto; 2.5 la difesa del ricorrente eccepisce, infine, il decorso dei termini di prescrizione in relazione ai delitti ascritti e ritenuti. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3. La violazione degli artt. 110,644 cod.pen., 192, commi 2 e 3, 494, 513, 533 cod.proc.pen. nonché l'omessa motivazione ovvero la motivazione apparente con riguardo ai motivi devoluti in relazione al capo 24). Il difensore, dopo aver richiamato le doglianze formulate con l'atto d'appello, lamenta che la Corte di merito non ha fornito risposta all'eccezione di inutilizzabilità della chiamata proveniente da [OSCURATO:PERSONA] né ha proceduto alla verifica, secondo i parametri della prova di resistenza, circa la sufficienza degli ulteriori elementi acquisiti, con particolare riguardo alle dichiarazioni incostanti e dubbiose della p.o. Iermano. Aggiunge in proposito il difensore che la sentenza impugnata si è limitata ad esprimere una generica adesione al giudizio di credibilità del predetto dichiarante senza confrontarsi con la specifica doglianza sollevata dalla difesa; 3.1 la violazione degli artt. 157,158 e 158 cod.pen. nonché degli artt. 83, comma 4 e 6, D.L. n. 18/2020. La difesa evidenzia che il rapporto usuraio contestato al capo 24) sorgeva all'inizio del 2005 e, dunque, prima dell'entrata in vigore della L. 251/2005 che ha innalzato le pene applicabili per il reato di cui all'art. 644 cod.pen. Secondo il ricorrente, a norma dell'art. 2, comma 4, cod.pen., nella specie doveva trovare applicazione il più favorevole trattamento sanzionatorio previgente mentre il termine di prescrizione dovrebbe essere computato secondo la disciplina introdotta dalla L. 251/2005. La Corte territoriale, pur convenendo nell'individuazione del termine massimo di prescrizione in anni sette e mesi sei, rigettava, nondimeno, l'eccezione ritenendo erroneamente sospesi i termini di prescrizione nel periodo compreso tra la prima udienza d'appello del 3/4/2020, differita d'ufficio per ragioni legate all'emergenza pandemica, e quella di rinvio del 9/2/2021, in contrasto con i principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità; 3.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al delitto di cui al capo 24). La difesa evidenzia come l'imputato sia rimasto pacificamente estraneo alla fase di pattuizione del prestito intervenuta tra Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] e la p.o. [OSCURATO:PERSONA], ascrivendosi al ricorrente l'estemporaneo intervento nel dicembre 2007 per la riscossione di un rateo di 400 euro, agendo su delega e nell'interesse del fratello Vincenzo e senza alcuna conoscenza delle pattuizioni usuraie che connotavano l'accordo. La Corte territoriale, secondo il ricorrente, ha omesso di fornire risposta alle doglianze difensive relative all'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] e alla carenza di prova sul dolo, limitandosi ad un generico e laconico richiamo alla sentenza di primo grado; 3.3 la violazione degli artt. 157 e 158 cod.pen. nonché degli artt. 83, comma 4 e 6, D.L. n. 18/2020. Anche in relazione al capo 25) il difensore dopo aver evidenziato che il reato deve ritenersi consumato a partire da novembre 2005, lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione, richiamando le argomentazioni già esposte al par. 3.1. 3.4 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al capo 26) in quanto la Corte di merito, pur dando atto della ritrattazione dibattimentale delle accuse da parte del denunziante [OSCURATO:PERSONA], non ha fornito congrua risposta alle censure difensive in punto di credibilità del medesimo, nonostante il recupero probatorio delle sommarie informazioni rese in sede d'indagine, in violazione dell'art. 500, comma 2, cod.proc.pen.; 3.5 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al capo 38) per avere la Corte territoriale omesso di fornire risposta alle censure difensive con particolare riguardo all'attendibilità della p.o. [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge il difensore che la Corte di merito ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen., mai contestata al ricorrente in relazione al capo 38, con conseguente violazione degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen.; 3.7 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ai capi 46) e 47) della rubrica. La difesa sostiene che la Corte territoriale ha omesso la motivazione rispetto alle doglianze devolute con l'atto d'appello, limitandosi a richiamare la motivazione di primo grado; 3.8 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo ai capi 54) e 55) della rubrica. Assume il difensore che la sentenza impugnata ha omesso integralmente di valutare i motivi d'appello relativi ai capi indicati, con conseguente violazione dell'art. 125, comma 3, cod.proc.pen.; 3.9 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, essendo la sentenza impugnata incorsa in errore nel computo della pena, in quanto non si avvedeva che la pena di anni sei e mesi sei di reclusione individuata quale pena base dal Gip di Napoli nel diverso processo doveva essere ridotta ex art. 442 cod.proc.pen., attesa la definizione nelle forme del giudizio abbreviato, e che la Corte d'Appello aveva riformato la decisione con riguardo all'entità del trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che la pena base risulta determinata in violazione del divieto di reformatio in pejus. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.L'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 cod.pen. in riferimento ai reati di cui ai capi 1) e 5) dell'imputazione e dell'art. 161 cod.pen. nel computo totale dei periodi di sospensione della prescrizione. Secondo il difensore ai sensi dell'art. 129 comma 1 cod.proc.pen. deve essere rilevata l'estinzione per maturata prescrizione dei reati per cui si procede, risultando decorsi i termini massimi pur considerando i periodi di sospensione. La Corte d'Appello ha escluso la perenzione degli illeciti computando le sospensioni in primo grado, pari ad anni uno, mesi otto e gg tre, e ritenendo che nella fase di gravame i termini fossero rimasti sospesi dalla prima udienza fino al 29/10/2021, senza considerare la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del D.L. 18/2020 nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione ai sensi del comma 7 lett. g) del predetto art. 83. Il 23 febbraio 2023 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi aggiunti deducendo l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 cod.pen. in relazione ai capi 1 e 5 e dell'art. 161 cod.pen. nel computo totale dei periodi di sospensione, insistendo per la declaratoria di prescrizione L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 5. Il vizio di motivazione e il travisamento della prova in relazione all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. e al ruolo rivestito dall'imputato nelle vicende oggetto d'imputazione ai capi 54) e 55). Secondo il difensore la sentenza impugnata si è limitata a richiamare gli argomenti già spesi dal primo giudice pur in difetto di emergenze attestanti condotte connotate da violenza. In ogni caso, i giudici territoriali a fronte di un ù\L ruolo marginale e di lievissima efficacia eziologica hanno immotivatamente negato la diminuente ex art. 114 cod.pen.; 5.1 il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il travisamento della prova circa la condotta processuale dell'imputato in quanto i giudici territoriali non hanno valutato le circostanze addotte dal ricorrente a sostegno della richiesta, limitandosi a richiamare la violenza della condotta, che costituisce elemento costitutivo del delitto di estorsione contestato al prevenuto, senza considerare il modesto ruolo rivestito nell'azione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte d'Appello, contrariamente all'assunto difensivo, ha debitamente scrutinato e motivatamente disatteso le censure in punto di responsabilità concursuale del ricorrente per i delitti ascrittigli ai capi 23),25),27), evidenziando che l'[OSCURATO:PERSONA] ha ammesso in sede di interrogatorio di garanzia a seguito di arresto in flagranza di essere stato sottoposto ad usura e di aver accompagnato due suoi conoscenti dall'[OSCURATO:PERSONA] per effettuare un cambio assegni, ottenendo "un piccolo compenso per l'intermediazione effettuata ovvero la possibilità di accedere ad un nuovo prestito con Iermano". Il primo giudice, adesivamente richiamato dalla sentenza impugnata, aveva già esaustivamente chiarito le ragioni del ritenuto concorso, rimarcando quanto al capo 23) ( pag. 46 e segg.) che l'[OSCURATO:PERSONA] non solo aveva messo in contatto [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Vincenzo ma, secondo le dichiarazioni della p.o., si era anche adoperato perché il tasso di interesse mensile, originariamente convenuto al 4%, fosse abbassato al 3% ed aveva addirittura materialmente compilato l'assegno firmato da [OSCURATO:PERSONA] con l'importo mutuato di euro 3.000. Inoltre, il ricorrente si era occupato in più occasioni della riscossione dei ratei in scadenza che lo Iermano consegnava all'[OSCURATO:PERSONA], il quale provvedeva a rimettere le somme agli [OSCURATO:PERSONA], circostanza confermata dallo stesso imputato. 1.1 Contrariamente a quanto lamenta la difesa, l'affermazione di responsabilità del prevenuto non poggia sul modesto importo di euro 20 che Iermano versava all'imputato per lo "scomodo", espressamente richiesto con il pretesto della benzina, avendo il Tribunale ampiamente sottolineato (pag. 48) che la collaborazione prestata ad [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda dello Iermano procurò al ricorrente due ordini di vantaggi, consentendogli -da un lato- di conservare "la benevolenza e la disponibilità dei suoi creditori, ai quali presentò e procurò nuove vittime", dall'altro, gli garantì di poter accendere un nuovo prestito a nome del predetto Iermano, vicenda condensata nell'incolpazione di cui al capo 24).Le censure difensive risultano, dunque caratterizzate da diffusa genericità in quanto non si rapportano in termini di puntualità censoria con gli argomenti spesi dai giudici di merito a sostegno della responsabilità del prevenuto. In particolare, la difesa trascura di considerare che la condotta del ricorrente si è dispiegata con indubbia efficienza causale, alla stregua della concorde ricostruzione operata dai giudici territoriali, sia nella fase della pattuizione usuraria, con intervento sulla misura degli interessi convenuti, sia nella fase di esazione del credito sicché la tesi del difetto di dolo è irricevibile, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata. 1.2 Inammissibile per manifesta infondatezza s'appalesa anche la censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, alla luce della motivazione reiettiva della Corte distrettuale che ha argomentato in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice e all'assenza di elementi idonei a giustificarne la mitigazione. 1.3 Quanto alla conclusiva eccezione di prescrizione deve preliminarmente rilevarsi che la Corte territoriale è incorsa in errore di diritto laddove (pag. 7) ha ritenuto indistintamente applicabile ex art. 2, comma 4, cod.pen. a tutte le fattispecie a giudizio il più mite trattamento sanzionatorio anteriore alla novella di cui alla L. 251/2005, che ha elevato la pena per il delitto di cui all'art. 644, comma 1, cod.pen. prevedendo la forbice edittale da due a dieci anni e la multa da euro 5 mila a euro 30mila, fissando un termine di prescrizione massimo di anni sette e mesi sei, non ancora decorso all'atto della pronunzia per effetto delle sospensioni. Deve, infatti, trovare applicazione nella specie la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, sicché i pagamenti effettuati in esecuzione del patto usurario non costituiscono un "post factum" non punibile ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione (tra molte, Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020, Rv. 280313-01). Questa Corte ha al riguardo ulteriormente precisato che il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria (Sez. 2, n. 23919 del 15/07/2020, Rv. 279487 - 01; n. 50397 del 21/11/2014, Rv. 261487-01). I reati per cui l'[OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna, capi 23),25), 27), sono fattispecie di usura con termine finale di consumazione rispettivamente alle date del 1/4/2007;31/1/2008 e 6/2/2008, pertanto assoggettate al trattamento sanzionatorio previsto dalla L. 251/2005 e, per l'effetto, al termine massimo di prescrizione di anni 12 e mesi 6. 1.3.1 Nella specie non vi sono contestazioni sul fatto che in primo grado il processo sia rimasto sospeso per complessivi anni 1, mesi 8, gg. 3 mentre in appello la Corte territoriale assume che la sospensione si sia protratta dalla prima udienza al 29.10.2021. Alla luce dei principi fissati da Sez. U. Sarra il computo della Corte territoriale non è condivisibile, sebbene resti confermata la mancata maturazione della causa estintiva al momento dell'emissione della decisione impugnata. Infatti, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280432 - 02). Deve, pertanto, escludersi che il rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 9/2/2021 sia integralmente computabile nella sospensione covid, alla stregua dell'ermeneusi effettuata dalla giurisprudenza di legittimità e della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, D.L. 18/2020 di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/21. 1.3.2 Nella specie, atteso che la prima udienza risultava fissata in periodo pandemico, e precisamente il 3/4/2020, viene in considerazione la sospensione pari a gg 64 di cui all'art. 83, comma 4, D.L. n. 18/2020; l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta differita per vizi di notificazione mentre i successivi rinvii dal 19 Marzo fino al 29 ottobre 2021 sono computabili a fini di sospensione in quanto disposti a richiesta delle parti e ammontano a complessivi gg 223. Pertanto, la sospensione complessiva in grado d'appello risulta pari a gg 287, ovvero a mesi 9, gg 17, che si sommano ad anni 1, mesi 8 e gg 3 in primo grado per complessivi anni 2, mesi 5 e gg 20 di sospensione. Avuto riguardo all'epoca di consumazione dei reati ascritti all'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 6/2/2008, e tenuto conto che il termine ordinario di prescrizione di anni 12 e mesi 6, aumentato per le sospensioni, ammonta a complessivi ad anni 14,mesi 11 e gg. 20, i termini di prescrizione sono venuti a maturazione in relazione al capo 23) alla data del 21/3/2022; per il capo 25) alla data del 21/1/2023, per il capo 27) alla data del 26/1/2023, quindi in epoca successiva alla pronunzia d'appello e la constatata inammissibilità del ricorso impedisce la rilevazione della causa estintiva in questa sede.2. Le censure proposte nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo in relazione al capo 24) sono palesemente infondate. La Corte territoriale ha disatteso le doglianze difensive in punto di attendibilità della p.o. [OSCURATO:PERSONA] con motivazione adeguata, priva di frizioni logiche, che si salda, in ragione dell'omogeneità dei criteri e degli esiti valutativi, a quella resa sul punto dal Tribunale. In particolare, il primo giudice (pag. 48 e segg,), dopo aver puntualmente ricostruito la vicenda relativa al prestito di euro 6.000 richiesto dall'[OSCURATO:PERSONA] agli [OSCURATO:PERSONA] spendendo il nome dello Iermano e facendosi carico della corresponsione degli interessi pari ad euro 600 mensili, ha ampiamente argomentato la credibilità delle dichiarazioni della p.o. , rimarcando la costanza e coerenza narrativa del dichiarante dal momento che il predetto ha riferito la vicenda fin dalle indagini preliminari, confermandola in dibattimento già nel 2012 in assenza di sostanziali contestazioni. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha escluso, inoltre, qualsiasi accordo con l'[OSCURATO:PERSONA] circa i contenuti dell'accusa, segnalando l'assenza di contatti tra le parti successivamente alla vicenda a giudizio e la diversa tempistica delle dichiarazioni etoroaccusatorie dell'[OSCURATO:PERSONA] stesso. Il Tribunale ha anche dato persuasivo conto delle ragioni alla base dell'iniziale tentativo dello Iermano di alleggerire la posizione del prevenuto e di una certa cautela dichiarativa dello stesso, segnalando che il giorno della deposizione l'imputato era stato presente in aula e aveva incontrato il teste, evidenziando che, tuttavia, la p.o. aveva confermato di aver consegnato a mani del ricorrente almeno una rata degli interessi convenuti, circostanza che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto sufficiente all'affermazione di responsabilità, argomentando in via logica la ricorrenza del dolo (pag. 50 sent.Trib.). 2.1 La denunzia di omessa motivazione in punto di inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA], quantunque sussistente, non rinvenendosi cenno alla questione nella motivazione della Corte di merito, è comunque inammissibile in ragione della originaria genericità e manifesta infondatezza del motivo, in questa sede replicata. Infatti, con riguardo alle dichiarazioni ex art. 494 cod.proc.pen. rese dall'imputato deve rilevarsi che trattasi di uno strumento di autodifesa, ai cui eventuali contenuti eteroaccusatori non può riconoscersi valore probatorio, in mancanza di consenso dei controinteressati, in quanto resi al di fuori delle dinamiche del contraddittorio (Sez. 2 , n. 30653 del 24/09/2020, Rv. 279911-01). Tuttavia, va rimarcato che nella valutazione delle conformi sentenze di merito le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] sono richiamate esclusivamente in termini di mera concordanza rispetto alla prova dichiarativa di [OSCURATO:PERSONA], autonoma ed autosufficiente e non bisognevole di riscontri di sorta alla luce dello scrutinio di attendibilità effettuato. Pertanto, la doglianza è irricevibile (come già nella fase devolutiva dinanzi la Corte territoriale) in quanto, da un lato, non consta l'uso a fini probatori della fonte, dall'altro, in ogni caso, l'inutilizzabilità della stessa non incide in senso scardinante sulla tenuta della motivazione, fondata in maniera decisiva sulle dichiarazioni della p.o. [OSCURATO:PERSONA] ( in fattispecie analoga, Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303-01). Anche le censure in punto di dolo sono inammissibili per radicale genericità in quanto, a fronte degli argomenti spesi dal primo giudice, nell'atto d'appello la difesa del prevenuto si è limitata all'affermazione secondo cui "del tutto apodittica e illogica è l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui l'imputato aveva agito con dolo generico nella consapevolezza della illiceità dell'intervenuta riscossione" (atto d'appello, pag. 7). 2.2 L'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata per le ragioni esposte sub 1.3 in relazione alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il capo 24 risulta consumato fino alla data del 1/2/2008 sicché, applicato il termine ordinario di anni 12 e mesi 6, aumentato delle sospensioni pari ad anni 2,nnesi 5 gg 20, il termine di prescrizione è maturato il 21/1/2023 ma la causa estintiva non può essere in questa sede rilevata a cagione dell'inammissibilità dei motivi proposti. 2.3 Le doglianze relative al capo 25 sono generiche ed aspecifiche in quanto non si confrontano con le ragioni poste a fondamento della reiezione del gravame e con il compendio probatorio analiticamente illustrato dal primo giudice alle pagg. 50/54. La ricostruzione dei due prestiti che hanno interessato [OSCURATO:PERSONA] è stata minuziosamente operata dal Tribunale, il quale ha evidenziato che -dopo la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA]- fu costui a mettere in contatto la vittima con il fratello [OSCURATO:PERSONA], indicato come colui al quale avrebbe dovuto portare "l'ambasciata" e, secondo le dichiarazioni della p.o. , la cui attendibilità è stata esaustivamente scrutinata dal primo giudice, egli si incontrava con cadenza mensile con il prevenuto nei pressi di un bar di S. Giorgio a Cremano ove gli consegnava l'importo di euro 400,00, pari agli interessi relativi ai due prestiti erogatigli. La natura e il contesto dell'attività esattiva, svolta mensilmente nei confronti di un bidello di un istituto alberghiero, anche con ricorso a minacce, in epoca successiva agli arresti dei congiunti mandatari rende evidente la sussistenza della consapevolezza in ordine alla natura usuraria degli interessi riscossi, come correttamente ritenuto dal Tribunale, adesivamente richiamato dalla sentenza impugnata. L'assenza di qualsivoglia riferimento alle dichiarazioni spontanee del coimputato [OSCURATO:PERSONA] rende con tutt'evidenza ininfluente la questione relativa all'utilizzabilità dei contenuti eteroaccusatori delle stesse. 2.4 L'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata, trattandosi di condotta consumata fino al 31/1/2008, la cui prescrizione è maturata in epoca successiva alla sentenza d'appello e precisamente il 21/1/23 e non è in questa sede rilevabile a cagione della inammissibilità delle censure proposte. 2.5 Anche le doglianze relative al capo 26 sono destituite di pregio, avendo le conformi sentenze di merito ampiamente evidenziato che il teste Napolitano, proprietario del [OSCURATO:PERSONA], apparso in dibattimento estremamente impaurito per le conseguenze della deposizione, seppur sollecitato a mezzo di contestazioni ha confermato di aver ricevuto due prestiti a tasso usurario da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di aver pagato il rateo mensile di interessi in almeno un'occasione all'[OSCURATO:PERSONA], dopo l'arresto dei congiunti. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 500, comma 2, cod.proc.pen. deve ribadirsi la legittimità della valutazione dei giudici territoriali alla luce del costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Rv. 273455-01; n. 13910 del 17/03/2016, Rv. 266445-01). Ferma la certa natura usuraria dei rapporti intrattenuti dalla p.o. con gli [OSCURATO:PERSONA], convalidata anche dalle prove documentali acquisite in sede di perquisizione, appare manifestamente infondata la questione ulteriormente formulata dal difensore in ordine alla prova del dolo sull'assunto dell'estraneità del ricorrente alla fase di pattuizione dei prestiti, senza considerare le emergenze acquisite in ordine alla delega per la riscossione degli interessi intervenuta in suo favore a seguito dell'arresto dei congiunti. 2.6 Le censure in punto di responsabilità in relazione al capo 38 sono del tutto generiche e, comunque, manifestamente infondate ove si consideri che il giudizio di responsabilità riposa, oltre che sulle dichiarazioni della p.o. [OSCURATO:PERSONA], sulle annotazioni rinvenute in sede di perquisizione presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e sugli esiti delle intercettazioni telefoniche, da cui risultano frequenti contatti tra la vittima e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] tra agosto e ottobre 2007. Nel dicembre successivo si registravano quattro telefonate tra il Coppola e l'odierno prevenuto, che era subentrato ai congiunti nella gestione del prestito usurario. Il primo giudice, adesivamente richiamato dalla Corte di merito, ha ampiamente motivato in ordine all'attendibilità del Coppola (pag, 60), evidenziando, in particolare, che le contraddizioni in cui il teste è incorso in sede di controesame non sono tali da inficiarne la complessiva credibilità. 2.6.1 Quanto al riferimento operato nella sentenza impugnata alla sussistenza in relazione al capo 38 dell'aggravante del metodo mafioso, deve rilevarsi che dalla rubrica non risulta la contestazione della circostanza, alla stessa non fa cenno alcuno il primo giudice nello scrutinio del reato in esame né se ne rinviene traccia nell'apparato dosimetrico. Analogamente i giudici d'appello, pur svolgendo una motivazione non pertinente all'addebito circa l'aggravante del metodo mafioso, non hanno in alcun modo tenuto conto della stessa ai fini della determinazione della pena, mantenendo per il capo 38 un aumento a titolo di continuazione di mesi quattro ed euro 650,00, così come quantificato dal primo giudice. A tanto consegue la carenza d'interesse del ricorrente alla censura, dovendo ascriversi il vizio rilevato a una mera svista compilativa. 2.7 Le doglianze relative ai capi 46 e 47 sono del tutto generiche ed aspecifiche. La Corte d'Appello ha richiamato la valutazione del primo giudice in ordine all'attendibilità del teste Canfora e contestato l'assunto della difesa circa un prestito senza pattuizione di interessi. Il primo giudice a pag. 61 ha evidenziato che la p.o., seppur a seguito di contestazioni, ha confermato i contenuti delle s.i.t. rese in fase di indagine con riguardo ad un prestito di euro 500 erogatogli da [OSCURATO:PERSONA] con pattuizione di interessi nella misura di euro 75 mensili, dichiarazioni che trovano puntuale conferma negli esiti delle intercettazioni telefoniche, le quali attestano appuntamenti tra le parti e sollecitazioni dell'imputato al pagamento. Inoltre, i giudici di merito hanno segnalato che il prevenuto, nel conversare con il proprio collaboratore e coimputato, separatamente giudicato, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto esplicito riferimento a soprusi, angherie e perfino a percosse inflitte alla p.o. per indurlo ad onorare il debito. 2.8 Risulta fondata la censura relativa all'omessa motivazione in ordine ai capi 54) e 55), concernenti le fattispecie di usura e di estorsione commesse in danno di [OSCURATO:PERSONA], la prima da novembre 2007 a febbraio 2008, la seconda nel dicembre 2007. La vicenda è stata ricostruita a pag. 67 dal primo giudice, che ha escluso in relazione alla fattispecie ex art. 629 cod.pen. l'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen., originariamente contestata. La Corte territoriale, investita del gravame difensivo in ordine agli illeciti in discorso, ne ha omesso la valutazione, incorrendo nel vizio denunziato. Osserva, nondimeno, la Corte che, esclusa la sussistenza di cause di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2 cod.proc.pen., nelle more risultano decorsi in relazione ad entrambi i reati i termini massimi di prescrizione, come sopra individuati, pari ad anni 14,mesi 11,gg.20, rispettivamente alle date del 21/1/2023 e 21/11/2022 sicché deve pervenirsi a declaratoria di estinzione, cui consegue l'eliminazione della pena irrogata per i titoli perenti, pari a complessivi anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1450,00 ( anni uno di reclusione ed euro 800,00 di multa per il capo 55) e mesi quattro di reclusione ed euro 650,00 di multa per il capo 54). In relazione agli addebiti in questione debbono trovare conferma le statuizioni civili rese. 2.9 Risulta fondato e meritevole di accoglimento anche il settimo motivo relativo al trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa la pena base, determinata previa individuazione quale reato più grave del delitto contestato sub A) nel processo separatamente definito dal GIP di Napoli in data 21/1/2009, concernente più illeciti in relazione ai quali è stato riconosciuto il vincolo della continuazione, è erronea in quanto la Corte territoriale non ha considerato che il processo era stato definito in abbreviato e che la Corte d'Appello di Napoli aveva riformato la decisione limitatamente alla pena. La sentenza impugnata assume che la condanna irrevocabile sia stata emessa in esito a giudizio ordinario e il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado sia stato confermato in appello sebbene dalla produzione documentale della difesa consti che la sentenza del Gip in data 21.1.2009 è stata resa in esito a giudizio abbreviato e che in sede di gravame i giudici d'appello hanno riformato la pena, conclusivamente quantificandola in anni quattro di reclusione ed euro 10mila di multa. L'elezione della pena base, avvenuta recependo le indicazioni dosinnetriche del Gip di Napoli, senza tener conto della riforma in appello e senza applicazione della diminuente per il rito integra la denunziata reformatio in pejus. 2.9.1 La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione del Tribunale di Napoli che nella determinazione della pena dovrà tener conto della estinzione dei reati sub.54) e 55) della rubrica, in questa sede accertata e dichiarata, della erronea determinazione della pena base con riguardo al capo A) del separato ed irrevocabile giudizio di condanna nonché della necessità che -una volta ritenuta la continuazione esterna- il trattamento sanzionatorio sia complessivamente rivisitato (anche al fine della sola conferma degli aumenti) in relazione a tutti i capi in relazione ai quali è stato riconosciuto il vincolo ex art. 81 comma 2, cod.pen., postulando l'istituto una unitaria valutazione quoad poenam delle distinti regiudicate e non risultando giuridicamente possibile la estrapolazione dalla sentenza irrevocabile esclusivamente di uno o più titoli tra quelli già ritenuti in continuazione tra loro. 3. L'eccezione di prescrizione formulata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi 1) e 5) della rubrica è manifestamente infondata. Deve premettersi che le Sezioni Unite 27/10/22, [OSCURATO:PERSONA], di cui ancora non si conoscono le motivazioni, ha dato soluzione affermativa alla possibilità di denunziare con ricorso per Cassazione la mancata rilevazione della già maturata prescrizione in relazione a reati oggetto di concordato in appello. Nella specie, tuttavia, richiamate le considerazioni già svolte in ordine al trattamento sanzionatorio applicabile, al relativo termine di prescrizione e alle sospensioni maturate nel corso del processo, deve osservarsi che le fattispecie di usura ascritte ai capi 1) e 5), consumate fino al 3 e 2 agosto 2007, non erano estinte all'atto della pronunzia d'appello, essendo i termini massimi prorogati spirati rispettivamente il 23 e 22 luglio 2022, in epoca successiva alla sentenza impugnata. L'inammissibilità del motivo preclude la rilevabilità della causa estintiva in questa sede. 4. Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo che lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod.pen. con riguardo ai capi 54) e 55) della rubrica è inammissibile per genericità, avendo i giudici d'appello chiarito a pag. 15 le ragioni per cui hanno negato la ravvisabilità della diminuente e con le stesse il ricorrente non si rapporta in termini puntuali a fini di confutazione. Analogamente inammissibili per manifesta infondatezza risultano le censure in punto di diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale espresso un motivato giudizio di congruità della sanzione, ancorato alle connotazioni fattuali degli addebiti, valorizzando la gravità delle condotte e la loro reiterazione, segnalando, altresì, la quantificazione del trattamento sanzionatorio detentivo ai minimi edittali, valutazioni che implicano la ritenuta non meritevolezza dell'invocata mitigazione sanzionatoria. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai capi 54) e 55) in quanto estinti per prescrizione, con eliminazione della relativa pena; deve, altresì, essere annullata, sempre nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli limitatamente al trattamento sanzionatorio. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] debbono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. Tutti i ricorrenti debbono, inoltre, essere condannati alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], FAI, Federazione delle Associazioni antiracket ed antiusura italiane e FAI, [OSCURATO:PERSONA], liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi 54) e 55) perché estinti per prescrizione e, per l'effetto, elimina la relativa pena e conferma le statuizioni civili. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto; dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 24),25),26),38),46),47). Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t