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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 32054/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato di condanna alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 474 cp.

Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore con unico motivo lamentando la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art 473 cp Considerato che il motivo di ricorso è nuovo in quanto non presente nella sintesi dei motivi di appello non contestata dalla difesa.

Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].

Eduar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato di condanna alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 474 cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore con unico motivo lamentando la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art 473 cp Considerato che il motivo di ricorso è nuovo in quanto non presente nella sintesi dei motivi di appello non contestata dalla difesa. Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduar
Sentenza Cassazione n. 32054/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris