Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 46967/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Pakistan avverso la sentenza del 02/02/2021 della Corte d'appello di Catanzaro.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due per il reato di evasione (essendosi allontanato dalla propria abitazione ove si trovava agli arresti domiciliari) e, riconosciute le attenuanti generiche, rideterminava la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione.

2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone con articolati motivi la violazione di legge e il vizio di motivazione:

2.1. quanto alla mancata traduzione in lingua pakistana dell'ordinanza del 22 novembre 2018 con cui la Corte di appello aveva revocato la misura degli arresti domiciliari, del decreto di citazione a giudizio avanti alla medesima Corte, nonché della sentenza impugnata, con conseguente declaratoria di nullità della medesima;

2.2. quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riguardo alla assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato in grado di fornire una versione dei fatti diversa rispetto a quella rappresentata nell'imputazione;

2.3. con riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione, dal momento che il ricorrente non si era allontanato dalla propria abitazione, rimanendo nelle vicinanze e non avendo avuto l'intenzione di sottrarsi alla misura cautelare, tanto da non essersi dato alla fuga;

2.4. in relazione alla ritenuta insussistenza dell'esimente dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen.;

2.5. con riguardo alla erronea qualificazione giuridica del fatto, al più riconducibile alla fattispecie tentata;

2.6. quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., contenendo la sentenza unicamente un riferimento alla pretesa natura ostativa della violazione degli obblighi fiduciari insita nella evasione dagli arresti domiciliari;

2.7. con riguardo alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, in merito ai quali la Corte non aveva valutato adeguatamente le modalità della condotta né la pregressa incensuratezza.

3. In data 12 ottobre 2021 il difensore ha depositato conclusioni scritte con le quali ribadisce le censure svolte.

In particolare evidenzia che, in relazione a quanto affermato dal P.G. nella sua requisitoria scritta, ove sostiene che "nell'interrogatorio reso, l'imputato sosteneva di avere violato la misura restrittiva per fare da interprete" ad una persona, si tratta di deduzioni erronee, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto tradurre in uno dei molti idiomi in uso in Pakistan per il connazionale, insistendo sulla mancata o comunque inadeguata conoscenza della lingua italiana e riaffermando le ulteriori doglianze.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono infondati.

2. Il ricorrente lamenta la mancata traduzione in lingua pakistana dell'ordinanza del 22 novembre 2018 con cui la Corte di appello ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari, del decreto di citazione a giudizio avanti alla medesima Corte, nonché della sentenza impugnata.

Tale motivo di ricorso è infondato.

Dagli atti risulta che sono stati tradotti in lingua pakistana sia il provvedimento di convalida dell'arresto e di contestuale applicazione della misura cautelare, sia la sentenza di primo grado.

La mancata conoscenza della lingua italiana non è stata rappresentata alla Corte territoriale in sede di conclusioni scritte -essendo stato il dibattimento celebrato secondo le disposizioni del d.l. 9 novembre 2020, n. 149- con riferimento al provvedimento di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, né del decreto di citazione a giudizio avanti alla medesima Corte, cui peraltro il difensore ha ritualmente partecipato, sia pure con contraddittorio cartolare.

Non rilevando in questa sede la mancata traduzione del provvedimento di revoca della misura cautelare, si osserva che il decreto di citazione per il giudizio d'appello non deve obbligatoriamente essere tradotto nella lingua del destinatario quando questi sia uno straniero che non conosce la lingua italiana, non contenendo il suddetto avviso -contrariamente al decreto di citazione a giudizio in primo grado- alcun elemento di accusa, ma solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso imputato o dal suo difensore (Sez. 5, n. 32251 del 26/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265301).

Pertanto, ben avrebbe potuto l'imputato assumere informazioni dal difensore di fiducia della data fissata per il giudizio di appello.

Con riferimento alla mancata traduzione della sentenza della Corte di appello, si osserva che in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione.

La funzione servente della traduzione, rispetto alla facoltà di proporre impugnazione esclude che l'omessa traduzione della sentenza d'appello determini la nullità della stessa (Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, Nasim, Rv. 275103).

Nel caso di specie il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per cassazione e non ha indicato alcun effettivo pregiudizio conseguente all'omissione della traduzione della sentenza d'appello.

2. E' manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce la violazione di legge quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riguardo alla assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte d'appello congruamente giustificato il diniego della richiesta integrazione attraverso il richiamo all'insieme delle acquisizioni probatorie, coerentemente valutate nella completezza della base cognitiva richiesta ai fini della decisione.

Soluzione, questa, del tutto conforme ai principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741), secondo cui il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità.

3. Privi di pregio sono il terzo e quarto motivo di ricorso, attinenti alla carenza dell'elemento costitutivo del reato di evasione e alla pretesa sussistenza dello stato di necessità, con riferimento ai quali il tessuto motivazionale della sentenza in esame non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento che potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel quale sostanzialmente si risolvono le censure del ricorrente.

Sulla base delle risultanze probatorie offerte dall'istruzione dibattimentale, i Giudici di merito hanno ricostruito analiticamente l'intera vicenda storico-fattuale evidenziando come l'imputato, all'epoca sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si fosse allontanato dalla propria abitazione per essere sorpreso dai Carabinieri sulla pubblica via, intento a dialogare con una persona non identificata, che si era data alla fuga alla vista dei militari.

La Corte ha rappresentato i motivi per cui le dichiarazioni dell'imputato, in base alle quali egli si era allontanato per comunicare con un connazionale che avrebbe dovuto aiutare la famiglia in una situazione di difficoltà economica, non sono state ritenute attendibili.

Di talché il ricorrente, nella sostanza, sollecita sul punto una rilettura di merito delle emergenze processuali in un senso diverso e ritenuto a sé più favorevole, che viceversa non è consentita in sede di controllo di legittimità della sentenza impugnata.

4. Anche il motivo attinente alla configurabilità della fattispecie tentata anziché consumata è manifestamente infondato.

Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (Sez. 6, n. 11679 del 21/03/2012, Fedele, Rv. 252192).

5. Del tutto generiche sono le doglianze del ricorrente circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

La valutazione circa la sussistenza della medesima deve essere fatta in concreto, tenendo conto di tutti gli indici di legge, giusta il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

La Corte territoriale ha congruamente argomentato circa la spregiudicatezza della condotta tenuta dal ricorrente che ha addotto giustificazioni avulse dal contesto.

Sotto diverso profilo ha rimarcato la condotta dell'interlocutore, dileguatosi alla vista dei militari, in modo da rendere ragionevole il dubbio che le ragioni dell'incontro non fossero lecite: ulteriore dato di segno negativo, questo, che le generiche affermazioni contrarie contenute nel ricorso non valgono ad inficiare.

6. Non si sottraggono alla valutazione di manifesta infondatezza le censure relative alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

La Corte territoriale ha evidenziato, quale elemento impeditivo della concessione dei richiesti benefici, l'impossibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole, determinata oltre che dalla presenza di un precedente, dalla dimostrata "sostanziale indifferenza al precetto penale", con ciò adempiendo correttamente all'obbligo motivazionale circa la concedibilità del beneficio (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014 Ud., Avveduto, Rv. 260136).

7. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Pakistan avverso la sentenza del 02/02/2021 della Corte d'appello di Catanzaro. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due per il reato di evasione (essendosi allontanato dalla propria abitazione ove si trovava agli arresti domiciliari) e, riconosciute le attenuanti generiche, rideterminava la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. 2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone con articolati motivi la violazione di legge e il vizio di motivazione: 2.1. quanto alla mancata traduzione in lingua pakistana dell'ordinanza del 22 novembre 2018 con cui la Corte di appello aveva revocato la misura degli arresti domiciliari, del decreto di citazione a giudizio avanti alla medesima Corte, nonché della sentenza impugnata, con conseguente declaratoria di nullità della medesima; 2.2. quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riguardo alla assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato in grado di fornire una versione dei fatti diversa rispetto a quella rappresentata nell'imputazione; 2.3. con riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione, dal momento che il ricorrente non si era allontanato dalla propria abitazione, rimanendo nelle vicinanze e non avendo avuto l'intenzione di sottrarsi alla misura cautelare, tanto da non essersi dato alla fuga; 2.4. in relazione alla ritenuta insussistenza dell'esimente dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen.; 2.5. con riguardo alla erronea qualificazione giuridica del fatto, al più riconducibile alla fattispecie tentata; 2.6. quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., contenendo la sentenza unicamente un riferimento alla pretesa natura ostativa della violazione degli obblighi fiduciari insita nella evasione dagli arresti domiciliari; 2.7. con riguardo alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, in merito ai quali la Corte non aveva valutato adeguatamente le modalità della condotta né la pregressa incensuratezza. 3. In data 12 ottobre 2021 il difensore ha depositato conclusioni scritte con le quali ribadisce le censure svolte. In particolare evidenzia che, in relazione a quanto affermato dal P.G. nella sua requisitoria scritta, ove sostiene che "nell'interrogatorio reso, l'imputato sosteneva di avere violato la misura restrittiva per fare da interprete" ad una persona, si tratta di deduzioni erronee, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto tradurre in uno dei molti idiomi in uso in Pakistan per il connazionale, insistendo sulla mancata o comunque inadeguata conoscenza della lingua italiana e riaffermando le ulteriori doglianze. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono infondati. 2. Il ricorrente lamenta la mancata traduzione in lingua pakistana dell'ordinanza del 22 novembre 2018 con cui la Corte di appello ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari, del decreto di citazione a giudizio avanti alla medesima Corte, nonché della sentenza impugnata. Tale motivo di ricorso è infondato. Dagli atti risulta che sono stati tradotti in lingua pakistana sia il provvedimento di convalida dell'arresto e di contestuale applicazione della misura cautelare, sia la sentenza di primo grado. La mancata conoscenza della lingua italiana non è stata rappresentata alla Corte territoriale in sede di conclusioni scritte -essendo stato il dibattimento celebrato secondo le disposizioni del d.l. 9 novembre 2020, n. 149- con riferimento al provvedimento di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, né del decreto di citazione a giudizio avanti alla medesima Corte, cui peraltro il difensore ha ritualmente partecipato, sia pure con contraddittorio cartolare. Non rilevando in questa sede la mancata traduzione del provvedimento di revoca della misura cautelare, si osserva che il decreto di citazione per il giudizio d'appello non deve obbligatoriamente essere tradotto nella lingua del destinatario quando questi sia uno straniero che non conosce la lingua italiana, non contenendo il suddetto avviso -contrariamente al decreto di citazione a giudizio in primo grado- alcun elemento di accusa, ma solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso imputato o dal suo difensore (Sez. 5, n. 32251 del 26/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265301). Pertanto, ben avrebbe potuto l'imputato assumere informazioni dal difensore di fiducia della data fissata per il giudizio di appello. Con riferimento alla mancata traduzione della sentenza della Corte di appello, si osserva che in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione. La funzione servente della traduzione, rispetto alla facoltà di proporre impugnazione esclude che l'omessa traduzione della sentenza d'appello determini la nullità della stessa (Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, Nasim, Rv. 275103). Nel caso di specie il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per cassazione e non ha indicato alcun effettivo pregiudizio conseguente all'omissione della traduzione della sentenza d'appello. 2. E' manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce la violazione di legge quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riguardo alla assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte d'appello congruamente giustificato il diniego della richiesta integrazione attraverso il richiamo all'insieme delle acquisizioni probatorie, coerentemente valutate nella completezza della base cognitiva richiesta ai fini della decisione. Soluzione, questa, del tutto conforme ai principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741), secondo cui il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità. 3. Privi di pregio sono il terzo e quarto motivo di ricorso, attinenti alla carenza dell'elemento costitutivo del reato di evasione e alla pretesa sussistenza dello stato di necessità, con riferimento ai quali il tessuto motivazionale della sentenza in esame non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento che potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel quale sostanzialmente si risolvono le censure del ricorrente. Sulla base delle risultanze probatorie offerte dall'istruzione dibattimentale, i Giudici di merito hanno ricostruito analiticamente l'intera vicenda storico-fattuale evidenziando come l'imputato, all'epoca sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si fosse allontanato dalla propria abitazione per essere sorpreso dai Carabinieri sulla pubblica via, intento a dialogare con una persona non identificata, che si era data alla fuga alla vista dei militari. La Corte ha rappresentato i motivi per cui le dichiarazioni dell'imputato, in base alle quali egli si era allontanato per comunicare con un connazionale che avrebbe dovuto aiutare la famiglia in una situazione di difficoltà economica, non sono state ritenute attendibili. Di talché il ricorrente, nella sostanza, sollecita sul punto una rilettura di merito delle emergenze processuali in un senso diverso e ritenuto a sé più favorevole, che viceversa non è consentita in sede di controllo di legittimità della sentenza impugnata. 4. Anche il motivo attinente alla configurabilità della fattispecie tentata anziché consumata è manifestamente infondato. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (Sez. 6, n. 11679 del 21/03/2012, Fedele, Rv. 252192). 5. Del tutto generiche sono le doglianze del ricorrente circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La valutazione circa la sussistenza della medesima deve essere fatta in concreto, tenendo conto di tutti gli indici di legge, giusta il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). La Corte territoriale ha congruamente argomentato circa la spregiudicatezza della condotta tenuta dal ricorrente che ha addotto giustificazioni avulse dal contesto. Sotto diverso profilo ha rimarcato la condotta dell'interlocutore, dileguatosi alla vista dei militari, in modo da rendere ragionevole il dubbio che le ragioni dell'incontro non fossero lecite: ulteriore dato di segno negativo, questo, che le generiche affermazioni contrarie contenute nel ricorso non valgono ad inficiare. 6. Non si sottraggono alla valutazione di manifesta infondatezza le censure relative alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. La Corte territoriale ha evidenziato, quale elemento impeditivo della concessione dei richiesti benefici, l'impossibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole, determinata oltre che dalla presenza di un precedente, dalla dimostrata "sostanziale indifferenza al precetto penale", con ciò adempiendo correttamente all'obbligo motivazionale circa la concedibilità del beneficio (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014 Ud., Avveduto, Rv. 260136). 7. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Decreto Cassazione n. 46967/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris