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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29947/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Foggia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/0:3/2003 avverso la ordinanza del 21/02/2023 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio. • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Foggia non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2.

Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia deducendo violazione dell'art. 385 cod. pen. essendo stato erroneamente escluso l'allontanamento del Chiarista dal domicilio presso il quale era ristretto, pur a seguito del suo rinvenimento al di fuori della abitazione ove era ristretto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Erroneamente il giudice ha escluso l'allontanamento del Chiarista dal domicilio presso il quale era agli arresti nonostante fosse stato trovato al suo esterno in una strada che faceva angolo con quella pertinente alla predetta abitazione, assumendo di non potersi attenere ad una nozione di allontanamento non consentita dal divieto di analogia in malam partem.

Invero, secondo costante orientamento, in tema di evasione dalla detenzione domiciliare, agli effetti dell'art.385 cod. pen. deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra pertinenza, ad eccezione di quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine) che costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare, in quanto la detenzione domiciliare deve svolgersi secondo modalità analoghe a quelle della misura intra muraria (Sez. 6, n. 47317 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268500 - 01), sicché il rinvenimento dell'indagato nelle circostanze di luogo accertate integrava pienamente la nozione di allontanamento penalmente rilevante.

3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata in quanto l'arresto è stato legittimamente eseguito.

P.Q.MI.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata dichiarando la legittimità dell'arresto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Foggia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/0:3/2003 avverso la ordinanza del 21/02/2023 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio. • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Foggia non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia deducendo violazione dell'art. 385 cod. pen. essendo stato erroneamente escluso l'allontanamento del Chiarista dal domicilio presso il quale era ristretto, pur a seguito del suo rinvenimento al di fuori della abitazione ove era ristretto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Erroneamente il giudice ha escluso l'allontanamento del Chiarista dal domicilio presso il quale era agli arresti nonostante fosse stato trovato al suo esterno in una strada che faceva angolo con quella pertinente alla predetta abitazione, assumendo di non potersi attenere ad una nozione di allontanamento non consentita dal divieto di analogia in malam partem. Invero, secondo costante orientamento, in tema di evasione dalla detenzione domiciliare, agli effetti dell'art.385 cod. pen. deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra pertinenza, ad eccezione di quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine) che costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare, in quanto la detenzione domiciliare deve svolgersi secondo modalità analoghe a quelle della misura intra muraria (Sez. 6, n. 47317 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268500 - 01), sicché il rinvenimento dell'indagato nelle circostanze di luogo accertate integrava pienamente la nozione di allontanamento penalmente rilevante. 3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata in quanto l'arresto è stato legittimamente eseguito. P.Q.MI. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata dichiarando la legittimità dell'arresto. Così
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