CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 30213/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto, quanto al primo motivo, che l'istanza volta all'ottenimento di giustizia riparativa era stata erroneamente presentata al giudice che aveva emesso la sentenza di primo grado e non alla Corte di appello, da questo ricavandosi che essa era inammissibile e la Corte di merito non aveva alcun obbligo di motivazione; ritenuto, quanto al secondo motivo, che contesta la carenza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. dal momento che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta di cui alle pagina 3-5, non vi è adeguata attività di confronto da parte del ricorrente; del pari, in ordine al terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio, il ricorso non tiene conto della motivazione offerta a fg. 5 della sentenza impugnata, siccome intesa a valorizzare i precedenti del ricorrente idonei alla contestazione della recidiva ed anche tenuto conto della genericità del motivo di appello e della entità della sanzione, di poco superiore al minimo edittale del reato di ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]