CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07846/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n. 7190/2025 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), alla viaMazzini n. 21/D, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende giusta procura speciale in atti.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, TowerA, in persona della procuratrice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata in Roma, alla via Po n. 12, presso lo studio dell’AvvocatoGiuseppe Caputi che la rappresenta e difende unitamente all’[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ed agli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MarcoPesenti.- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria diDOVALUE S.P.A.-intimati-Numero registro generale 7190/2025Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 7846/2026Data pubblicazione 31/03/2026TRIMARCO SALVATORE, elettivamente domiciliato in Campagna (SA), alviale Della Pace n. 231, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende giusta procura speciale in atti.-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la SENTENZA, n. 102/2025, emessa dalla CORTE D'APPELLO diSALERNO il giorno 06/02/2025.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno27/03/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto ritualmente notificato l’8 maggio 2013, la [OSCURATO:SOCIETA]convenne [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al Tribunale di Salerno per sentire accertaree dichiarare, nei suoi confronti, la nullità delle clausole pattuite ed applicatenell’ambito del rapporto di conto corrente bancario tra esse intercorso,nonché la illegittimità del metodo di applicazione delle clausole di interessipassivi, superiori, di conseguenza, a quelli concordatiCostituendosi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. contestò le avverse pretese,formulò domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento dell’attriceal pagamento delle somme dovute alla prima e chiese di essere autorizzata achiamare in causa i fidejussori della correntista, [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreTrimarco ed [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti estesa la richiesta condannasuddetta.Autorizzata tale chiamata, si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreTrimarco, resistendo alla domanda della convenuta nei loro confronti edeccependo la nullità della fideiussione da essi prestata per violazione dellalegge cd. antitrust (l. n. 287 del 1990).Si costituì pure [OSCURATO:PERSONA], eccependo – tra l’altro – che, conraccomandata del 2 agosto 2013, aveva comunicato ad [OSCURATO:SOCIETA]. lapropria revoca alla garanzia prestata alla [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 7190/2025Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 7846/2026Data pubblicazione 31/03/2026Quest’ultima società, nelle more, fu dichiarata fallita, con conseguentecancellazione dal [OSCURATO:PERSONA], per cui l’adito tribunale interruppe ilprocedimento esclusivamente tra la stessa e la [OSCURATO:SOCIETA]., conconseguente sua estinzione per omessa riassunzione tra dette parti.Il giudizio di primo grado, pertanto, proseguì relativamente alla soladomanda di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dei fidejussori, per l’accertamentodel corrispondente credito ritenuto nel rapporto con la debitrice principaleMitica s.r.l.Disposta ed espletata una c.t.u. contabile, il Tribunale di Salerno, consentenza del 21 aprile 2022, n. 1373: i) dichiarò l’estinzione parziale delgiudizio tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA].; ii) accolse la domandariconvenzionale di detta banca e, per l’effetto, determinò in € 147.222,68 ilsaldo debitore del conto corrente già della debitrice principale; iii) condannòi fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al pagamento,in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma predetta.2. Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale adesivo, promossicontro quella decisione, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreTrimarco, l’adita Corte di appello di Salerno, con sentenza del 6 febbraio2025, n. 102, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., tramite la mandataria doValue s.p.a. (cessionaria delcredito) e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], li respinse entrambi,condannando gli appellanti al pagamento, in via solidale, delle spese delgrado.Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, nel rigettare il terzomotivo del gravame principale dello Strizzi, con cui quest’ultimo avevalamentato la violazione dell’onere della prova, così opinò: «Premesso che larevoca della fideiussione fatta dallo Strizzi è intervenuta circa quattro mesiprima del passaggio a sofferenza della posizione della [OSCURATO:SOCIETA], il minorcredito per cui esso appellante principale sarebbe disposto a riconoscersi, atutto concedere, esposto nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. costituisce un fattodella cui prova era onerato proprio il soggetto che richiedeva diavvantaggiarsene, in conformità alla regula iuris per cui onus probandiNumero registro generale 7190/2025Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 7846/2026Data pubblicazione 31/03/2026incumbit ei qui dicit non ei qui negat. In mancanza di tale prova, quindi, ilgiudice gravato ha fatto corretto ricorso alle risultanze peritali, dalle qualiemerge un effettivo credito apprezzabilmente ridotto rispetto a quellooriginariamente richiesto dalla convenuta in riconvenzionale».3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha promossoricorso, affidandosi ad un motivo. Hanno resistito, con separati controricorsi,[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo proponendo anche ricorsoincidentale con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., qualemandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., non hanno svolto difese in questa sede.In data 7/9 marzo 2025, il consigliere delegato ha depositato unaproposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ.,come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, riferita sia al ricorso principale chea quello incidentale.Con istanza del 13 ottobre 2025, il solo [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ladecisione del proprio ricorso, successivamente depositando anche unamemoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, il Collegio rileva che occorre distinguere le diverseposizioni processuali assunte da [OSCURATO:PERSONA] (ricorrente principale) e daSalvatore Trimarco (ricorrente incidentale) in relazione alla proposta didecisione accelerata, ex art. 380-bis cod. proc. civ., formulata unitariamentedal Consigliere delegato in relazione alle odierne impugnazioni di entrambi.Il ricorso incidentale del Trimarco – affidato ad un unico motivo con ilquale si è denunciata la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 182 c.p.c.,111 c.p.c. e 83 c.p.c., in relazione all’art. 360, coma 1, n. 3, c.p.c.» – deveintendersi rinunciato, atteso che il suo difensore non ne ha richiesto ladecisione (cfr. Cass. n. 10164 del 2024, a tenore della quale, «Qualora aseguito di proposta di decisione formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,relativa sia ad un ricorso principale che ad un ricorso incidentale noncondizionato, una sola delle parti depositi istanza di decisione, l’impugnazionenon coltivata va considerata rinunciata, e la decisione finale adottata in esitoalla camera di consiglio va limitata alla sola impugnazione per la quale è stataNumero registro generale 7190/2025Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 7846/2026Data pubblicazione 31/03/2026proposta istanza di decisione». In senso sostanzialmente conforme, vedasianche la più recente Cass. n. 511 del 2025).Ne deriva, pertanto, l’estinzione del giudizio di cassazione limitatamenteal rapporto processuale intercorso tra il Trimarco ed [OSCURATO:SOCIETA]., giustal’art. 391 cod. proc. civ., ed il beneficio della non applicazione, a carico delricorrente incidentale suddetto, sia del pagamento di una somma in favoredella cassa ammende, sia del raddoppio del contributo unificato (cfr., ancorala già citata Cass. n. 10164 del 2024, nella parte in cui ha stabilito che «Ovela decisione dell’impugnazione coltivata sia di segno conforme alla proposta,la condanna in favore della cassa ammende prevista dall’art. 96, quartocomma, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato dipendente dallapronuncia di improcedibilità, inammissibilità o rigetto del ricorso si applicanonei soli confronti della parte richiedente la decisione, e non anche di quellache abbia fatto acquiescenza alla proposta. Le spese del giudizio di legittimità,viceversa, vanno regolate in base all’esito complessivo del giudizio dilegittimità, e dunque considerando non soltanto l’esito della decisione delricorso, principale o incidentale, che sia stato coltivato, ma anche lasostanziale soccombenza dell’altra parte, che pur avendo inizialmenteproposto a sua volta impugnazione, principale o incidentale, abbia scelto dinon coltivarla facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata».In senso sostanzialmente conforme, vedasi anche la successiva Cass. n. 511del 2025).2. Fermo quanto precede, l’unico formulato motivo di ricorso di MicheleStrizzi, rubricato «Art. 360, c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione art. 2697 c.c.»,risulta suddiviso in due doglianze. La prima critica l’impugnata sentenzalamentando la violazione della norma di cui all’art. 2967 cod. civ. edassumendo che la corte territoriale aveva posto, erroneamente, in capoall’odierno ricorrente l’onere di provare l’esatto ammontare del saldo delrapporto di conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA]. alla data della revoca della suafideiussione avvenuta in data 2 agosto 2013. La seconda, invece, prospettaanche “la violazione dell’art. 132 c.p.c.”, affermando che la corte distrettuale,pur avendo “verificato l’esistenza della prova fornita dal garante, tant’è cheNumero registro generale 7190/2025Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 7846/2026Data pubblicazione 31/03/2026viene menzionata e riconosciuta quale fatto utile e necessario a ridurrel’obbligazione del fideiussore”, aveva confermato, erroneamente, la condannadello Strizzi al pagamento di € 147.222,68, nonostante detta somma fossequella “dovuta” dall’obbligato principale e non corrispondesse all’effettivodebito alla data del recesso.3. Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380-biscod. proc. civ. ha il seguente tenore limitatamente alla suddetta doglianza:«1. L’unico formulato motivo del ricorso principale è inammissibile ex art.360-bis.1 cod. proc. civ.Invero, costituiscono principi assolutamente consolidati quelli per cui: i)«Un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod.civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della provaad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate daquella norma, non anche quando, a seguito di un'eventuale incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto taleonere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamentosull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cuiall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.» (cfr., anche nelle rispettivemotivazioni, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7597 del 2025; Cass.nn. 25376, 19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass.n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006),ove concretamente esperibile, ma, nella specie, comunque nemmenoprospettato (ed in ogni caso da rapportarsi - in thesi - al testo novellato dicui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis,risultando impugnata una sentenza resa il 6 febbraio 2025); ii) «Il recessodel fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da unrapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato aprolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di circoscriverel'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui ilrecesso medesimo è diventato efficace. L'obbligo del garante è limitato alNumero registro generale 7190/2025Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 7846/2026Data pubblicazione 31/03/2026pagamento di tale saldo, anche qualora il debito dell'accreditato, nelmomento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale edesigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senzache, peraltro, ai fini della determinazione dell'ambito della prestazione dovutadal garante, possa aversi una considerazione delle ulteriori rimessedell'accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stessooperati, stante l'unitarietà e l'inscindibilità del rapporto tra banca e cliente.Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito siainferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore si verificauna corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazionedella regola sancita dall'art. 1941, primo comma, cod. civ., secondo cui lafideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita» (cfr.Cass., n. 9848 del 2012; Cass. n. 16705 del 2003. In senso sostanzialmenteconforme, vedasi anche la più recente Cass. n. 12263 del 2015, a tenore dellaquale, «in caso di recesso della banca dal contratto di conto correntebancario, il fideiussore resta tenuto al soddisfacimento del debito qualeesistente alla data dello scioglimento del rapporto e in tale misuracristallizzato»).Orbene, la corte distrettuale, dopo avere espressamente dato contodell’avvenuto recesso del fideiussore dal rapporto di garanzia, da ciò traendola conclusione che l’obbligazione fideiussoria dell’odierno ricorrente principaledoveva intendersi cristallizzata al momento in cui detto recesso era divenutoefficace, ha opinato che sarebbe stato onere del fideiussore medesimo fornirela prova della minor somma eventualmente da lui dovuta per effetto di talerecesso. Trattasi di ragionamento pienamente condivisibile, posto chesarebbe spettato allo stesso fideiussore provare i fatti modificativi od estintividella pretesa del creditore opposto, sicché la corte salernitana ha fattocorretta applicazione del principio generale di cui all’art. 2967 cod. civ.,secondo cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditoreopposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di forniregli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitoreNumero registro generale 7190/2025Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 7846/2026Data pubblicazione 31/03/2026opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi,modificativi o estintivi del diritto del credito.1.1. A tanto va solo aggiunto che manifestamente inammissibile si rivelapure l’ulteriore profilo di censura concernente l’asserita violazione dell’art.132 cod. proc. civ.Esso, infatti, mostra di non considerare minimamente che, come ancoraribadito, in motivazione, da Cass. nn. 14102 e 8671 del 2025 e da Cass. nn.26383, 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, l'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ. (nel testo – qui applicabile ratione temporis, risultandoimpugnata una sentenza pubblicata il 6 febbraio 2025 – modificato dal d.l. n.83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), haormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sullamotivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettivemotivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961e 27501 del 2022) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso sensoanche le più recenti Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022;Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato,altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla unasentenza è quella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che puòcondurre allo stesso esito è quella “insuperabile”. Tutte ipotesi, nella specie,Numero registro generale 7190/2025Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 7846/2026Data pubblicazione 31/03/2026insussistenti (neppure è configurabile alcuna motivazione manifestamente edirriducibilmente contraddittoria, o perplessa o incomprensibile), posto che lacorte distrettuale, come si è già riferito, ha spiegato, affatto esaustivamentee correttamente, le ragioni cui ha ritenuto a carico dell’odierno ricorrentel’onere della prova di cui si è detto. […]».4. [OSCURATO:PERSONA] reputa affatto condivisibili tali conclusioni, che, pertanto,ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcando che nemmenopersuade, in contrario, quanto esposto dallo Strizzi nella sua memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ.Invero, l’assunto del ricorrente secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] ha dunqueprovato il fatto modificativo del suo diverso debito, la cui quantificazionerimane onere dell’attrice, in applicazione di quanto esposto dal Relatore apagina 4, allorché si afferma: “[…] principio generale di cui all’art. 2967 cod.civ., secondo cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sulcreditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compitodi fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre ildebitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fattiimpeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito […]”. Nella fattispecie,in ricorso, a pagina 8, si rileva proprio la diversa obbligazione del fideiussore(provata con la comunicazione di recesso) per la quale non esiste alcunaprova offerta da [OSCURATO:SOCIETA], il cui onere (ai fini della quantificazione) vieneimposto dalla Corte D’Appello al convenuto, in violazione dell’art. 2967 c.c.»,non considera, evidentemente, che la corte territoriale, dopo aver dato attoche lo Strizzi, il 2 agosto 2013, aveva revocato la fideiussione prestata infavore della [OSCURATO:SOCIETA]., ha ricordato che il tribunale «ha fatto correttoriscontro alle risultanze peritali, dalle quali emerge un effettivo creditoapprezzabilmente ridotto rispetto a quello originariamente richiesto dallaconvenuta in riconvenzionale». È chiaro, dunque, che l’entità del minor debitoper cui il tribunale ha pronunciato condanna dello Strizzi è stata ricavata dalgiudice di prime cure dagli accertamenti – chiaramente fattuali, come tali nonsindacabili in questa sede, senza dimenticare, peraltro, che di dette risultanzeperitali (in particolare, del concreto conteggio ivi sviluppato dal nominatoNumero registro generale 7190/2025Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 7846/2026Data pubblicazione 31/03/2026c.t.u.) il ricorso e la medesima memoria nulla riportano – svolti dal consulentetecnico di ufficio da lui nominato, successivamente convalidati, poi, anchedalla corte a quo.Per il resto, la memoria predetta nulla aggiunge di significativamentediverso rispetto a quanto già esposto dallo Strizzi nel suo in ricorso, sicchédeve trovare applicazione il principio sancito dalla recente decisione resa daCass. 7 giugno 2025, n. 15219, la quale ha puntualizzato che, «dinanzi aduna proposta molto articolata ed in assenza di sviluppo di argomenti idonei ariconsiderarla, l’impegno di aggiungere altro a sostegno della già illustratainammissibilità del ricorso, ove non costituisse un vacuo esercizio di retoricae un inutile dispendio delle esigue risorse giudiziarie (in proposito, v. Cass.Sez. 3, 03/03/2015, n. 4228), colliderebbe proprio con la ratio disemplificazione e accelerazione sottesa all’introduzione dell’art. 380-bisc.p.c.» (cfr. in senso conforme, l’ancora più recente Cass. n. 5616 del 2026).5. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] essere dichiarato inammissibile, restando a carico dello stesso (che hachiesto la decisione del proprio ricorso), nonché di [OSCURATO:PERSONA] (attesala inammissibilità del suo ricorso incidentale comunque ritenuta nellaproposta ex art. 380-bis cod. proc. civ.), in solido tra loro, ex art. 97, comma1, secondo periodo, cod. proc. civ., le spese del giudizio di legittimitàsostenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mentre quelle concernenteil rapporto tra lo Strizzi ed il Trimarco, invece, possono essere interamentecompensate.5.1. Poiché il ricorso dello Strizzi è definito in conformità della propostaex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149del 2022), va disposta la condanna dello stesso a norma dell’art. 96, commi3 e 4, cod. proc. civ.Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dalmenzionato d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizioin conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica dellaNumero registro generale 7190/2025Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 7846/2026Data pubblicazione 31/03/2026sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quartocomma dell'art. 96 cod. proc. civ. – codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva“tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessariaper confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dallasuddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del2023), il ricorrente suddetto, va condannato, nei confronti della costituitasicontroricorrente [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento della somma equitativamentedeterminata di € 6.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di €2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.5.2. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, esclusivamente da parte dello Strizzi, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento». P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità, limitatamente alrapporto processuale intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA].,per intervenuta rinuncia al ricorso incidentale del primo ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.Dichiara inammissibile il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro ex art.97, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ., al pagamento delle spese diNumero registro generale 7190/2025Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 7846/2026Data pubblicazione 31/03/2026questo giudizio di legittimità sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in €6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Compensa le spese relative al rapporto processuale intercorso tra loStrizzi ed il Trimarco.Condanna il solo [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della somma di € 6.000,00in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favoredella Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, ad opera del solo MicheleStrizzi, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il suo ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 27 marzo 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti