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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 32629/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e alle note trasmesse a mezzo PEC il 15/06/2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 maggio 2022, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, dichiarava la nullità della contestazione supplettiva (e del collegato capo B della rubrica) nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] e ne rideterminava la pena, per il residuo delitto di cui al capo A, ad anni 3 e mesi 8 di reclusione; rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] (per i capi A e B in quest'ultimo compresa la condotta contestata in via supplettiva) in anni 3 e mesi 4 di reclusione e concedeva a [OSCURATO:PERSONA] (dichiarata responsabile del solo delitto sub A) il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Ai tre imputati risultano pertanto, in questa fase, contestati i seguenti delitti: - al capo A, a tutti, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (consumato mediante la stipula di un contratto di mutuo acceso per l'acquisto di un immobile che era stato intestato a [OSCURATO:PERSONA], legata affettivamente al [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico e poi liquidatore della fallita [OSCURATO:SOCIETA] .

Costruzioni (il cui fallimento era stato dichiarato con sentenza del 27 maggio 2010), [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della stessa, Borgia quale concorrente esterna (beneficiaria della distrazione, socia maggioritaria della controllante e socia minoritaria della fallita); - al capo B, ora a carico del solo [OSCURATO:PERSONA], il reato di bancarotta impropria, per avere cagionato, nelle qualità indicate, il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] mediante le operazioni dolose consistite: 1) nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti (per opere effettuate nel cantiere Meridiana della collegata [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]) per le quali l'Agenzia delle entrate aveva chiesto un recupero di euro 727.630,15; 2) per avere gestito una serie di società collegate alla fallita, emettendo, le stesse, reciprocamente fatture per operazioni inesistenti, al fine di bilanciare le posizioni debitorie dell'IVA, trasferire somme di denaro, mostrare fatturati superiori ai reali; - nella contestazione supplettiva, ora a carico del solo [OSCURATO:PERSONA], sempre nelle qualità di cui sopra, ancora il reato di bancarotta impropria (aggravato ai sensi dell'art. 219, comma 1, legge fall.), per avere cagionato il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. omettendo sistematicamente di pagare i debiti contributivi ed erariali per un ammontare complessivo di quasi 17 milioni di euro, in linea capitale (e di oltre 30 milioni di euro, considerando interessi e sanzioni), pari ad oltre la metà del complessivo stato passivo.

1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello e per quanto qui di interesse, la Corte di merito osservava quanto segue.1.1.1.

Innanzitutto, ricordava le circostanze utili alla ricostruzione della costituzione e della operatività della società.

La fallita [OSCURATO:SOCIETA] - costituita nell'ottobre 2004 (pur se esistente, ma non operante, dal 1998 come srl) ma divenuta operativa solo a partire dal novembre 2006 - era controllata al 99 % dalla [OSCURATO:SOCIETA] holding (le cui quote erano all'80 °AD di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA], il quale dal febbraio 2008 era gravato da una condanna per bancarotta con le conseguenti pene accessorie interdittive, e al 20 % di [OSCURATO:PERSONA]) e all'i °h dalla stessa [OSCURATO:PERSONA].

Amministratore di diritto della spa (ed ancor prima, a partire dal 24 gennaio 2003, della srl) era sempre rimasto [OSCURATO:PERSONA], divenutone anche, dal dicembre 2009, il liquidatore.

La controllante [OSCURATO:PERSONA] srl era stata anch'essa amministrata da [OSCURATO:PERSONA] fino al 14 marzo 2007 e, da quella data, da [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], coimputata nell'odierno processo ma prosciolta per il suo intervenuto decesso.

1.1.2. Quanto alla condotta di bancarotta distrattiva, la Corte ricordava che, acquistato il 31 maggio 2017 da [OSCURATO:PERSONA] l'immobile indicato in imputazione (un appartamento di 7,5 vani in Napoli, via discesa Gaiola n. 3) per il corrispettivo di euro 1.300.000 (e, quindi, un immobile di particolare pregio), ben 1.100.000 del prezzo pattuito era stato versato grazie al contratto di mutuo che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva stipulato con la Banca di Roma, contratto garantito dall'ipoteca che Borgia aveva iscritto sul medesimo immobile.

La condotta distrattiva era pertanto certa: la fallita aveva contratto un debito per l'acquisto di un bene altrui.

Tanto da doversi discutere della sola, invocata, ipotesi della "bancarotta riparata".

Ipotesi che il mancato trasferimento dell'immobile, da parte di [OSCURATO:PERSONA], alla spa fallita escludeva, né potevano considerarsi esaustivi a tal fine il contratto preliminare stipulato fra Borgia e [OSCURATO:SOCIETA] . due anni più tardi, il 22 luglio 2009 - in cui peraltro si era riconosciuto che l'intero prezzo (e non la sola somma mutuata) era stato versato dalla società - perché mai tradotto (entro il termine del 31 dicembre 2009) in un contratto definitivo.

Il 21 dicembre 2009 l'assemblea dei soci poneva la società in liquidazione e nominava liquidatore [OSCURATO:PERSONA] che autorizzava a presentare istanza di concordato preventivo.Il concordato veniva ammesso il 28 gennaio 2010.

I commissari, il 14 aprile 2010, depositavano una relazione, ad esito della quale il Tribunale fallimentare revocava il concordato e dichiarava il fallimento della società.

Neppure al nuovo contratto preliminare, stipulato il 5 marzo 2010 fra Borgia ed i commissari giudiziali, era poi seguito un contratto definitivo.

1.1.3. Quanto alle ragioni immediate del dissesto, ed alla prova, pertanto, del delitto di bancarotta impropria, le stesse risiedevano nella verifica fiscale compiuta dell'Agenzia delle entrate in cui si era rilevato (come contestato nell'imputazione sub B) un'articolata frode - di cui erano parti la fallita ed altre società facenti capo al [OSCURATO:PERSONA] - consistita nell'emissione e nell'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

1.1.4. Quanto, invece, alle eccezioni processuali sollevate dagli appellanti, la Corte di merito riteneva fondata solo quella inerente alla nullità della contestazione supplettiva elevata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in quanto la stessa, in sua assenza, non gli era stata ritualmente comunicata.

Riteneva invece infondata l'eccezione di nullità della citazione a giudizio del prevenuto (e della conseguente dichiarazione di assenza).

Riconosceva che la notifica del decreto che dispone il giudizio era stata tentata in un recapito diverso da quello dell'imputato (era errato il numero civico) ma ricordava che si era poi proceduto alla notifica presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen..

Ritenendo che la nullità dovesse considerarsi solo a regime intermedio (Cass.n. 50389/2019), dato che sarebbe divenuta assoluta solo quando fosse risultata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (come non era stato, nel caso di specie, avendo partecipato alla prima udienza ed alle successive il difensore di fiducia e citava, a conferma del proprio giudizio gli arresti Sez.

U. n. 58120/2017, Cass. 48260/2016 e 29677/2014), concludeva, appunto, per l'infondatezza dell'eccezione.

Quanto alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni, contro [OSCURATO:PERSONA], rese al curatore dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], ricordava, la Corte, che le stesse non erano soggette alle garanzie previste dall'art. 63 del codice di rito (Cass. nn. 12338/2018, e 38431/2019) e se ne poteva così tenere conto ai fini della prova.

1.1.5. In ordine alle responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], la Corte osservava come i testi escussi in dibattimento (oltre al coimputato [OSCURATO:PERSONA]) avessero esaustivamente chiarito il ruolo di amministratore di fatto assunto dal medesimo nella gestione della società, nel corso dell'amministrazione di diritto di [OSCURATO:PERSONA] (che, comunque, non era stato un mero prestanome).

Quanto alle responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], la Corte rilevava, innanzitutto, come nell'atto di appello non fossero state mosse censure in ordine alla materialità degli addebiti (di bancarotta patrimoniale ed impropria).

Le doglianze erano, invece, relative al ruolo rivestito dal ricorrente nella società, assumendo che lo stesso fosse un mero prestanome del [OSCURATO:PERSONA].

Un ruolo che, invece, non era stato affatto tale, sia considerando l'attività concreta del prevenuto, quale amministratore prima e liquidatore poi, sia per avere egli sottoscritto tutti gli atti rilevanti per l'operatività della società. [OSCURATO:PERSONA], poi, era a perfetta conoscenza dei, precedenti ed attuali, guai giudiziari del [OSCURATO:PERSONA], che gli avevano comportato anche dei periodi di detenzione.

Era l'intestatario di una quota della fallita ed era stato amministratore, fino al 2007, anche della controllante.

Aveva ricoperto analoghe cariche in altre società del gruppo che faceva capo a [OSCURATO:PERSONA].

Aveva, infine, fornito il proprio indispensabile contributo nella vicenda della intestazione del bene immobile alla Borgia, il cui prezzo era stato corrisposto dalla società ed era stato certamente consapevole, quanto alla bancarotta impropria, del sistematico inadempimento degli oneri fiscali.

Quanto alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], la stessa non era solo la compagna del [OSCURATO:PERSONA] e la madre di suo figlio, ma era anche la titolare delle ricordate quote societarie, nella fallita e, ancor più, nella controllante.

E si era ben guardata dal dare effettivo adempimento ai plurimi contratti preliminari di cessione dell'immobile, acquistato con il denaro della società, alla stessa.

2. Hanno proposto ricorso tutti gli indicati imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.

2.1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], articola quattro motivi.

2.1.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c), 179, 420 ter e 420 quater cod. proc. pen., per il mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell'imputato da parte della Corte di appello e per non averne disposto la traduzione.

Con istanza di rinvio, del 26 aprile 2022, il difensore aveva chiesto alla Corte il differimento dell'udienza del 29 aprile 2022, per consentire all'imputato di presenziarvi.

Aveva allegato all'istanza il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso con il quale era stata disposta la detenzione domiciliare del [OSCURATO:PERSONA].

La Corte aveva rigettato l'istanza di differimento dell'udienza perché non risultava che l'imputato avesse avanzato richiesta scritta all'autorità giudiziaria competente sul suo stato detentivo.

Così che l'udienza del 29 aprile 2022 si era celebrata in sua assenza, nonostante si fosse dato atto della persistente detenzione domiciliare.

Ed altrettanto era avvenuto alla successiva udienza del 24 maggio 2022 (quando era stata pronunciata la sentenza).

Non si era pertanto riconosciuto l'impedimento, del tutto legittimo, dell'imputato, tempestivamente comunicato al giudice procedente.

2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA], in concorso con l'amministratore di fatto della società, [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

I funzionari dell'Agenzia delle entrate avevano riferito che [OSCURATO:PERSONA] non si era dimostrato in grado di comprendere le operazioni economiche condotte dalla società e la distrazione a lui addebitata era una di queste, consistendo nell'esito di una complessa operazione finanziaria.

I dipendenti della società avevano riferito che [OSCURATO:PERSONA] seguiva solo la parte tecnica, andando a visitare i cantieri.

Gli amministratori di fatto erano stati la [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduta) ed i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], compagno della coimputata [OSCURATO:PERSONA] che era stata la beneficiaria della distrazione.

Il teste Battilomo, l'impiegato amministrativo che si occupava degli appalti, aveva riferito che tale settore era interamente sovrainteso da [OSCURATO:PERSONA] e che, nella sede della stessa, [OSCURATO:PERSONA] non disponeva neppure di una stanza o di una scrivania.

La stessa holding di controllo della fallita era riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA].

Lo stipendio del ricorrente era identico a quello del coimputato (di euro 3.000 mensili). [OSCURATO:PERSONA] firmava gli atti sociali solo come atti da lui dovuti.

E non aveva contribuito in alcun modo alla ricordata condotta di bancarotta.

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 42 e 43 cod. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.Il ricorrente aveva assunto il ruolo di amministratore della società solo formalmente e non era stato individuato alcun elemento di prova che dimostrasse che costui avesse concretamente compiuto atti di gestione della stessa.

Né era stata dimostrata la sua volontà di contribuire alle condotte materiali contestategli.

2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 114 e 133 cod. pen., ed il vizio di motivazione in ordine alla misura della pena ed al mancato riconoscimento del concorso di minima entità.

Quanto sopra illustrato rendeva, comunque, evidente, come il contributo fornito dal ricorrente alla condotta dei coimputati fosse stato di minima importanza e ciò avrebbe imposto sia il riconoscimento dell'attenuante invocata, sia la riduzione della pena al minimo edittale.

3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], articola undici motivi.

3.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza impugnata e di quella del Tribunale ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c), 179 e 180 cod. proc. pen., per l'omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio.

L'imputato, infatti, aveva dichiarato il proprio domicilio in Napoli via Falcomatà

44. Nel decreto che dispone il giudizio il suo recapito era stato indicato in Napoli, via Falcomatà ma al civico 33.

L'ufficiale giudiziario aveva giustificato la conseguente omessa notifica affermando l'inesistenza del civico 33 ed il decreto era stato così consegnato al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod. proc. pen. (e non ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis codice di rito: vd.

Sez U. n. 28451 del 2011).

La Corte d'appello aveva rigettato l'eccezione formulata anche nel gravame di merito affermando che si era trattato solo di una mera irregolarità di notifica, irregolarità che era stata sanata con la comunicazione del decreto al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc..

Una soluzione, quella della Corte d'appello, certamente errata in diritto posto che cozzava con quanto affermato dalla sentenza Sez.

U. n. 58120/2017 che aveva precisato come la notifica al difensore (anche se di fiducia), anziché al domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, concreta un'ipotesi a nullità assoluta (ancorchè a regime intermedio), con esclusione, pertanto, anche della possibilità di applicare il disposto dell'art. 157, comma 8 bis, del codice di rito.

I precedenti giurisprudenziali citati dalla Corte di merito erano inconferenti perché relativi ad ipotesi diverse: ad una dichiarazione di domicilio successiva alla avvenuta notifica e ad una eccezione sollevata per la prima volta in cassazione.3.2.

Con il secondo ed il quarto motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 191 e 526, comma 1 bis, cod. proc. pen., 111 Cost. e 6, comma 3 lett. d), Convenzione EDU, in riferimento all'utilizzo delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ruolo, del [OSCURATO:PERSONA], di amministratore di fatto della fallita.

La Corte di merito aveva affermato come le dichiarazioni di coloro che vengono escussi dal curatore fallimentare non sono soggette alla disciplina dettata dell'art. 63 cod. pen., così da doversene dichiarare l'inutilizzabilità se non assunte con le garanzie ivi previste.

Tale interpretazione confligge però con il diritto all'equo processo stabilito dall'art. 6 della Convenzione EDU, che impone che, all'imputato, sia consentito esaminare le persone che abbiano reso dichiarazioni a suo carico.

La Corte di cassazione (n. 3885/2014 e 13060/2017), poi, aveva affermato l'utilizzabilità delle dichiarazioni rilasciata al curatore contra alios solo quando la parte non ne avesse chiesto l'escussione.

E sul punto la difesa [OSCURATO:PERSONA] in prime cure aveva chiesto: "esame dei testi di cui alla propria lista; esame imputato; controesame ...

".

Ed il Tribunale aveva ammesso l'esame di "tutti gli imputati".

La difesa poi aveva chiesto l'esame del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. con l'atto di appello.

Doveva poi ricordarsi come le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non fossero state neppure assunte dal curatore ma solo riportate in una mail, di posta telematica ordinaria, in risposta ai quesiti avanzati dal curatore stesso, priva di sottoscrizione.

3.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in riferimento alla mancata risposta della Corte ad uno specifico motivo di appello, in ordine alle deposizioni testimoniali poste a fondamento del ruolo, di amministratore di fatto, del prevenuto.

Si trattava del portato dichiarativo dei testi Bonaurio, Marabelli, Ardito e Parascandola.

Sulle cui censure la Corte si era limitata a richiamare quanto affermato dal primo giudice.

E si ripetevano così le considerazioni critiche sulla loro attendibilità e sul contenuto stesso del loro narrato, posto che tutti costoro avevano anche riferito del ruolo preminente ricoperto dall'amministratore di diritto, [OSCURATO:PERSONA].

3.4. Con il quinto motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione al ruolo di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA], collegato a quello del ricorrente.Si era supposto che [OSCURATO:PERSONA], priva di patrimonio e reddito proprio, e che tuttavia possedeva 1'80 % delle quote della holding, fosse solo una prestanome del ricorrente ma questa, invece, aveva ricoperto un ruolo non marginale nell'attività della società, detenendo anche partecipazioni in una finanziaria e possedendo altri immobili e così disponendo di un patrimonio proprio.

3.5. Con il sesto ed il settimo motivo denunciava il vizio di motivazione ancora sulla prova del ruolo di amministratore di fatto del prevenuto.

L'ipotizzato amministratore di facciata, [OSCURATO:PERSONA], operava nella società, tanto che vi era presente anche il padre ed era titolare anche di un'altra impresa di costruzioni.

Ed anche la madre del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ne era stata l'amministratore di fatto, così come la Borgia.

3.6. Con l'ottavo, nono, decimo ed undicesimo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 216 legge fall., ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi della bancarotta riparata.

Vero è che Borgia aveva inizialmente offerto alla società il solo usufrutto dell'immobile, avendone ceduto ad altri la nuda proprietà, ma tale cessione era stata poi revocata, come si evince dall'atto del 22 luglio 2009.

In tale atto si era dato conto dello scioglimento del precedente contratto, di cessione della nuda proprietà, del precedente 3 giugno 2009.

E la Borgia aveva posto a disposizione del fallimento l'intero cespite (Cass. nn. 25214/2020 e 4790/2015).

Lo stesso Tribunale aveva dato conto del fatto che, con atto del 5 marzo 2010, era stato stipulato un contratto preliminare che prevedeva la cessione del cespite al fallimento (la Borgia aveva affidato procura irrevocabile ai Commissari giudiziali del concordato, allora in corso, di procedere alla vendita dell'immobile), atto di cui si era negata, ingiustamente, la produzione.

La circostanza che poi non ne fosse seguito il trasferimento non aveva rilievo potendo questo essere richiesto anche dalla curatela.

Non si era poi tenuto conto delle ragioni esposte dal consulente di parte circa l'intestazione dell'immobile alla Borgia, motivata da ragioni fiscali e che avevano infatti comportato un notevole risparmio.

4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], articola dieci motivi di ricorso.

4.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione e la violazione di norma processuale in relazione alla ritenuta responsabilità della Borgia.Questa era stata descritta come la compagna di [OSCURATO:PERSONA] e non come imprenditrice in proprio come in realtà era.

E ciò senza alcun concreto elemento di prova.

Si era poi omesso di considerare che il credito dalla stessa vantato nei confronti della fallita, di euro 269.00, era reale tanto che, dal relativo capo di imputazione, la prevenuta era stata assolta.

Così che l'affermazione della Corte costituiva un'evidente violazione del giudicato.

Si trattava di un errore essenziale quantomeno sul piano dell'elemento soggettivo del reato.

Borgia era socia della fallita e socia maggioritaria della controllante e, in tale veste, aveva partecipato agli aumenti di capitale ed aveva versato somme ingenti a titolo di finanziamento della società.

4.2. Gli ulteriori motivi lamentano tutti la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi della bancarotta riparata.

Si era già precisato, nell'atto di appello, che la nuda proprietà dell'immobile oggetto della presunta distrazione, in un primo tempo ceduta dalla Borgia, era stata poi alla medesima retrocessa.

Nell'atto notarile del 22 luglio 2009 si era dato atto che la nuda proprietà era rientrata nella disponibilità della ricorrente (essendosi risolta per mutuo consenso la cessione della stessa avvenuta il 3 giugno 2009, un atto che non era stato mai acquisito).

Con tale atto notarile, in cui si era stipulato un contratto preliminare, la società fallita aveva acquisito il titolo per recuperare l'immobile e l'amministratore [OSCURATO:PERSONA] era stato immesso nel suo possesso.

L'inerzia del [OSCURATO:PERSONA] nello stipulare il contratto definitivo non poteva essere addebitata alla Borgia.

In epoca successiva, il 5 marzo 2010, Borgia aveva conferito ai commissari giudiziali del concordato preventivo la procura a vendere, con l'autorizzazione del giudice delegato.

Un atto di cui la Corte non aveva ammesso la produzione.

Irrilevante era il fatto, valorizzato dalla Corte, che i commissari non avessero proceduto alla vendita del bene perché la banca mutuataria aveva già deciso di avvalersi dell'ipoteca accesa sullo stesso.

Anche considerando che il curatore aveva affermato che il pignoramento dell'immobile ad opera della banca era avvenuto solo nel 2016 e, quindi, anni dopo la dichiarazione di fallimento.

La trascrizione pregiudizievole per i diritti del fallimento era stata, invece, un'altra: la domanda giudiziale di Unicredit relativa alla simulazione da parte della Borgia del contratto preliminare di prestazione in luogo di adempimento del 22 luglio 2009.Al più l'intera operazione non poteva essere solo considerata come manifestamente imprudente avendo, appunto, la banca provveduto ad iscrivere un'ipoteca sull'immobile.

Lo stesso curatore aveva affermato che l'acquisizione dell'immobile non sarebbe stato di vantaggio alla procedura perché avrebbe trascinato con sé il debito verso la banca.

5. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] inviava una memoria con la quale al primo punto, sotto la veste della questione inerente la "bancarotta riparata", si argomentava sull'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi, originari, della ritenuta bancarotta per distrazione e, al secondo punto, si prospettava la derubricazione della medesima condotta nell'ipotesi della bancarotta preferenziale punita ai sensi dell'art. 216, comma 3, legge fall.. [OSCURATO:PERSONA] Il solo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] merita accoglimento, per l'assorbente ragione che si illustrerà.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono, invece, infondati.

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato in relazione al primo motivo, l'eccezione di nullità degli atti a seguito del mancato riconoscimento del suo legittimo impedimento a comparire alle udienze celebrate davanti alla Corte di appello il 29 aprile ed il 24 maggio 2022.

In relazione all'udienza del 29 aprile 2022, infatti, il difensore dell'imputato aveva inviato, il precedente 26 aprile, una mail, per pec, in cui aveva formulato istanza di rinvio dell'udienza perché il suo assistito si trovava ristretto in detenzione domiciliare (perché il competente Tribunale di sorveglianza non aveva accolto la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena).

Il Presidente del collegio aveva annotato, in calce all'istanza, il 27 aprile 2022, che l'imputato era gravato dall' "onere di fare richiesta all' A.G. competente in ordine alla misura detentiva dell'allontanamento dal luogo di dimora coatta per presenziare all'udienza laddove intenda presenziare".

Sostanzialmente così richiamando il dettato dell'art. 22 disp att. cod. proc. pen. che, appunto, dispone che "quando una persona .. in stato di detenzione domiciliare deve comparire per ragioni di giustizia davanti all'autorità giudiziaria, .. il magistrato di sorveglianza ... autorizza l'allontanamento dal luogo .. di detenzione per il tempo strettamente necessario".All'udienza del 29 aprile, pur dando atto dello stato di detenzione, per altra causa, del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello non operava il già richiesto rinvio.

1.1. Così procedendo, però, la Corte aveva disatteso i principi di diritto formulati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza Costantino (n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Rv. 282806).

In tale pronuncia, infatti, si era precisato, nella massima, che "la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso", aggiungendo, in motivazione, che: - il complesso delle disposizioni costituzionali e convenzionali richiamate, alla luce dei principi elaborati dalla Corte Edu e dalle Sezioni Unite di questa Corte, consente di affermare la centralità del diritto dell'imputato di partecipare al processo e di individuare le rigorose condizioni cui è subordinata la celebrazione del giudizio in assenza nella: a) certezza della conoscenza del processo, della data e de/luogo fissati per il suo svolgimento; b) inequivocità della rinuncia a comparire nel giorno fissato; - sulla base di tali principi si può concludere che il procedimento in assenza, la cui disciplina costituisce il necessario punto di equilibrio tra pretesa della tutela punitiva statuale ed esigenza di garantire il diritto dell'imputato alla partecipazione al suo processo, è legittimo solo qualora vi sia certezza della conoscenza dell'accusa, della data e delle possibilità di accesso all'udienza da parte dell'imputato e vi sia stato a cura del giudice, inoltre, un rigoroso e non equivoco accertamento della volontà dell'interessato di sottrarsi al procedimento; in caso contrario il giudice deve disporre la sua traduzione al processo. - la conoscenza da parte del giudicante della presenza di una limitazione alla libertà, imposta da altra autorità giudiziaria, su cui sia possibile intervenire, non può essere pretermessa; - in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare .. incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante; - la difforme interpretazione si fonda sul disconoscimento della natura assoluta dell'impedimento, in quanto superabile da una manifestazione di interesse da parte dell'imputato, ma omette di considerare che tale attività, sicuramente possibile, non è però imposta dalla legge, che non pone a carico dell'imputato, citato in condizioni di libertà, e ristretto per altra causa, di attivarsi presso il giudice della cautela, o il magistrato di sorveglianza competente sulla restrizione in atto; - né, argomenti contrari all'assunto che qui si accredita possono essere tratti dal disposto dell'art. 22 disp. att. cod. proc. pen.

Il comma 1 di tale disposizione disciplina, invero, il potere del giudice della cautela di autorizzare l'imputato sottoposto a misura coercitiva a comparire, con mezzi propri, per ragioni di giustizia, dinanzi alla autorità giudiziaria, rendendo evidente che detto potere autorizzatorío è riconosciuto, di regola, per l'appunto al giudice che quella misura ha imposto, anche se la comparizione si prefiguri dinanzi ad autorità giudiziaria diversa da questa.

Una simile disposizione non impone, tuttavia, di ritenere che per la comparizione dinanzi all'autorità giudiziaria diversa da quella della cautela l'indagato o imputato necessiti imprescindibilmente della suddetta autorizzazione.

Questa non è, cioè, condizione necessaria per la comparizione dell'imputato al proprio processo per causa diversa.

Sicché è improprio evocare il suddetto precetto per condizionare la presenza dell'interessato al processo alla autorizzazione del giudice che gli aveva imposto la misura: da attivare, dunque, allo scopo, ad opera dell'imputato. ..

In conclusione, l'art. 22 citato per nulla incide sul potere-dovere del giudice che procede di disporre, quando l'atto è dovuto, la traduzione dell'imputato dinanzi a sé.

Ed anzi espressamente Io menziona." In altri e riassuntivi termini, le Sezioni unite hanno precisato che l'impedimento a comparire, per essere l'imputato detenuto anche se per altra causa, è assoluto e può essere superato solo dalla inequivoca volontà del medesimo che si proceda in sua assenza, non essendo questi onerato da alcun altro adempimento (se non, appunto, quello di portare a conoscenza del giudice procedente il suo stato di restrizione), come procedere alla richiesta prevista art.22 disp. att. cod. proc. pen., per la persona ristretta in detenzione domiciliare, di allontanarsi dal medesimo luogo.

1.2. Se ne deduce che la Corte d'appello, all'udienza del 29 aprile 2022, ma anche a quella successiva del 24 maggio 2022, mancando del tutto ogni espressa rinuncia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] a comparire, posta a conoscenza del suo stato di detenzione, avrebbe dovuto provvedere, anche d'ufficio, al rinvio delle stesse o alla traduzione del medesimo.

Dall'assenza di tali adempimenti deriva la nullità degli atti compiuti e, di conseguenza, la nullità della sentenza impugnata, tempestivamente eccepita con l'atto di ricorso per cassazione.La sentenza va pertanto annullata, senza rinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per tale pregiudiziale ed assorbente motivo.

E' appena il caso di sottolineare come i reati ascritti al prevenuto si prescriveranno solo (a causa dei periodi di sospensione del termine indicato sulla copertina del fascicolo di questa Corte per un totale di giorni 556) il 5 giugno 2024 (salvo il riconoscimento della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., oggetto della contestazione supplettiva).

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come si è detto, è infondato.

2.1. E', innanzitutto, inammissibile l'eccezione di nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio (e di tutti i conseguenti atti, ivi comprese le due sentenze di merito), oggetto del primo motivo di ricorso, perché tardivamente proposta.

La nullità in questione, infatti, attiene alla irregolare notifica dell'atto, perfezionatasi presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nonostante non fosse emersa l'inidoneità del domicilio dichiarato dall'imputato, posto che la si era, per errore, tentata in un indirizzo diverso (nel numero civico, il 33 invece del 44, di via Falcomatà, in Napoli) da quello indicato dal [OSCURATO:PERSONA].

Si era pertanto incorsi in una nullità di carattere generale a regime intermedio come si precisa anche nella pronuncia delle Sezioni unite, Tuppi (n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271771), laddove, appunto si afferma, in motivazione, che: "In caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell'imputato (e, quindi, proprio nell'ipotesi di cui al presente processo in cui vi era stata dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato) la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impediti ve della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato".

Né poteva ritenersi che la nullità in cui si era incorsi fosse di carattere generale ma assoluta, posto che la notifica al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non poteva dirsi inidonea a consentire la conoscenza dell'atto al medesimo (Sez. 2, Sentenza n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv. 268431), proprio in virtù dell'instaurato rapporto fiduciario.

Così, ai sensi dell'art. 180 codice di rito, la relativa eccezione non poteva "più essere rilevat(a) né dedott(a) dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si (è) verificat(a) nel giudizio, dopo la deliberazione del grado successivo".Resta, pertanto, da risolvere la questione del momento processuale in cui la descritta nullità è intervenuta, se nel giudizio o in un momento a questo antecedente.

Anche su tale questione sono intervenute le Sezioni unite, con la sentenza Scibè (n. 22242 del 27/01/2011) che, seppure in relazione all'ipotesi (analoga) del decreto di citazione in appello, avevano affermato che il termine ultimo di deducibilità della nullità (di carattere generale ed a regime intermedio) derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, considerando che tale nullità afferisce ad un momento che precede il "giudizio".

Così che l'eccezione di nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere sollevata prima della pronuncia della sentenza del Tribunale e non, come era invece avvenuto, solo con l'atto di appello (come emerge dalle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza del Tribunale in cui tale questione non era stata posta).

2.2. Il secondo ed il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla utilizzabilità delle dichiarazioni contra alios inviata da [OSCURATO:PERSONA] tramite mail al curatore, è inammissibile per una pluralità di ragioni.

Innanzitutto, perché la censura - volta a dimostrare che, in dibattimento, si era richiesto l'esame del coimputato - si fonda su una inesatta ricostruzione delle scansioni processuali.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] - si legge nel relativo verbale di udienza - aveva richiesto soltanto l'esame dei testi della propria lista, l'esame dell'imputato (e, quindi, del [OSCURATO:PERSONA] stesso) ed il "controesame (non genericamente, come si afferma in ricorso per dedurne che si era richiesto anche l'esame dei coimputati, oltre a quello dei testi delle altre liste presentate) ma proprio e solo dei " .. testi altre parti, come per legge", con la conseguente esclusione di ogni istanza circa l'esame o il controesame degli imputati.

Così che non può affatto invocarsi quella giurisprudenza di questa Corte che ha precisato come, solo nel caso in cui l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l'esame del coimputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33

I. fall., è utilizzabile quale prova a carico dell'imputato (Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, Corrieri, Rv. 270599).

Né assume alcun rilievo la richiesta dell'esame del [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di appello ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., non rivestendo l'istanza il necessario carattere di novità.In secondo luogo, l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non è accompagnata dalla necessaria prova di resistenza del residuo compendio probatorio, visto che si è costantemente affermato che la sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul "dictum" del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sè ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento (Sez.

U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216249 e più di recente Sez. 6, n. 1255 del 28/11/2013, dep. 2014, Pandolfi, Rv. 258007).

Orbene, nella complessiva argomentazione della Corte d'appello, spesa sul ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della fallita, convergono, con le indicazioni del [OSCURATO:PERSONA], anche le deposizioni dei testi più sopra indicati (e di cui si tratterà anche più avanti) e ad esse si unisce anche la considerazione, di indubbio valore logico, della struttura complessiva del gruppo societario in cui la società fallita era inserita (il cui utilizzo strumentale è ben illustrato anche nelle condotte di bancarotta impropria, per cui prosegue, in prime cure, il processo nei confronti dell'imputato) certamente riconducibile al nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA].

Tutti elementi di prova che rendono il contributo dichiarativo del [OSCURATO:PERSONA] a carico del [OSCURATO:PERSONA] nient'affatto decisivo.

2.3. Il terzo, il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], spesi tutti sulla prova del suo ruolo di amministratore di fatto della fallita sono inammissibili sia perché interamente versati in fatto, a fronte di una motivazione della Corte di merito sul punto priva di manifeste aporie logiche, sia perché manifestamente infondati.

I testi escussi in dibattimento - Bonaurio, Marabelli, Ardito e Parascandola - hanno concordemente riferito sul ruolo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] in azienda, come era stato ampiamente dimostrato dal Tribunale (da pagina 14 della sentenza di prime cure), seguendo un percorso che la Corte territoriale aveva fatto proprio.

Si era, innanzitutto, osservato come gli altri protagonisti della complessiva vicenda fossero al [OSCURATO:PERSONA] strettamente legati, essendo [OSCURATO:PERSONA] la sua compagna, madre di suo figlio (e beneficiaria della distrazione consumata), ed essendo [OSCURATO:PERSONA] un suo stretto collaboratore ed amministratore di questa e di altre società del gruppo, che, peraltro, egli, [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe potuto amministrare di diritto essendogli state applicate, a partire dal 2008, le pene accessorie interdittive fallimentari.

A ciò si era aggiunto il fatto che egli si era presentato ai commissari giudiziali, una volta ammesso il concordato preventivo/ che presto era però sfociato nella dichiarazione di dissesto, come un procuratore della società.

Il teste Ardito, un dipendente della fallita, aveva riferito come [OSCURATO:PERSONA], da cui provenivano le direttive (pur ricevute anche da [OSCURATO:PERSONA]), gli era stato indicato, dal suo diretto superiore in azienda, come il rappresentante della "proprietà" della società (nonostante egli non possedesse, formalmente, alcuna quota della medesima e della controllante) e come il "direttore generale" e, quindi, anche il vertice operativo della stessa.

Marabelli, a capo di una diversa realtà produttiva, aveva riferito come [OSCURATO:PERSONA] gli si fosse presentato come l'amministratore ed il direttore di [OSCURATO:SOCIETA] che, in tale qualità, gli aveva fatto una proposta d'affari (un subappalto) pur da lui rifiutata.

Bonaurio, capo operaio della fallita, aveva ricordato come, per lui, [OSCURATO:PERSONA] fosse il "proprietario" della società e [OSCURATO:PERSONA] solo l'altro titolare.

Un proprietario operativo visto che visitava i cantieri.

Concludeva poi affermando che, recandosi in ufficio per prendere le direttive, "mi sono reso così conto che le decisioni importanti per l'azienda le prendeva [OSCURATO:PERSONA], nel senso che aveva più voce in capitolo di [OSCURATO:PERSONA], anche se [OSCURATO:PERSONA] era l'amministratore".

Parascandola, che per [OSCURATO:SOCIETA] . si occupava di uno dei vari cantieri, aveva riferito che le questioni inerenti al contratto di lavoro le aveva discusse con [OSCURATO:PERSONA] e che anche questi, oltre a [OSCURATO:PERSONA], partecipava agli incontri con gli enti pubblici committenti e che, infine, egli prendeva direttive, indifferentemente da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Da tali deposizioni emerge evidente il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] a capo della società, congruente, del resto, come si è già osservato, con l'inserimento della stessa nel gruppo di imprese gestite dalla sua famiglia (prima dal padre del [OSCURATO:PERSONA] e poi dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo).

Si noti poi come i testi avessero concordemente riferito del ruolo di gestione della società ricoperto sia da [OSCURATO:PERSONA] sia da [OSCURATO:PERSONA], del tutto omettendo di citare la compagna e la madre del [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si pretenderebbe, a torto, avere conteso al primo il ruolo di amministratore di fatto della fallita.

Risulta pertanto dimostrato il ruolo apicale di fatto, ritenuto dai giudici del merito, del [OSCURATO:PERSONA] nella amministrazione della fallita, tenendo anche conto di quanto affermato da questa Corte sul punto: in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497), funzioni che, nell'odierno caso di specie, vanno individuate nel pieno inserimento del prevenuto nel processo decisionale interno della società anche in posizione preminente rispetto all'amministratore di diritto (pur non rivestendo quest'ultimo, come si è visto, la mera veste di prestanome).

2.4. Gli ultimi quattro motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] (dall'ottavo all'undicesimo) attengono al mancato riconoscimento dell'ipotesi della "bancarotta riparata".

Gli stessi vanno trattati insieme ai motivi di ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA] (dal secondo al decimo) in cui si spendono plurimi argomenti, più sopra riassunti, in ordine alla medesima questione.

Entrambi i ricorrenti assumono che concreterebbe l'ipotesi della "bancarotta riparata", di creazione giurisprudenziale, la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] che - pur non avendo ceduto l'immobile acquistato pagandolo, in buona parte, con il mutuo contratto dalla fallita - aveva stipulato dei contratti preliminari prima con l'amministratore [OSCURATO:PERSONA] e poi con i commissari del concordato preventivo, pur non tradottosi in un contratto definitivo (anche per decisione degli organi fallimentari).

2.4.1. Sul punto, in diritto, si vogliono qui ricordare alcuni arresti giurisprudenziali.

Si è detto che: - la bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicchè è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922); - la bancarotta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione (Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, dep. 2016, Budola, Rv. 266025);- in tema di bancarotta riparata, per determinare l'insussistenza della materialità del reato, l'attività di segno contrario che annulla la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento o del decreto che ammette il concordato preventivo, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza (Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, Mollica, Rv. 265903); - la bancarotta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno.

Sussistono, pertanto, gli estremi della bancarotta per distrazione, e non quelli della bancarotta "riparata", qualora l'attività restitutoria o riparatoria sia posta in essere in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento per iniziativa del curatore (Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261347).

Se ne deduce che la "riparazione" che elimina il danno provocato dalla precedente distrazione, così elidendone la rilevanza penale, debba essere completa ed effettiva (94' che il relativo onere della prova incomba su chi la invochi) e debba avvenire prima della pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento, ed anche in epoca precedente all'ammissione della società alla diversa procedura concorsuale del concordato preventivo, posto che, anche in questo caso, già era divenuto attuale il pregiudizio per i creditori, dovendo gli stessi sacrificare parte (i chirografari anche sino all'80%) del loro credito.

Nell'odierno caso concreto nulla di tutto ciò si era, però, verificato: - nessuna somma di denaro, o bene equivalente, [OSCURATO:PERSONA] (e tantomeno [OSCURATO:PERSONA]) aveva conferito a [OSCURATO:SOCIETA] a riparazione del danno cagionato con la distrazione contestata (distrazione che, peraltro, era consistita non nel mancato acquisto dell'immobile che era stato, invece, intestato alla Borgia, perché questo non era mai entrato nel patrimonio della società, ma nell'accensione del mutuo utilizzato per versarne il corrispettivo); né tale somma poteva consistere in quella, pari a meno di 300.000 euro (così costituente un ristoro del tutto parziale rispetto agli impegni finanziari assunti con il mutuo) che Borgia vanterebbe come credito ma che, come tale, non è stata neppure riconosciuta dagli organi del fallimento; - del tutto irrilevanti, al fine scriminante della "riparazione", erano stati i tentativi di cessione agli organi, del concordato e fallimentari, perché questa andava effettuata in data anteriore all'inizio delle procedure concorsuali (tanto che, parallelamente, la già citata sentenza n. 50289/2015, chiarisce, anche come la distrazione consumata in epoca successiva alla ammissione al concordato preventivo deve considerarsi post e non pre fallimentare); - l'unico tentativo in termini era stato fatto con il primo contratto preliminare, stipulato fra la società, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], pacificamente inadempiuto da entrambi i contraenti.

Tutte le ulteriori considerazioni, argomentate nei ricorsi, sono pertanto del tutto inconferenti.

A quanto testè osservato, deve poi aggiungersi che, come si è già notato, la distrazione consumata dagli imputati non era relativa all'intestazione del bene immobile (che risulta peraltro abitativo e quindi di nessun interesse per la società) ma quella conseguente alla sottrazione dei mezzi finanziari, rientranti nel patrimonio sociale, determinata dall'accensione e dal pagamento delle rate del mutuo.

Ne deriva che non era certo obbligata la strada della "riparazione" mediante il trasferimento dell'immobile (con la conseguenza che la sua pretesa impossibilità non poteva andare a detrimento di chi intendeva realizzarla) ma ben si sarebbe potuto - e dovuto qualora si fosse inteso ripristinare il patrimonio della società - versare l'equivalente della somma distratta in contanti, o conferendo altri beni (liberi da vincoli che ne annullassero il valore), prima dell'ammissione al concordato e della declaratoria di fallimento.

Come, invece, non si era neppure tentato.

Tutti i motivi sulla "bancarotta riparata" non meritano pertanto accoglimento.

2.5. Gli argomenti spesi dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] nelle "note di udienza" (inviate prima dell'udienza stessa), sulla configurabilità degli elementi, oggettivo e soggettivo, del delitto di bancarotta e sulla derubricazione del fatto nel delitto di bancarotta preferenziale sono inammissibili, sia perché non proposti con i motivi di appello, e quindi ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sia perché - in quanto tardivi - non hanno attinenza alcuna con i motivi dell'originario ricorso (centrati, i primi, come si è visto, solo sulla "bancarotta riparata" e sul ruolo di amministratore di fatto dell'imputato), sia perché, come memoria presentata prima dell'udienza, risultano essere stati tardivamente trasmessi (il giorno prima della stessa).

Peraltro sono anche manifestamente infondati, risultando, in riferimento al contestato delitto di bancarotta, del tutto evidente come l'accensione del mutuo per l'acquisto di un bene intestato a soggetto diverso costituisse un concreto pericolo per la salvaguardia dei diritti dei creditori della società.

E come, sul piano soggettivo, tale condotta fosse stata attuata nella piena consapevolezza (del [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della fallita e compagno della beneficiata, e della Borgia che si trovava a possedere un immobile, di particolare pregio, senza averne versato il prezzo) di depauperare il patrimonio della società a danno dei creditori.

Quanto alla invocata derubricazione - nell'ipotesi della bancarotta preferenziale - non se ne comprende il senso posto che il credito vantato dalla Borgia, oltre a coprire solo una parte della somma distratta, non era stato neppure riconosciuto come tale, come si è già osservato riportando le dichiarazioni dei curatori dagli organi fallimentari (né può dedursene la sussistenza dalla mera irrilevanza penale di tale posta, come dichiarata dal Tribunale).

3. Resta, così, da esaminare, quanto al ricorso Borgia, soltanto il primo motivo, che è inammissibile per la sua incomprensibilità.

Non è dato, infatti, comprendere quale rilevanza possa avere il fatto che Borgia fosse una reale imprenditrice e non la mera compagna di [OSCURATO:PERSONA] e la beneficiata della distrazione, anche considerando il fatto che, di questo suo ruolo, nonostante ella possedesse una piccola quota nella fallita e la quota maggioritaria nella controllante, nulla era emerso.

Nessuno dei testi aveva fatto il minimo accenno ad una sua compartecipazione alla gestione della fallita.

Così che risulta priva di manifesti vizi logici la conferma della sua condanna per la consumata distraz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e alle note trasmesse a mezzo PEC il 15/06/2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 maggio 2022, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, dichiarava la nullità della contestazione supplettiva (e del collegato capo B della rubrica) nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] e ne rideterminava la pena, per il residuo delitto di cui al capo A, ad anni 3 e mesi 8 di reclusione; rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] (per i capi A e B in quest'ultimo compresa la condotta contestata in via supplettiva) in anni 3 e mesi 4 di reclusione e concedeva a [OSCURATO:PERSONA] (dichiarata responsabile del solo delitto sub A) il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Ai tre imputati risultano pertanto, in questa fase, contestati i seguenti delitti: - al capo A, a tutti, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (consumato mediante la stipula di un contratto di mutuo acceso per l'acquisto di un immobile che era stato intestato a [OSCURATO:PERSONA], legata affettivamente al [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico e poi liquidatore della fallita [OSCURATO:SOCIETA] . Costruzioni (il cui fallimento era stato dichiarato con sentenza del 27 maggio 2010), [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della stessa, Borgia quale concorrente esterna (beneficiaria della distrazione, socia maggioritaria della controllante e socia minoritaria della fallita); - al capo B, ora a carico del solo [OSCURATO:PERSONA], il reato di bancarotta impropria, per avere cagionato, nelle qualità indicate, il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] mediante le operazioni dolose consistite: 1) nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti (per opere effettuate nel cantiere Meridiana della collegata [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]) per le quali l'Agenzia delle entrate aveva chiesto un recupero di euro 727.630,15; 2) per avere gestito una serie di società collegate alla fallita, emettendo, le stesse, reciprocamente fatture per operazioni inesistenti, al fine di bilanciare le posizioni debitorie dell'IVA, trasferire somme di denaro, mostrare fatturati superiori ai reali; - nella contestazione supplettiva, ora a carico del solo [OSCURATO:PERSONA], sempre nelle qualità di cui sopra, ancora il reato di bancarotta impropria (aggravato ai sensi dell'art. 219, comma 1, legge fall.), per avere cagionato il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. omettendo sistematicamente di pagare i debiti contributivi ed erariali per un ammontare complessivo di quasi 17 milioni di euro, in linea capitale (e di oltre 30 milioni di euro, considerando interessi e sanzioni), pari ad oltre la metà del complessivo stato passivo. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello e per quanto qui di interesse, la Corte di merito osservava quanto segue.1.1.1. Innanzitutto, ricordava le circostanze utili alla ricostruzione della costituzione e della operatività della società. La fallita [OSCURATO:SOCIETA] - costituita nell'ottobre 2004 (pur se esistente, ma non operante, dal 1998 come srl) ma divenuta operativa solo a partire dal novembre 2006 - era controllata al 99 % dalla [OSCURATO:SOCIETA] holding (le cui quote erano all'80 °AD di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA], il quale dal febbraio 2008 era gravato da una condanna per bancarotta con le conseguenti pene accessorie interdittive, e al 20 % di [OSCURATO:PERSONA]) e all'i °h dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. Amministratore di diritto della spa (ed ancor prima, a partire dal 24 gennaio 2003, della srl) era sempre rimasto [OSCURATO:PERSONA], divenutone anche, dal dicembre 2009, il liquidatore. La controllante [OSCURATO:PERSONA] srl era stata anch'essa amministrata da [OSCURATO:PERSONA] fino al 14 marzo 2007 e, da quella data, da [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], coimputata nell'odierno processo ma prosciolta per il suo intervenuto decesso. 1.1.2. Quanto alla condotta di bancarotta distrattiva, la Corte ricordava che, acquistato il 31 maggio 2017 da [OSCURATO:PERSONA] l'immobile indicato in imputazione (un appartamento di 7,5 vani in Napoli, via discesa Gaiola n. 3) per il corrispettivo di euro 1.300.000 (e, quindi, un immobile di particolare pregio), ben 1.100.000 del prezzo pattuito era stato versato grazie al contratto di mutuo che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva stipulato con la Banca di Roma, contratto garantito dall'ipoteca che Borgia aveva iscritto sul medesimo immobile. La condotta distrattiva era pertanto certa: la fallita aveva contratto un debito per l'acquisto di un bene altrui. Tanto da doversi discutere della sola, invocata, ipotesi della "bancarotta riparata". Ipotesi che il mancato trasferimento dell'immobile, da parte di [OSCURATO:PERSONA], alla spa fallita escludeva, né potevano considerarsi esaustivi a tal fine il contratto preliminare stipulato fra Borgia e [OSCURATO:SOCIETA] . due anni più tardi, il 22 luglio 2009 - in cui peraltro si era riconosciuto che l'intero prezzo (e non la sola somma mutuata) era stato versato dalla società - perché mai tradotto (entro il termine del 31 dicembre 2009) in un contratto definitivo. Il 21 dicembre 2009 l'assemblea dei soci poneva la società in liquidazione e nominava liquidatore [OSCURATO:PERSONA] che autorizzava a presentare istanza di concordato preventivo.Il concordato veniva ammesso il 28 gennaio 2010. I commissari, il 14 aprile 2010, depositavano una relazione, ad esito della quale il Tribunale fallimentare revocava il concordato e dichiarava il fallimento della società. Neppure al nuovo contratto preliminare, stipulato il 5 marzo 2010 fra Borgia ed i commissari giudiziali, era poi seguito un contratto definitivo. 1.1.3. Quanto alle ragioni immediate del dissesto, ed alla prova, pertanto, del delitto di bancarotta impropria, le stesse risiedevano nella verifica fiscale compiuta dell'Agenzia delle entrate in cui si era rilevato (come contestato nell'imputazione sub B) un'articolata frode - di cui erano parti la fallita ed altre società facenti capo al [OSCURATO:PERSONA] - consistita nell'emissione e nell'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. 1.1.4. Quanto, invece, alle eccezioni processuali sollevate dagli appellanti, la Corte di merito riteneva fondata solo quella inerente alla nullità della contestazione supplettiva elevata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in quanto la stessa, in sua assenza, non gli era stata ritualmente comunicata. Riteneva invece infondata l'eccezione di nullità della citazione a giudizio del prevenuto (e della conseguente dichiarazione di assenza). Riconosceva che la notifica del decreto che dispone il giudizio era stata tentata in un recapito diverso da quello dell'imputato (era errato il numero civico) ma ricordava che si era poi proceduto alla notifica presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. Ritenendo che la nullità dovesse considerarsi solo a regime intermedio (Cass.n. 50389/2019), dato che sarebbe divenuta assoluta solo quando fosse risultata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (come non era stato, nel caso di specie, avendo partecipato alla prima udienza ed alle successive il difensore di fiducia e citava, a conferma del proprio giudizio gli arresti Sez. U. n. 58120/2017, Cass. 48260/2016 e 29677/2014), concludeva, appunto, per l'infondatezza dell'eccezione. Quanto alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni, contro [OSCURATO:PERSONA], rese al curatore dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], ricordava, la Corte, che le stesse non erano soggette alle garanzie previste dall'art. 63 del codice di rito (Cass. nn. 12338/2018, e 38431/2019) e se ne poteva così tenere conto ai fini della prova. 1.1.5. In ordine alle responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], la Corte osservava come i testi escussi in dibattimento (oltre al coimputato [OSCURATO:PERSONA]) avessero esaustivamente chiarito il ruolo di amministratore di fatto assunto dal medesimo nella gestione della società, nel corso dell'amministrazione di diritto di [OSCURATO:PERSONA] (che, comunque, non era stato un mero prestanome). Quanto alle responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], la Corte rilevava, innanzitutto, come nell'atto di appello non fossero state mosse censure in ordine alla materialità degli addebiti (di bancarotta patrimoniale ed impropria). Le doglianze erano, invece, relative al ruolo rivestito dal ricorrente nella società, assumendo che lo stesso fosse un mero prestanome del [OSCURATO:PERSONA]. Un ruolo che, invece, non era stato affatto tale, sia considerando l'attività concreta del prevenuto, quale amministratore prima e liquidatore poi, sia per avere egli sottoscritto tutti gli atti rilevanti per l'operatività della società. [OSCURATO:PERSONA], poi, era a perfetta conoscenza dei, precedenti ed attuali, guai giudiziari del [OSCURATO:PERSONA], che gli avevano comportato anche dei periodi di detenzione. Era l'intestatario di una quota della fallita ed era stato amministratore, fino al 2007, anche della controllante. Aveva ricoperto analoghe cariche in altre società del gruppo che faceva capo a [OSCURATO:PERSONA]. Aveva, infine, fornito il proprio indispensabile contributo nella vicenda della intestazione del bene immobile alla Borgia, il cui prezzo era stato corrisposto dalla società ed era stato certamente consapevole, quanto alla bancarotta impropria, del sistematico inadempimento degli oneri fiscali. Quanto alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], la stessa non era solo la compagna del [OSCURATO:PERSONA] e la madre di suo figlio, ma era anche la titolare delle ricordate quote societarie, nella fallita e, ancor più, nella controllante. E si era ben guardata dal dare effettivo adempimento ai plurimi contratti preliminari di cessione dell'immobile, acquistato con il denaro della società, alla stessa. 2. Hanno proposto ricorso tutti gli indicati imputati, a mezzo dei rispettivi difensori. 2.1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], articola quattro motivi. 2.1.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c), 179, 420 ter e 420 quater cod. proc. pen., per il mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell'imputato da parte della Corte di appello e per non averne disposto la traduzione. Con istanza di rinvio, del 26 aprile 2022, il difensore aveva chiesto alla Corte il differimento dell'udienza del 29 aprile 2022, per consentire all'imputato di presenziarvi. Aveva allegato all'istanza il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso con il quale era stata disposta la detenzione domiciliare del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte aveva rigettato l'istanza di differimento dell'udienza perché non risultava che l'imputato avesse avanzato richiesta scritta all'autorità giudiziaria competente sul suo stato detentivo. Così che l'udienza del 29 aprile 2022 si era celebrata in sua assenza, nonostante si fosse dato atto della persistente detenzione domiciliare. Ed altrettanto era avvenuto alla successiva udienza del 24 maggio 2022 (quando era stata pronunciata la sentenza). Non si era pertanto riconosciuto l'impedimento, del tutto legittimo, dell'imputato, tempestivamente comunicato al giudice procedente. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA], in concorso con l'amministratore di fatto della società, [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. I funzionari dell'Agenzia delle entrate avevano riferito che [OSCURATO:PERSONA] non si era dimostrato in grado di comprendere le operazioni economiche condotte dalla società e la distrazione a lui addebitata era una di queste, consistendo nell'esito di una complessa operazione finanziaria. I dipendenti della società avevano riferito che [OSCURATO:PERSONA] seguiva solo la parte tecnica, andando a visitare i cantieri. Gli amministratori di fatto erano stati la [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduta) ed i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], compagno della coimputata [OSCURATO:PERSONA] che era stata la beneficiaria della distrazione. Il teste Battilomo, l'impiegato amministrativo che si occupava degli appalti, aveva riferito che tale settore era interamente sovrainteso da [OSCURATO:PERSONA] e che, nella sede della stessa, [OSCURATO:PERSONA] non disponeva neppure di una stanza o di una scrivania. La stessa holding di controllo della fallita era riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Lo stipendio del ricorrente era identico a quello del coimputato (di euro 3.000 mensili). [OSCURATO:PERSONA] firmava gli atti sociali solo come atti da lui dovuti. E non aveva contribuito in alcun modo alla ricordata condotta di bancarotta. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 42 e 43 cod. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.Il ricorrente aveva assunto il ruolo di amministratore della società solo formalmente e non era stato individuato alcun elemento di prova che dimostrasse che costui avesse concretamente compiuto atti di gestione della stessa. Né era stata dimostrata la sua volontà di contribuire alle condotte materiali contestategli. 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 114 e 133 cod. pen., ed il vizio di motivazione in ordine alla misura della pena ed al mancato riconoscimento del concorso di minima entità. Quanto sopra illustrato rendeva, comunque, evidente, come il contributo fornito dal ricorrente alla condotta dei coimputati fosse stato di minima importanza e ciò avrebbe imposto sia il riconoscimento dell'attenuante invocata, sia la riduzione della pena al minimo edittale. 3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], articola undici motivi. 3.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza impugnata e di quella del Tribunale ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c), 179 e 180 cod. proc. pen., per l'omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio. L'imputato, infatti, aveva dichiarato il proprio domicilio in Napoli via Falcomatà 44. Nel decreto che dispone il giudizio il suo recapito era stato indicato in Napoli, via Falcomatà ma al civico 33. L'ufficiale giudiziario aveva giustificato la conseguente omessa notifica affermando l'inesistenza del civico 33 ed il decreto era stato così consegnato al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod. proc. pen. (e non ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis codice di rito: vd. Sez U. n. 28451 del 2011). La Corte d'appello aveva rigettato l'eccezione formulata anche nel gravame di merito affermando che si era trattato solo di una mera irregolarità di notifica, irregolarità che era stata sanata con la comunicazione del decreto al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc.. Una soluzione, quella della Corte d'appello, certamente errata in diritto posto che cozzava con quanto affermato dalla sentenza Sez. U. n. 58120/2017 che aveva precisato come la notifica al difensore (anche se di fiducia), anziché al domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, concreta un'ipotesi a nullità assoluta (ancorchè a regime intermedio), con esclusione, pertanto, anche della possibilità di applicare il disposto dell'art. 157, comma 8 bis, del codice di rito. I precedenti giurisprudenziali citati dalla Corte di merito erano inconferenti perché relativi ad ipotesi diverse: ad una dichiarazione di domicilio successiva alla avvenuta notifica e ad una eccezione sollevata per la prima volta in cassazione.3.2. Con il secondo ed il quarto motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 191 e 526, comma 1 bis, cod. proc. pen., 111 Cost. e 6, comma 3 lett. d), Convenzione EDU, in riferimento all'utilizzo delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ruolo, del [OSCURATO:PERSONA], di amministratore di fatto della fallita. La Corte di merito aveva affermato come le dichiarazioni di coloro che vengono escussi dal curatore fallimentare non sono soggette alla disciplina dettata dell'art. 63 cod. pen., così da doversene dichiarare l'inutilizzabilità se non assunte con le garanzie ivi previste. Tale interpretazione confligge però con il diritto all'equo processo stabilito dall'art. 6 della Convenzione EDU, che impone che, all'imputato, sia consentito esaminare le persone che abbiano reso dichiarazioni a suo carico. La Corte di cassazione (n. 3885/2014 e 13060/2017), poi, aveva affermato l'utilizzabilità delle dichiarazioni rilasciata al curatore contra alios solo quando la parte non ne avesse chiesto l'escussione. E sul punto la difesa [OSCURATO:PERSONA] in prime cure aveva chiesto: "esame dei testi di cui alla propria lista; esame imputato; controesame ... ". Ed il Tribunale aveva ammesso l'esame di "tutti gli imputati". La difesa poi aveva chiesto l'esame del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. con l'atto di appello. Doveva poi ricordarsi come le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non fossero state neppure assunte dal curatore ma solo riportate in una mail, di posta telematica ordinaria, in risposta ai quesiti avanzati dal curatore stesso, priva di sottoscrizione. 3.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in riferimento alla mancata risposta della Corte ad uno specifico motivo di appello, in ordine alle deposizioni testimoniali poste a fondamento del ruolo, di amministratore di fatto, del prevenuto. Si trattava del portato dichiarativo dei testi Bonaurio, Marabelli, Ardito e Parascandola. Sulle cui censure la Corte si era limitata a richiamare quanto affermato dal primo giudice. E si ripetevano così le considerazioni critiche sulla loro attendibilità e sul contenuto stesso del loro narrato, posto che tutti costoro avevano anche riferito del ruolo preminente ricoperto dall'amministratore di diritto, [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Con il quinto motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione al ruolo di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA], collegato a quello del ricorrente.Si era supposto che [OSCURATO:PERSONA], priva di patrimonio e reddito proprio, e che tuttavia possedeva 1'80 % delle quote della holding, fosse solo una prestanome del ricorrente ma questa, invece, aveva ricoperto un ruolo non marginale nell'attività della società, detenendo anche partecipazioni in una finanziaria e possedendo altri immobili e così disponendo di un patrimonio proprio. 3.5. Con il sesto ed il settimo motivo denunciava il vizio di motivazione ancora sulla prova del ruolo di amministratore di fatto del prevenuto. L'ipotizzato amministratore di facciata, [OSCURATO:PERSONA], operava nella società, tanto che vi era presente anche il padre ed era titolare anche di un'altra impresa di costruzioni. Ed anche la madre del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ne era stata l'amministratore di fatto, così come la Borgia. 3.6. Con l'ottavo, nono, decimo ed undicesimo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 216 legge fall., ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi della bancarotta riparata. Vero è che Borgia aveva inizialmente offerto alla società il solo usufrutto dell'immobile, avendone ceduto ad altri la nuda proprietà, ma tale cessione era stata poi revocata, come si evince dall'atto del 22 luglio 2009. In tale atto si era dato conto dello scioglimento del precedente contratto, di cessione della nuda proprietà, del precedente 3 giugno 2009. E la Borgia aveva posto a disposizione del fallimento l'intero cespite (Cass. nn. 25214/2020 e 4790/2015). Lo stesso Tribunale aveva dato conto del fatto che, con atto del 5 marzo 2010, era stato stipulato un contratto preliminare che prevedeva la cessione del cespite al fallimento (la Borgia aveva affidato procura irrevocabile ai Commissari giudiziali del concordato, allora in corso, di procedere alla vendita dell'immobile), atto di cui si era negata, ingiustamente, la produzione. La circostanza che poi non ne fosse seguito il trasferimento non aveva rilievo potendo questo essere richiesto anche dalla curatela. Non si era poi tenuto conto delle ragioni esposte dal consulente di parte circa l'intestazione dell'immobile alla Borgia, motivata da ragioni fiscali e che avevano infatti comportato un notevole risparmio. 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], articola dieci motivi di ricorso. 4.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione e la violazione di norma processuale in relazione alla ritenuta responsabilità della Borgia.Questa era stata descritta come la compagna di [OSCURATO:PERSONA] e non come imprenditrice in proprio come in realtà era. E ciò senza alcun concreto elemento di prova. Si era poi omesso di considerare che il credito dalla stessa vantato nei confronti della fallita, di euro 269.00, era reale tanto che, dal relativo capo di imputazione, la prevenuta era stata assolta. Così che l'affermazione della Corte costituiva un'evidente violazione del giudicato. Si trattava di un errore essenziale quantomeno sul piano dell'elemento soggettivo del reato. Borgia era socia della fallita e socia maggioritaria della controllante e, in tale veste, aveva partecipato agli aumenti di capitale ed aveva versato somme ingenti a titolo di finanziamento della società. 4.2. Gli ulteriori motivi lamentano tutti la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi della bancarotta riparata. Si era già precisato, nell'atto di appello, che la nuda proprietà dell'immobile oggetto della presunta distrazione, in un primo tempo ceduta dalla Borgia, era stata poi alla medesima retrocessa. Nell'atto notarile del 22 luglio 2009 si era dato atto che la nuda proprietà era rientrata nella disponibilità della ricorrente (essendosi risolta per mutuo consenso la cessione della stessa avvenuta il 3 giugno 2009, un atto che non era stato mai acquisito). Con tale atto notarile, in cui si era stipulato un contratto preliminare, la società fallita aveva acquisito il titolo per recuperare l'immobile e l'amministratore [OSCURATO:PERSONA] era stato immesso nel suo possesso. L'inerzia del [OSCURATO:PERSONA] nello stipulare il contratto definitivo non poteva essere addebitata alla Borgia. In epoca successiva, il 5 marzo 2010, Borgia aveva conferito ai commissari giudiziali del concordato preventivo la procura a vendere, con l'autorizzazione del giudice delegato. Un atto di cui la Corte non aveva ammesso la produzione. Irrilevante era il fatto, valorizzato dalla Corte, che i commissari non avessero proceduto alla vendita del bene perché la banca mutuataria aveva già deciso di avvalersi dell'ipoteca accesa sullo stesso. Anche considerando che il curatore aveva affermato che il pignoramento dell'immobile ad opera della banca era avvenuto solo nel 2016 e, quindi, anni dopo la dichiarazione di fallimento. La trascrizione pregiudizievole per i diritti del fallimento era stata, invece, un'altra: la domanda giudiziale di Unicredit relativa alla simulazione da parte della Borgia del contratto preliminare di prestazione in luogo di adempimento del 22 luglio 2009.Al più l'intera operazione non poteva essere solo considerata come manifestamente imprudente avendo, appunto, la banca provveduto ad iscrivere un'ipoteca sull'immobile. Lo stesso curatore aveva affermato che l'acquisizione dell'immobile non sarebbe stato di vantaggio alla procedura perché avrebbe trascinato con sé il debito verso la banca. 5. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] inviava una memoria con la quale al primo punto, sotto la veste della questione inerente la "bancarotta riparata", si argomentava sull'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi, originari, della ritenuta bancarotta per distrazione e, al secondo punto, si prospettava la derubricazione della medesima condotta nell'ipotesi della bancarotta preferenziale punita ai sensi dell'art. 216, comma 3, legge fall.. [OSCURATO:PERSONA] Il solo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] merita accoglimento, per l'assorbente ragione che si illustrerà. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono, invece, infondati. 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato in relazione al primo motivo, l'eccezione di nullità degli atti a seguito del mancato riconoscimento del suo legittimo impedimento a comparire alle udienze celebrate davanti alla Corte di appello il 29 aprile ed il 24 maggio 2022. In relazione all'udienza del 29 aprile 2022, infatti, il difensore dell'imputato aveva inviato, il precedente 26 aprile, una mail, per pec, in cui aveva formulato istanza di rinvio dell'udienza perché il suo assistito si trovava ristretto in detenzione domiciliare (perché il competente Tribunale di sorveglianza non aveva accolto la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena). Il Presidente del collegio aveva annotato, in calce all'istanza, il 27 aprile 2022, che l'imputato era gravato dall' "onere di fare richiesta all' A.G. competente in ordine alla misura detentiva dell'allontanamento dal luogo di dimora coatta per presenziare all'udienza laddove intenda presenziare". Sostanzialmente così richiamando il dettato dell'art. 22 disp att. cod. proc. pen. che, appunto, dispone che "quando una persona .. in stato di detenzione domiciliare deve comparire per ragioni di giustizia davanti all'autorità giudiziaria, .. il magistrato di sorveglianza ... autorizza l'allontanamento dal luogo .. di detenzione per il tempo strettamente necessario".All'udienza del 29 aprile, pur dando atto dello stato di detenzione, per altra causa, del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello non operava il già richiesto rinvio. 1.1. Così procedendo, però, la Corte aveva disatteso i principi di diritto formulati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza Costantino (n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Rv. 282806). In tale pronuncia, infatti, si era precisato, nella massima, che "la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso", aggiungendo, in motivazione, che: - il complesso delle disposizioni costituzionali e convenzionali richiamate, alla luce dei principi elaborati dalla Corte Edu e dalle Sezioni Unite di questa Corte, consente di affermare la centralità del diritto dell'imputato di partecipare al processo e di individuare le rigorose condizioni cui è subordinata la celebrazione del giudizio in assenza nella: a) certezza della conoscenza del processo, della data e de/luogo fissati per il suo svolgimento; b) inequivocità della rinuncia a comparire nel giorno fissato; - sulla base di tali principi si può concludere che il procedimento in assenza, la cui disciplina costituisce il necessario punto di equilibrio tra pretesa della tutela punitiva statuale ed esigenza di garantire il diritto dell'imputato alla partecipazione al suo processo, è legittimo solo qualora vi sia certezza della conoscenza dell'accusa, della data e delle possibilità di accesso all'udienza da parte dell'imputato e vi sia stato a cura del giudice, inoltre, un rigoroso e non equivoco accertamento della volontà dell'interessato di sottrarsi al procedimento; in caso contrario il giudice deve disporre la sua traduzione al processo. - la conoscenza da parte del giudicante della presenza di una limitazione alla libertà, imposta da altra autorità giudiziaria, su cui sia possibile intervenire, non può essere pretermessa; - in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare .. incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante; - la difforme interpretazione si fonda sul disconoscimento della natura assoluta dell'impedimento, in quanto superabile da una manifestazione di interesse da parte dell'imputato, ma omette di considerare che tale attività, sicuramente possibile, non è però imposta dalla legge, che non pone a carico dell'imputato, citato in condizioni di libertà, e ristretto per altra causa, di attivarsi presso il giudice della cautela, o il magistrato di sorveglianza competente sulla restrizione in atto; - né, argomenti contrari all'assunto che qui si accredita possono essere tratti dal disposto dell'art. 22 disp. att. cod. proc. pen. Il comma 1 di tale disposizione disciplina, invero, il potere del giudice della cautela di autorizzare l'imputato sottoposto a misura coercitiva a comparire, con mezzi propri, per ragioni di giustizia, dinanzi alla autorità giudiziaria, rendendo evidente che detto potere autorizzatorío è riconosciuto, di regola, per l'appunto al giudice che quella misura ha imposto, anche se la comparizione si prefiguri dinanzi ad autorità giudiziaria diversa da questa. Una simile disposizione non impone, tuttavia, di ritenere che per la comparizione dinanzi all'autorità giudiziaria diversa da quella della cautela l'indagato o imputato necessiti imprescindibilmente della suddetta autorizzazione. Questa non è, cioè, condizione necessaria per la comparizione dell'imputato al proprio processo per causa diversa. Sicché è improprio evocare il suddetto precetto per condizionare la presenza dell'interessato al processo alla autorizzazione del giudice che gli aveva imposto la misura: da attivare, dunque, allo scopo, ad opera dell'imputato. .. In conclusione, l'art. 22 citato per nulla incide sul potere-dovere del giudice che procede di disporre, quando l'atto è dovuto, la traduzione dell'imputato dinanzi a sé. Ed anzi espressamente Io menziona." In altri e riassuntivi termini, le Sezioni unite hanno precisato che l'impedimento a comparire, per essere l'imputato detenuto anche se per altra causa, è assoluto e può essere superato solo dalla inequivoca volontà del medesimo che si proceda in sua assenza, non essendo questi onerato da alcun altro adempimento (se non, appunto, quello di portare a conoscenza del giudice procedente il suo stato di restrizione), come procedere alla richiesta prevista art.22 disp. att. cod. proc. pen., per la persona ristretta in detenzione domiciliare, di allontanarsi dal medesimo luogo. 1.2. Se ne deduce che la Corte d'appello, all'udienza del 29 aprile 2022, ma anche a quella successiva del 24 maggio 2022, mancando del tutto ogni espressa rinuncia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] a comparire, posta a conoscenza del suo stato di detenzione, avrebbe dovuto provvedere, anche d'ufficio, al rinvio delle stesse o alla traduzione del medesimo. Dall'assenza di tali adempimenti deriva la nullità degli atti compiuti e, di conseguenza, la nullità della sentenza impugnata, tempestivamente eccepita con l'atto di ricorso per cassazione.La sentenza va pertanto annullata, senza rinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per tale pregiudiziale ed assorbente motivo. E' appena il caso di sottolineare come i reati ascritti al prevenuto si prescriveranno solo (a causa dei periodi di sospensione del termine indicato sulla copertina del fascicolo di questa Corte per un totale di giorni 556) il 5 giugno 2024 (salvo il riconoscimento della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., oggetto della contestazione supplettiva). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come si è detto, è infondato. 2.1. E', innanzitutto, inammissibile l'eccezione di nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio (e di tutti i conseguenti atti, ivi comprese le due sentenze di merito), oggetto del primo motivo di ricorso, perché tardivamente proposta. La nullità in questione, infatti, attiene alla irregolare notifica dell'atto, perfezionatasi presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nonostante non fosse emersa l'inidoneità del domicilio dichiarato dall'imputato, posto che la si era, per errore, tentata in un indirizzo diverso (nel numero civico, il 33 invece del 44, di via Falcomatà, in Napoli) da quello indicato dal [OSCURATO:PERSONA]. Si era pertanto incorsi in una nullità di carattere generale a regime intermedio come si precisa anche nella pronuncia delle Sezioni unite, Tuppi (n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271771), laddove, appunto si afferma, in motivazione, che: "In caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell'imputato (e, quindi, proprio nell'ipotesi di cui al presente processo in cui vi era stata dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato) la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impediti ve della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato". Né poteva ritenersi che la nullità in cui si era incorsi fosse di carattere generale ma assoluta, posto che la notifica al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non poteva dirsi inidonea a consentire la conoscenza dell'atto al medesimo (Sez. 2, Sentenza n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv. 268431), proprio in virtù dell'instaurato rapporto fiduciario. Così, ai sensi dell'art. 180 codice di rito, la relativa eccezione non poteva "più essere rilevat(a) né dedott(a) dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si (è) verificat(a) nel giudizio, dopo la deliberazione del grado successivo".Resta, pertanto, da risolvere la questione del momento processuale in cui la descritta nullità è intervenuta, se nel giudizio o in un momento a questo antecedente. Anche su tale questione sono intervenute le Sezioni unite, con la sentenza Scibè (n. 22242 del 27/01/2011) che, seppure in relazione all'ipotesi (analoga) del decreto di citazione in appello, avevano affermato che il termine ultimo di deducibilità della nullità (di carattere generale ed a regime intermedio) derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, considerando che tale nullità afferisce ad un momento che precede il "giudizio". Così che l'eccezione di nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere sollevata prima della pronuncia della sentenza del Tribunale e non, come era invece avvenuto, solo con l'atto di appello (come emerge dalle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza del Tribunale in cui tale questione non era stata posta). 2.2. Il secondo ed il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla utilizzabilità delle dichiarazioni contra alios inviata da [OSCURATO:PERSONA] tramite mail al curatore, è inammissibile per una pluralità di ragioni. Innanzitutto, perché la censura - volta a dimostrare che, in dibattimento, si era richiesto l'esame del coimputato - si fonda su una inesatta ricostruzione delle scansioni processuali. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] - si legge nel relativo verbale di udienza - aveva richiesto soltanto l'esame dei testi della propria lista, l'esame dell'imputato (e, quindi, del [OSCURATO:PERSONA] stesso) ed il "controesame (non genericamente, come si afferma in ricorso per dedurne che si era richiesto anche l'esame dei coimputati, oltre a quello dei testi delle altre liste presentate) ma proprio e solo dei " .. testi altre parti, come per legge", con la conseguente esclusione di ogni istanza circa l'esame o il controesame degli imputati. Così che non può affatto invocarsi quella giurisprudenza di questa Corte che ha precisato come, solo nel caso in cui l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l'esame del coimputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 I. fall., è utilizzabile quale prova a carico dell'imputato (Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, Corrieri, Rv. 270599). Né assume alcun rilievo la richiesta dell'esame del [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di appello ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., non rivestendo l'istanza il necessario carattere di novità.In secondo luogo, l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non è accompagnata dalla necessaria prova di resistenza del residuo compendio probatorio, visto che si è costantemente affermato che la sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul "dictum" del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sè ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216249 e più di recente Sez. 6, n. 1255 del 28/11/2013, dep. 2014, Pandolfi, Rv. 258007). Orbene, nella complessiva argomentazione della Corte d'appello, spesa sul ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della fallita, convergono, con le indicazioni del [OSCURATO:PERSONA], anche le deposizioni dei testi più sopra indicati (e di cui si tratterà anche più avanti) e ad esse si unisce anche la considerazione, di indubbio valore logico, della struttura complessiva del gruppo societario in cui la società fallita era inserita (il cui utilizzo strumentale è ben illustrato anche nelle condotte di bancarotta impropria, per cui prosegue, in prime cure, il processo nei confronti dell'imputato) certamente riconducibile al nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA]. Tutti elementi di prova che rendono il contributo dichiarativo del [OSCURATO:PERSONA] a carico del [OSCURATO:PERSONA] nient'affatto decisivo. 2.3. Il terzo, il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], spesi tutti sulla prova del suo ruolo di amministratore di fatto della fallita sono inammissibili sia perché interamente versati in fatto, a fronte di una motivazione della Corte di merito sul punto priva di manifeste aporie logiche, sia perché manifestamente infondati. I testi escussi in dibattimento - Bonaurio, Marabelli, Ardito e Parascandola - hanno concordemente riferito sul ruolo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] in azienda, come era stato ampiamente dimostrato dal Tribunale (da pagina 14 della sentenza di prime cure), seguendo un percorso che la Corte territoriale aveva fatto proprio. Si era, innanzitutto, osservato come gli altri protagonisti della complessiva vicenda fossero al [OSCURATO:PERSONA] strettamente legati, essendo [OSCURATO:PERSONA] la sua compagna, madre di suo figlio (e beneficiaria della distrazione consumata), ed essendo [OSCURATO:PERSONA] un suo stretto collaboratore ed amministratore di questa e di altre società del gruppo, che, peraltro, egli, [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe potuto amministrare di diritto essendogli state applicate, a partire dal 2008, le pene accessorie interdittive fallimentari. A ciò si era aggiunto il fatto che egli si era presentato ai commissari giudiziali, una volta ammesso il concordato preventivo/ che presto era però sfociato nella dichiarazione di dissesto, come un procuratore della società. Il teste Ardito, un dipendente della fallita, aveva riferito come [OSCURATO:PERSONA], da cui provenivano le direttive (pur ricevute anche da [OSCURATO:PERSONA]), gli era stato indicato, dal suo diretto superiore in azienda, come il rappresentante della "proprietà" della società (nonostante egli non possedesse, formalmente, alcuna quota della medesima e della controllante) e come il "direttore generale" e, quindi, anche il vertice operativo della stessa. Marabelli, a capo di una diversa realtà produttiva, aveva riferito come [OSCURATO:PERSONA] gli si fosse presentato come l'amministratore ed il direttore di [OSCURATO:SOCIETA] che, in tale qualità, gli aveva fatto una proposta d'affari (un subappalto) pur da lui rifiutata. Bonaurio, capo operaio della fallita, aveva ricordato come, per lui, [OSCURATO:PERSONA] fosse il "proprietario" della società e [OSCURATO:PERSONA] solo l'altro titolare. Un proprietario operativo visto che visitava i cantieri. Concludeva poi affermando che, recandosi in ufficio per prendere le direttive, "mi sono reso così conto che le decisioni importanti per l'azienda le prendeva [OSCURATO:PERSONA], nel senso che aveva più voce in capitolo di [OSCURATO:PERSONA], anche se [OSCURATO:PERSONA] era l'amministratore". Parascandola, che per [OSCURATO:SOCIETA] . si occupava di uno dei vari cantieri, aveva riferito che le questioni inerenti al contratto di lavoro le aveva discusse con [OSCURATO:PERSONA] e che anche questi, oltre a [OSCURATO:PERSONA], partecipava agli incontri con gli enti pubblici committenti e che, infine, egli prendeva direttive, indifferentemente da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Da tali deposizioni emerge evidente il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] a capo della società, congruente, del resto, come si è già osservato, con l'inserimento della stessa nel gruppo di imprese gestite dalla sua famiglia (prima dal padre del [OSCURATO:PERSONA] e poi dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo). Si noti poi come i testi avessero concordemente riferito del ruolo di gestione della società ricoperto sia da [OSCURATO:PERSONA] sia da [OSCURATO:PERSONA], del tutto omettendo di citare la compagna e la madre del [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si pretenderebbe, a torto, avere conteso al primo il ruolo di amministratore di fatto della fallita. Risulta pertanto dimostrato il ruolo apicale di fatto, ritenuto dai giudici del merito, del [OSCURATO:PERSONA] nella amministrazione della fallita, tenendo anche conto di quanto affermato da questa Corte sul punto: in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497), funzioni che, nell'odierno caso di specie, vanno individuate nel pieno inserimento del prevenuto nel processo decisionale interno della società anche in posizione preminente rispetto all'amministratore di diritto (pur non rivestendo quest'ultimo, come si è visto, la mera veste di prestanome). 2.4. Gli ultimi quattro motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] (dall'ottavo all'undicesimo) attengono al mancato riconoscimento dell'ipotesi della "bancarotta riparata". Gli stessi vanno trattati insieme ai motivi di ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA] (dal secondo al decimo) in cui si spendono plurimi argomenti, più sopra riassunti, in ordine alla medesima questione. Entrambi i ricorrenti assumono che concreterebbe l'ipotesi della "bancarotta riparata", di creazione giurisprudenziale, la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] che - pur non avendo ceduto l'immobile acquistato pagandolo, in buona parte, con il mutuo contratto dalla fallita - aveva stipulato dei contratti preliminari prima con l'amministratore [OSCURATO:PERSONA] e poi con i commissari del concordato preventivo, pur non tradottosi in un contratto definitivo (anche per decisione degli organi fallimentari). 2.4.1. Sul punto, in diritto, si vogliono qui ricordare alcuni arresti giurisprudenziali. Si è detto che: - la bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicchè è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922); - la bancarotta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione (Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, dep. 2016, Budola, Rv. 266025);- in tema di bancarotta riparata, per determinare l'insussistenza della materialità del reato, l'attività di segno contrario che annulla la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento o del decreto che ammette il concordato preventivo, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza (Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, Mollica, Rv. 265903); - la bancarotta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno. Sussistono, pertanto, gli estremi della bancarotta per distrazione, e non quelli della bancarotta "riparata", qualora l'attività restitutoria o riparatoria sia posta in essere in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento per iniziativa del curatore (Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261347). Se ne deduce che la "riparazione" che elimina il danno provocato dalla precedente distrazione, così elidendone la rilevanza penale, debba essere completa ed effettiva (94' che il relativo onere della prova incomba su chi la invochi) e debba avvenire prima della pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento, ed anche in epoca precedente all'ammissione della società alla diversa procedura concorsuale del concordato preventivo, posto che, anche in questo caso, già era divenuto attuale il pregiudizio per i creditori, dovendo gli stessi sacrificare parte (i chirografari anche sino all'80%) del loro credito. Nell'odierno caso concreto nulla di tutto ciò si era, però, verificato: - nessuna somma di denaro, o bene equivalente, [OSCURATO:PERSONA] (e tantomeno [OSCURATO:PERSONA]) aveva conferito a [OSCURATO:SOCIETA] a riparazione del danno cagionato con la distrazione contestata (distrazione che, peraltro, era consistita non nel mancato acquisto dell'immobile che era stato, invece, intestato alla Borgia, perché questo non era mai entrato nel patrimonio della società, ma nell'accensione del mutuo utilizzato per versarne il corrispettivo); né tale somma poteva consistere in quella, pari a meno di 300.000 euro (così costituente un ristoro del tutto parziale rispetto agli impegni finanziari assunti con il mutuo) che Borgia vanterebbe come credito ma che, come tale, non è stata neppure riconosciuta dagli organi del fallimento; - del tutto irrilevanti, al fine scriminante della "riparazione", erano stati i tentativi di cessione agli organi, del concordato e fallimentari, perché questa andava effettuata in data anteriore all'inizio delle procedure concorsuali (tanto che, parallelamente, la già citata sentenza n. 50289/2015, chiarisce, anche come la distrazione consumata in epoca successiva alla ammissione al concordato preventivo deve considerarsi post e non pre fallimentare); - l'unico tentativo in termini era stato fatto con il primo contratto preliminare, stipulato fra la società, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], pacificamente inadempiuto da entrambi i contraenti. Tutte le ulteriori considerazioni, argomentate nei ricorsi, sono pertanto del tutto inconferenti. A quanto testè osservato, deve poi aggiungersi che, come si è già notato, la distrazione consumata dagli imputati non era relativa all'intestazione del bene immobile (che risulta peraltro abitativo e quindi di nessun interesse per la società) ma quella conseguente alla sottrazione dei mezzi finanziari, rientranti nel patrimonio sociale, determinata dall'accensione e dal pagamento delle rate del mutuo. Ne deriva che non era certo obbligata la strada della "riparazione" mediante il trasferimento dell'immobile (con la conseguenza che la sua pretesa impossibilità non poteva andare a detrimento di chi intendeva realizzarla) ma ben si sarebbe potuto - e dovuto qualora si fosse inteso ripristinare il patrimonio della società - versare l'equivalente della somma distratta in contanti, o conferendo altri beni (liberi da vincoli che ne annullassero il valore), prima dell'ammissione al concordato e della declaratoria di fallimento. Come, invece, non si era neppure tentato. Tutti i motivi sulla "bancarotta riparata" non meritano pertanto accoglimento. 2.5. Gli argomenti spesi dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] nelle "note di udienza" (inviate prima dell'udienza stessa), sulla configurabilità degli elementi, oggettivo e soggettivo, del delitto di bancarotta e sulla derubricazione del fatto nel delitto di bancarotta preferenziale sono inammissibili, sia perché non proposti con i motivi di appello, e quindi ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sia perché - in quanto tardivi - non hanno attinenza alcuna con i motivi dell'originario ricorso (centrati, i primi, come si è visto, solo sulla "bancarotta riparata" e sul ruolo di amministratore di fatto dell'imputato), sia perché, come memoria presentata prima dell'udienza, risultano essere stati tardivamente trasmessi (il giorno prima della stessa). Peraltro sono anche manifestamente infondati, risultando, in riferimento al contestato delitto di bancarotta, del tutto evidente come l'accensione del mutuo per l'acquisto di un bene intestato a soggetto diverso costituisse un concreto pericolo per la salvaguardia dei diritti dei creditori della società. E come, sul piano soggettivo, tale condotta fosse stata attuata nella piena consapevolezza (del [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della fallita e compagno della beneficiata, e della Borgia che si trovava a possedere un immobile, di particolare pregio, senza averne versato il prezzo) di depauperare il patrimonio della società a danno dei creditori. Quanto alla invocata derubricazione - nell'ipotesi della bancarotta preferenziale - non se ne comprende il senso posto che il credito vantato dalla Borgia, oltre a coprire solo una parte della somma distratta, non era stato neppure riconosciuto come tale, come si è già osservato riportando le dichiarazioni dei curatori dagli organi fallimentari (né può dedursene la sussistenza dalla mera irrilevanza penale di tale posta, come dichiarata dal Tribunale). 3. Resta, così, da esaminare, quanto al ricorso Borgia, soltanto il primo motivo, che è inammissibile per la sua incomprensibilità. Non è dato, infatti, comprendere quale rilevanza possa avere il fatto che Borgia fosse una reale imprenditrice e non la mera compagna di [OSCURATO:PERSONA] e la beneficiata della distrazione, anche considerando il fatto che, di questo suo ruolo, nonostante ella possedesse una piccola quota nella fallita e la quota maggioritaria nella controllante, nulla era emerso. Nessuno dei testi aveva fatto il minimo accenno ad una sua compartecipazione alla gestione della fallita. Così che risulta priva di manifesti vizi logici la conferma della sua condanna per la consumata distraz
Sentenza Cassazione n. 32629/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris