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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 4 settembre 2025

Cassazione n. 24540/2025

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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) sul ricorso RGN 8691/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]’ ([OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]’UNIVERSITA’ [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimati – Visto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, iscritto al RGN 8691/2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la Sanità ([OSCURATO:SOCIETA].) nell’ambito del procedimento cautelare ante causam n. 3919/2025 pendente davanti al Tribunale di Napoli-Sezione Imprese; F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 8691/2025 Numero sezionale 71/2025 Numero di raccolta generale 24540/2025 Data pubblicazione 04/09/2025 rilevato che, ricevuta in data 18 giugno 2025 rituale comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il difensore della ricorrente, con atto depositato il 26 giugno, ha soltanto “aderito alla proposta di definizione del giudizio ex art. 380 bis c.p.c.”, non manifestando rituale rinuncia al ricorso ex art.390 c.p.c. anche in assenza di mandato speciale a tal fine (che non si desume dalla procura in calce al ricorso); considerato, tuttavia, che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente; considerato che non occorre provvedere al regolamento delle spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 3.000,00, per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Roma, 4 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) sul ricorso RGN 8691/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]’ ([OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]’UNIVERSITA’ [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimati – Visto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, iscritto al RGN 8691/2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la Sanità ([OSCURATO:SOCIETA].) nell’ambito del procedimento cautelare ante causam n. 3919/2025 pendente davanti al Tribunale di Napoli-Sezione Imprese; F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 8691/2025 Numero sezionale 71/2025 Numero di raccolta generale 24540/2025 Data pubblicazione 04/09/2025 rilevato che, ricevuta in data 18 giugno 2025 rituale comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il difensore della ricorrente, con atto depositato il 26 giugno, ha soltanto “aderito alla proposta di definizione del giudizio ex art. 380 bis c.p.c.”, non manifestando rituale rinuncia al ricorso ex art.390 c.p.c. anche in assenza di mandato speciale a tal fine (che non si desume dalla procura in calce al ricorso); considerato, tuttavia, che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente; considerato che non occorre provvedere al regolamento delle spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 3.000,00, per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 4 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2
Sentenza Cassazione n. 24540/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris