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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19551/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10562/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ercole, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Arcione, n. 71 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv.

F abio Micali, elettivamente domiciliati in Roma, via Archimede, n. 122 -controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Roma n. 6217 /201 9 , pubblicata in data16 ottobre 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa

1. [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] de Etica nos Negòcios, associazione fondata e diretta dal primo convenuto, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente della società Agip do Brasil (società controllata da [OSCURATO:SOCIETA].) - attinto da licenziamento alcuni anni prima– il quale, in data 19 ottobre 2009, richiamando il codice etico Eni, aveva inviato all’indirizzo d i posta elettronica dell’amministratore delegato della società attrice, [OSCURATO:PERSONA], e, per conoscenza, ad una pluralità di soggetti ed istituzioni comunicazioni che l’attrice considerava lesive della propria immagine.

L’attrice precisò che non era stata posta in essere in danno del dipendente alcuna ritorsione, né alcuna violazione dei principi consacrati nel [OSCURATO:PERSONA], tanto che il licenziamento era stato confermato perché ritenuto pienamente legittimo nelle competenti sedi giudiziarie brasiliane; aggiunse che, con due successive e-mail del 23 novembre 2009 e del 25 novembre 2009, aventi rispettivamente ad oggetto ‹‹Il silenzio dell’Eni››e ‹‹[OSCURATO:PERSONA]: Quale la finalità››, il convenuto aveva portato a conoscenza di numerosi destinatari la missiva del 19 ottobre 2009, affermando testualmente: ‹‹L’Eni appartiene all’insieme delle aziende che curano la [OSCURATO:PERSONA], la Sostenibilità e l’Etica d’Impresa come un mero strumento di marketing per ingrandire la sua reputazione corporativa e mantenere dietro le quinte tutti i mali, illegalità e azioni antitetiche del suo vero carattere imprenditoriale e così conquistare e mantenere il trasferimento intensivo del capitale dei suoi attuali e potenziali investitori e azionisti››. [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentò, altresì, che, con lettera del 26 novembre 2009, tramite il proprio difensore, aveva diffidato il Flinto dal dare ulteriore seguito a comunicazioni di analogo tenoree che, in r isposta a tale missiva, il 27 novembre 2009, il Flinto aveva inviato una nuova mail con oggetto ‹‹ Si trova nel DNA dell’Eni ›› , indirizzandol a al difensore ed ai suoi collaboratori; noncurante della diffida, il Flinto aveva persistito nell’iniziativa diffamatoria già intrapresa ed aveva diffuso la missiva del 19 ottobre 2009, nonché la diffida spedita dall’Eni del 26 novembre 2009; successivamente con due e-mail del 3 dicembre 2009, aventi ad oggetto ‹‹ Udienza con il Ministro - [OSCURATO:PERSONA]››, indirizzate al Ministro dell’Economia e Finanze, nonché all’allora Presidente della Repubblica ed all’ex Presidente del Consiglio dei Ministri, il Flinto aveva richiesto un incontro con il Ministro alla presenza dei Presidenti delle altre aziende azioniste dell’Eni per denunciare personalmente gli episodi narrati nella comunicazione del 19 ottobre 2009; i convenuti avevano ulteriormente diffuso i fatti riferiti nella nota missiva del 19 ottobre 2009 e richiesto l’inserimento della società attrice nella ‹‹lista nera›› per c omportamenti non etici con e-mail del 7 dicembre 2009 e del 16 dicembre 2009, avent i ad oggetto ‹‹Esclusione dell’Eni dal [OSCURATO:PERSONA]››, e con e-mail del 19 dicembre 2009, con oggetto ‹‹ Esclusione dell’Eni dal BSR››, e del 23 dicembre 2009, con oggetto ‹‹ Esclusione dall’Eni dall’ECPI››, indirizzate alla ECPI, alla [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], BSR, [OSCURATO:PERSONA].

L’attrice riferì, da ultimo, che, con e-mail del 4 gennaio 2010 e del 5 gennaio 2010, con oggetto ‹‹Collaborazione del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] per una concessione d’udienza con il Ministero dell’Economia e delle Finanze nella qualità di maggiore azionista dell’Eni››, il Flinto aveva inoltrato comunicazioni analoghe alle precedenti, coinvolgendo nella vicenda ulteriori persone ed istituzioni estranee all’argomento.

Si costituivano, con due distinte comparse, i convenuti, ed il Flinto chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni exart. 96 cod. proc. civ.

Il Tribunale di Roma, pur ritenendo che il contenuto delle numerose e-mail inoltrate fosse lesivo dell’immagine della società attrice, rigettò la domanda, rilevando che l’[OSCURATO:SOCIETA]. non aveva allegato le conseguenze dannose eventualmente derivate da tali condotte, né aveva dimostrato il nesso di causalità, né ancora indicato alcun criterio per la quantificazione dei danni.

2. Proposto gravame dall’[OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Roma, dando atto che l’appellante aveva ridotto la sua pretesa risarcitoria ad una somma pari ad un terzo di quella originariamente richiesta, ha rigettato l’appello sul presupposto che persistesse il difetto di allegazione del danno conseguenza, ponendo in rilievo che la società non aveva posto il giudice nella condizione di vagliare, nemmeno con il ricorso a presunzioni semplici, che si fosse realizzato il danno lamentato.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della decisione d’appello, affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso , denunciando la ‹‹ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost., degli artt. 6 e 10 cod. civ., dell’art. 595 c.p. e dell’art. 1 del Codice della Privacy (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)››, la ricorrente censura la decisione impugnata per avere disatteso la domanda di risarcimento dei danni.

Rammentando che l’art. 2 della Cost. garantisce anche il diritto alla cd. immagine professionale (o sociale o commerciale), sostiene che i giudici d’appello, a fronte di un espresso riconoscimento dell’illiceità della condotta posta in essere dal Flinto, in proprio e nella qualità di presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] de Etica nos Negòcios, avevano erroneamente ritenuto che a detto riconoscimento non dovesse consegui re alcuna condanna in termini risarcitori.

Ribadisce che la comunicazione del 19 ottobre 2009 e le successive e-mail contenevano elementi assolutamente denigratori, ingiurio si e calunniosi, nonché diffamatori sia per il non pertinente invio ad una moltitudine di persone del tutto estranee ai rapporti intercorsi tra le parti, sia perché volte ad attribuire fatti determinati e ad etichettare l’Eni tra le aziende che curavano la responsabilità sociale, la sostenibilità e l’etica di impresa come mero strumento di marketing, ma che manten evano azioni contrarie all’etica , in tal mo do ledendo l’immagine della società.

Secondo la ricorrente, la gravità delle espressioni non veritiere contenute nelle e - mail , la rilevanza dell’offesa, la diffusione ad una moltitudine di destinatari ‹‹qualificati››, in quanto collocati nei più alti livelli gerarchici del mondo politico ed economico, e la ‹‹posizione›› e l’inserimento di Eni nello scenario economico, finanziario, politico ed istituzionale avrebbero dovuto imporre il ristoro del danno da essa ingiustamente subito.

2. Con il secondo motivo, dedu cendo la ‹‹ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 cod. civ., nonché dell’art.185 cod. pen. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)››, la ricorrente sostiene che i giudici di appello, nel ritenere che non fosse stato offerto alcun elemento idoneo a supportare la richiesta di risarcimento dei danni, non avevano tenuto conto che il danno non patrimoniale poteva essere provato in via presuntiva; applicando le presunzioni, non poteva negarsi la percezione che, tra i numerosi destinatari, istituzionali e non, molti avessero ritenuto verosimile quanto falsamente descritto nelle mail del Flinto e fossero rimasti pervasi dal dubbio che all’Eni potessero essere effettivamente imputabili i comportamenti nelle stessedescritti.

L’interpretazione del disposto dell’art. 2059 cod. civ, prosegue la ricorrente, non è quella restrittiva propugnata dal giudice di merito, che condiziona la risarcibilità del danno non patrimoniale alla prova di concreti pregiudizi, prevedendo quella norma la possibilità di riconoscere il danno non patrimoniale nei casi determinati dalla legge, tra i quali un ruolo predominante assume la ravvisabilità di un reato, conoscibile dal giudice civile incidenter tantum.

3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati.

3.1. In linea generale, la questione prospettata con le censure formulate concerne la risarcibilità del danno non patrimoniale, con riferimento, nel caso di specie, alla violazione del ‹ ‹ diritto alla immagine›› od alla ‹‹ reputazione sociale ›› di una società commerciale, inteso come diritto della personalità, che trova fondamento nell'art. 2 Cost. e nell'art. 8 paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali della UE.

Abbandonatala origi naria tesi, secondo cui la condotta lesiva era di per sé dimostrativa del pregiudizio - di natura non patrimoniale - risarcibile, questa Corte da tempo è ormai approdata, in seguito ad un complesso e travagliato percorso ermeneutico, attraverso la sussunzione della categoria dell'illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 c od. civ. nell'ambito dello schema strutturale della norma generale sull'illecito extracontrattuale ex art.2043 cod. civ., all’applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione ‹‹ condotta materiale - evento - lesivo - conseguenza dannosa››(artt. 1223 e 2056 cod. civ.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione, con la conseguenza che le esigenze di prova della esistenza e dell'ammontare del danno “patrimoniale" e "non patrimoniale" si atteggiano in modo identico, a nulla rilevando, ai fini dell’accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economicadell’interesse che è stato leso.

Il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa (Cass., sez.

U, 11/11/2008, n. 26972; Cass., sez. 3, 08/10/2007, n. 20987; Cass., s ez. 3, 13/05/2011, n. 10527; Cass., sez. 3, 21/06/2011, n. 13614; Cass., s ez. 1, 14/05/2012, n. 7471).

Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come ‹‹danno conseguenza››, dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Cass., sez. 3, n. 31537 del 06/12/2018; Cass., sez. 6 - 3, n. 7594 del 28/03/2018; Cass. sez. 3, n. 25420 del 26/10/2017; Cass., sez. 6-3.31/03/2021, n. 8861).

La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass., s ez. 3 , 26/10/2017, n. 25420).

Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass., sez. 6 -3, 18/07/2019, n. 19434).

3.2. Anche nei confronti delle persone giuridiche , secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 cod. civ., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dai diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità e all'immagine dell'ente (tra le altre, Cass., sez. 3, 04/06/2007, n. 12929; Cass., sez. 1, 25 /07/ 2013, n. 1808 2; Cass., sez.

L, 01/10/ 2 013, n. 22396; Cass., sez. 1, 16 /11/ 2015, n. 23401; Cass., sez. 3, 13/10/2016, n. 20643, con riferimento alla prova del danno non patrimoniale per lesione della reputazione sociale di un ente collettivo).

Questa Corte ha già da tempo precisato (Cass., sez. 3, 04/06/2007, n. 12929) che un tale pregiudizio non patrimoniale deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca.

Tale danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Con la precisazione che non è, quindi, configurabile, neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo, una risarcibilità come mero danno-evento, e ciò in conformità alla ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez.

U, 22/07/2015, n. 15350), che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato (Cass., sez. 3, 12/04/2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., sez. 6-1, 26 /09/ 2013, n. 22100; Cas s ., sez. 3, 15 /07/ 2014, n. 16133), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

4. Nel caso in esame , il giudice d’appello, richi amando la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 16/04/2018, n. 9385; Cass., sez. 3, 13/10/2016, n. 20643 e Cass, sez. 3, 26/10/2017, n. 25420)che esclude che il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, quale tipico danno-conseguenza, coincida con la lesione dell’interesse in sé ed esige che il pregiudizio sia dimostrato da chi chiede il relativo risarcimento, anche mediante il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire, ha posto in rilievo che l’[OSCURATO:SOCIETA]. non ha offerto elementi idonei a far ritenere realizzato il danno conseguenza, ‹‹nemmeno con il ricorso a presunzioni semplici››, essendosi limitata ad invocare i criteri di liquidazione del danno di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.

In particolare, la Corte d’appello, con un percorso argomentativo del tutto in linea con l’orientamento giurisprudenziale sopra riportato, ha evidenziato che la società ‹‹non ha, ad esempio, allegato di avere avuto una qualche contezza dai suoi interlocutori commerciali della effettiva lettura e quindi della consapevolezza del contenuto dei messaggi diffamatori, non apparendo affatto remota l’eventualità che simili comunicazioni recapitate da uno sconosciuto nella casella di posta elettronica vengano cestinate senza neppure essere aperte; né è azzardato ipotizzare che quelle stesse mails non abbiano affatto raggiunto la meta giacché i messaggi di posta elettronica indirizzati ad una moltitudine di destinatari sono molto spesso bloccati dai filtri cd. anti - spam predisposti dai gestori della posta elettronica in arrivo››.

I n altri termini, i giudici di merito, alla luce delle risultanze istruttorie, hanno ritenuto, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, che l’[OSCURATO:SOCIETA]. ‹‹non avesse offerto alcun elemento dal quale ricavare che i suoi interlocutori istituzionali avessero effettiva contezza delle recriminazioni dell’ex dipendente e che a causa di ciò l’immagine della società ne fosse risultata, apprezzabilmente, sminuita››, non avendo neppure allegato che, per effetto della condotta diffamatoria posta in essere dal Flinto, ‹‹un qualche affare o relazione commerciale fossero stati impediti o anche soltanto ostacolati››.

La decisione, neanche censurata sotto il profilo motivazionale, è conforme ai principi enunciati da questa Corte (tra le tante, C ass. , sez. 3, 04/06/2007, n. 12929), che , distinguendo tra evento lesivo e danno-conseguenza, puntualizza come anche nella lesione della ‹‹reputazione sociale››, intesa come immagine di serietà ed affidabilità dell'ente collettivo proiettata all'esterno, il danno conseguenza deve essere provato, ben potendosi pervenire anche attraverso elementi presuntivi alla dimostrazione della conseguenza pregiudizievole derivata - ex art. 1223 c od. civ. - all'ente collettivo dalla deminutiodella propria immagine determinata dall ’invio dell e e - mail.Anche in questa sede la società ricorrente non fornisce alcuna specifica indicazione sul pregiudizio effettivamente patito in rapporto alla lesione della propria immagine subita nella concreta vicenda in esame, né indica eventuali elementi presuntivi, allegati nel giudizio di merito ed ivi trascurati, idonei a consentire inferenze sulla reputazione sociale dell’operatore economico, cosicché l’apprezzamento svolto dai giudici di appello, in difetto di validi riscontri probatori, non è min imamente scalfito d all a mer a affermazione che ‹‹le email dal contenuto gravemente denigratorio del Flinto hanno evidentemente ed irrimediabilmente insinuato nei loro destinatari dubbi più o meno forti che, in quanto tali, hanno in ogni caso compromesso in peius l’immagine de ll’odierna ricorrente, minandone la credibilità e irridendo l’immagine della stessa››(pag. 35 del ricorso).

Né, peraltro, l’eventuale ricorso ad una liquidazione equitativa può vale re a superare l’accertamento dei giudici di merito, giacché, sebbene proprio alla liquidazione equitativa (ex artt. 1226 e 2056 cod. civ.) occorra riferirsi nelle ipotesi come quella in esame, essa presuppone comunque che il danno sussista e sia, come tale, provato.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore de i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore delle parti controricorrenti, che si è dichiarato antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10562/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ercole, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Arcione, n. 71 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. F abio Micali, elettivamente domiciliati in Roma, via Archimede, n. 122 -controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Roma n. 6217 /201 9 , pubblicata in data16 ottobre 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] de Etica nos Negòcios, associazione fondata e diretta dal primo convenuto, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente della società Agip do Brasil (società controllata da [OSCURATO:SOCIETA].) - attinto da licenziamento alcuni anni prima– il quale, in data 19 ottobre 2009, richiamando il codice etico Eni, aveva inviato all’indirizzo d i posta elettronica dell’amministratore delegato della società attrice, [OSCURATO:PERSONA], e, per conoscenza, ad una pluralità di soggetti ed istituzioni comunicazioni che l’attrice considerava lesive della propria immagine. L’attrice precisò che non era stata posta in essere in danno del dipendente alcuna ritorsione, né alcuna violazione dei principi consacrati nel [OSCURATO:PERSONA], tanto che il licenziamento era stato confermato perché ritenuto pienamente legittimo nelle competenti sedi giudiziarie brasiliane; aggiunse che, con due successive e-mail del 23 novembre 2009 e del 25 novembre 2009, aventi rispettivamente ad oggetto ‹‹Il silenzio dell’Eni››e ‹‹[OSCURATO:PERSONA]: Quale la finalità››, il convenuto aveva portato a conoscenza di numerosi destinatari la missiva del 19 ottobre 2009, affermando testualmente: ‹‹L’Eni appartiene all’insieme delle aziende che curano la [OSCURATO:PERSONA], la Sostenibilità e l’Etica d’Impresa come un mero strumento di marketing per ingrandire la sua reputazione corporativa e mantenere dietro le quinte tutti i mali, illegalità e azioni antitetiche del suo vero carattere imprenditoriale e così conquistare e mantenere il trasferimento intensivo del capitale dei suoi attuali e potenziali investitori e azionisti››. [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentò, altresì, che, con lettera del 26 novembre 2009, tramite il proprio difensore, aveva diffidato il Flinto dal dare ulteriore seguito a comunicazioni di analogo tenoree che, in r isposta a tale missiva, il 27 novembre 2009, il Flinto aveva inviato una nuova mail con oggetto ‹‹ Si trova nel DNA dell’Eni ›› , indirizzandol a al difensore ed ai suoi collaboratori; noncurante della diffida, il Flinto aveva persistito nell’iniziativa diffamatoria già intrapresa ed aveva diffuso la missiva del 19 ottobre 2009, nonché la diffida spedita dall’Eni del 26 novembre 2009; successivamente con due e-mail del 3 dicembre 2009, aventi ad oggetto ‹‹ Udienza con il Ministro - [OSCURATO:PERSONA]››, indirizzate al Ministro dell’Economia e Finanze, nonché all’allora Presidente della Repubblica ed all’ex Presidente del Consiglio dei Ministri, il Flinto aveva richiesto un incontro con il Ministro alla presenza dei Presidenti delle altre aziende azioniste dell’Eni per denunciare personalmente gli episodi narrati nella comunicazione del 19 ottobre 2009; i convenuti avevano ulteriormente diffuso i fatti riferiti nella nota missiva del 19 ottobre 2009 e richiesto l’inserimento della società attrice nella ‹‹lista nera›› per c omportamenti non etici con e-mail del 7 dicembre 2009 e del 16 dicembre 2009, avent i ad oggetto ‹‹Esclusione dell’Eni dal [OSCURATO:PERSONA]››, e con e-mail del 19 dicembre 2009, con oggetto ‹‹ Esclusione dell’Eni dal BSR››, e del 23 dicembre 2009, con oggetto ‹‹ Esclusione dall’Eni dall’ECPI››, indirizzate alla ECPI, alla [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], BSR, [OSCURATO:PERSONA]. L’attrice riferì, da ultimo, che, con e-mail del 4 gennaio 2010 e del 5 gennaio 2010, con oggetto ‹‹Collaborazione del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] per una concessione d’udienza con il Ministero dell’Economia e delle Finanze nella qualità di maggiore azionista dell’Eni››, il Flinto aveva inoltrato comunicazioni analoghe alle precedenti, coinvolgendo nella vicenda ulteriori persone ed istituzioni estranee all’argomento. Si costituivano, con due distinte comparse, i convenuti, ed il Flinto chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni exart. 96 cod. proc. civ. Il Tribunale di Roma, pur ritenendo che il contenuto delle numerose e-mail inoltrate fosse lesivo dell’immagine della società attrice, rigettò la domanda, rilevando che l’[OSCURATO:SOCIETA]. non aveva allegato le conseguenze dannose eventualmente derivate da tali condotte, né aveva dimostrato il nesso di causalità, né ancora indicato alcun criterio per la quantificazione dei danni. 2. Proposto gravame dall’[OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Roma, dando atto che l’appellante aveva ridotto la sua pretesa risarcitoria ad una somma pari ad un terzo di quella originariamente richiesta, ha rigettato l’appello sul presupposto che persistesse il difetto di allegazione del danno conseguenza, ponendo in rilievo che la società non aveva posto il giudice nella condizione di vagliare, nemmeno con il ricorso a presunzioni semplici, che si fosse realizzato il danno lamentato. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della decisione d’appello, affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso , denunciando la ‹‹ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost., degli artt. 6 e 10 cod. civ., dell’art. 595 c.p. e dell’art. 1 del Codice della Privacy (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)››, la ricorrente censura la decisione impugnata per avere disatteso la domanda di risarcimento dei danni. Rammentando che l’art. 2 della Cost. garantisce anche il diritto alla cd. immagine professionale (o sociale o commerciale), sostiene che i giudici d’appello, a fronte di un espresso riconoscimento dell’illiceità della condotta posta in essere dal Flinto, in proprio e nella qualità di presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] de Etica nos Negòcios, avevano erroneamente ritenuto che a detto riconoscimento non dovesse consegui re alcuna condanna in termini risarcitori. Ribadisce che la comunicazione del 19 ottobre 2009 e le successive e-mail contenevano elementi assolutamente denigratori, ingiurio si e calunniosi, nonché diffamatori sia per il non pertinente invio ad una moltitudine di persone del tutto estranee ai rapporti intercorsi tra le parti, sia perché volte ad attribuire fatti determinati e ad etichettare l’Eni tra le aziende che curavano la responsabilità sociale, la sostenibilità e l’etica di impresa come mero strumento di marketing, ma che manten evano azioni contrarie all’etica , in tal mo do ledendo l’immagine della società. Secondo la ricorrente, la gravità delle espressioni non veritiere contenute nelle e - mail , la rilevanza dell’offesa, la diffusione ad una moltitudine di destinatari ‹‹qualificati››, in quanto collocati nei più alti livelli gerarchici del mondo politico ed economico, e la ‹‹posizione›› e l’inserimento di Eni nello scenario economico, finanziario, politico ed istituzionale avrebbero dovuto imporre il ristoro del danno da essa ingiustamente subito. 2. Con il secondo motivo, dedu cendo la ‹‹ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 cod. civ., nonché dell’art.185 cod. pen. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)››, la ricorrente sostiene che i giudici di appello, nel ritenere che non fosse stato offerto alcun elemento idoneo a supportare la richiesta di risarcimento dei danni, non avevano tenuto conto che il danno non patrimoniale poteva essere provato in via presuntiva; applicando le presunzioni, non poteva negarsi la percezione che, tra i numerosi destinatari, istituzionali e non, molti avessero ritenuto verosimile quanto falsamente descritto nelle mail del Flinto e fossero rimasti pervasi dal dubbio che all’Eni potessero essere effettivamente imputabili i comportamenti nelle stessedescritti. L’interpretazione del disposto dell’art. 2059 cod. civ, prosegue la ricorrente, non è quella restrittiva propugnata dal giudice di merito, che condiziona la risarcibilità del danno non patrimoniale alla prova di concreti pregiudizi, prevedendo quella norma la possibilità di riconoscere il danno non patrimoniale nei casi determinati dalla legge, tra i quali un ruolo predominante assume la ravvisabilità di un reato, conoscibile dal giudice civile incidenter tantum. 3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati. 3.1. In linea generale, la questione prospettata con le censure formulate concerne la risarcibilità del danno non patrimoniale, con riferimento, nel caso di specie, alla violazione del ‹ ‹ diritto alla immagine›› od alla ‹‹ reputazione sociale ›› di una società commerciale, inteso come diritto della personalità, che trova fondamento nell'art. 2 Cost. e nell'art. 8 paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali della UE. Abbandonatala origi naria tesi, secondo cui la condotta lesiva era di per sé dimostrativa del pregiudizio - di natura non patrimoniale - risarcibile, questa Corte da tempo è ormai approdata, in seguito ad un complesso e travagliato percorso ermeneutico, attraverso la sussunzione della categoria dell'illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 c od. civ. nell'ambito dello schema strutturale della norma generale sull'illecito extracontrattuale ex art.2043 cod. civ., all’applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione ‹‹ condotta materiale - evento - lesivo - conseguenza dannosa››(artt. 1223 e 2056 cod. civ.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione, con la conseguenza che le esigenze di prova della esistenza e dell'ammontare del danno “patrimoniale" e "non patrimoniale" si atteggiano in modo identico, a nulla rilevando, ai fini dell’accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economicadell’interesse che è stato leso. Il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa (Cass., sez. U, 11/11/2008, n. 26972; Cass., sez. 3, 08/10/2007, n. 20987; Cass., s ez. 3, 13/05/2011, n. 10527; Cass., sez. 3, 21/06/2011, n. 13614; Cass., s ez. 1, 14/05/2012, n. 7471). Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come ‹‹danno conseguenza››, dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Cass., sez. 3, n. 31537 del 06/12/2018; Cass., sez. 6 - 3, n. 7594 del 28/03/2018; Cass. sez. 3, n. 25420 del 26/10/2017; Cass., sez. 6-3.31/03/2021, n. 8861). La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass., s ez. 3 , 26/10/2017, n. 25420). Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass., sez. 6 -3, 18/07/2019, n. 19434). 3.2. Anche nei confronti delle persone giuridiche , secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 cod. civ., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dai diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità e all'immagine dell'ente (tra le altre, Cass., sez. 3, 04/06/2007, n. 12929; Cass., sez. 1, 25 /07/ 2013, n. 1808 2; Cass., sez. L, 01/10/ 2 013, n. 22396; Cass., sez. 1, 16 /11/ 2015, n. 23401; Cass., sez. 3, 13/10/2016, n. 20643, con riferimento alla prova del danno non patrimoniale per lesione della reputazione sociale di un ente collettivo). Questa Corte ha già da tempo precisato (Cass., sez. 3, 04/06/2007, n. 12929) che un tale pregiudizio non patrimoniale deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Tale danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Con la precisazione che non è, quindi, configurabile, neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo, una risarcibilità come mero danno-evento, e ciò in conformità alla ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15350), che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato (Cass., sez. 3, 12/04/2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., sez. 6-1, 26 /09/ 2013, n. 22100; Cas s ., sez. 3, 15 /07/ 2014, n. 16133), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti. 4. Nel caso in esame , il giudice d’appello, richi amando la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 16/04/2018, n. 9385; Cass., sez. 3, 13/10/2016, n. 20643 e Cass, sez. 3, 26/10/2017, n. 25420)che esclude che il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, quale tipico danno-conseguenza, coincida con la lesione dell’interesse in sé ed esige che il pregiudizio sia dimostrato da chi chiede il relativo risarcimento, anche mediante il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire, ha posto in rilievo che l’[OSCURATO:SOCIETA]. non ha offerto elementi idonei a far ritenere realizzato il danno conseguenza, ‹‹nemmeno con il ricorso a presunzioni semplici››, essendosi limitata ad invocare i criteri di liquidazione del danno di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. In particolare, la Corte d’appello, con un percorso argomentativo del tutto in linea con l’orientamento giurisprudenziale sopra riportato, ha evidenziato che la società ‹‹non ha, ad esempio, allegato di avere avuto una qualche contezza dai suoi interlocutori commerciali della effettiva lettura e quindi della consapevolezza del contenuto dei messaggi diffamatori, non apparendo affatto remota l’eventualità che simili comunicazioni recapitate da uno sconosciuto nella casella di posta elettronica vengano cestinate senza neppure essere aperte; né è azzardato ipotizzare che quelle stesse mails non abbiano affatto raggiunto la meta giacché i messaggi di posta elettronica indirizzati ad una moltitudine di destinatari sono molto spesso bloccati dai filtri cd. anti - spam predisposti dai gestori della posta elettronica in arrivo››. I n altri termini, i giudici di merito, alla luce delle risultanze istruttorie, hanno ritenuto, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, che l’[OSCURATO:SOCIETA]. ‹‹non avesse offerto alcun elemento dal quale ricavare che i suoi interlocutori istituzionali avessero effettiva contezza delle recriminazioni dell’ex dipendente e che a causa di ciò l’immagine della società ne fosse risultata, apprezzabilmente, sminuita››, non avendo neppure allegato che, per effetto della condotta diffamatoria posta in essere dal Flinto, ‹‹un qualche affare o relazione commerciale fossero stati impediti o anche soltanto ostacolati››. La decisione, neanche censurata sotto il profilo motivazionale, è conforme ai principi enunciati da questa Corte (tra le tante, C ass. , sez. 3, 04/06/2007, n. 12929), che , distinguendo tra evento lesivo e danno-conseguenza, puntualizza come anche nella lesione della ‹‹reputazione sociale››, intesa come immagine di serietà ed affidabilità dell'ente collettivo proiettata all'esterno, il danno conseguenza deve essere provato, ben potendosi pervenire anche attraverso elementi presuntivi alla dimostrazione della conseguenza pregiudizievole derivata - ex art. 1223 c od. civ. - all'ente collettivo dalla deminutiodella propria immagine determinata dall ’invio dell e e - mail.Anche in questa sede la società ricorrente non fornisce alcuna specifica indicazione sul pregiudizio effettivamente patito in rapporto alla lesione della propria immagine subita nella concreta vicenda in esame, né indica eventuali elementi presuntivi, allegati nel giudizio di merito ed ivi trascurati, idonei a consentire inferenze sulla reputazione sociale dell’operatore economico, cosicché l’apprezzamento svolto dai giudici di appello, in difetto di validi riscontri probatori, non è min imamente scalfito d all a mer a affermazione che ‹‹le email dal contenuto gravemente denigratorio del Flinto hanno evidentemente ed irrimediabilmente insinuato nei loro destinatari dubbi più o meno forti che, in quanto tali, hanno in ogni caso compromesso in peius l’immagine de ll’odierna ricorrente, minandone la credibilità e irridendo l’immagine della stessa››(pag. 35 del ricorso). Né, peraltro, l’eventuale ricorso ad una liquidazione equitativa può vale re a superare l’accertamento dei giudici di merito, giacché, sebbene proprio alla liquidazione equitativa (ex artt. 1226 e 2056 cod. civ.) occorra riferirsi nelle ipotesi come quella in esame, essa presuppone comunque che il danno sussista e sia, come tale, provato. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore de i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore delle parti controricorrenti, che si è dichiarato antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ri