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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 40663/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 494 cod. pen. (fatti commessi in Spoltore in data anteriore al 6 gennaio 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 494 cod. pen. e vizio di motivazione, non è consentito in questa sede, in quanto, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito di entrambi i gradi nelle loro conformi decisioni, si pretende da questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili e decisivi loro fraintendimenti (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha confermato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato, in quanto dal compendio probatorio in atti risultava indubitabilmente che la carta d'identità intestata a [OSCURATO:PERSONA] — esibita all'[OSCURATO:PERSONA] di Spoltore in funzione dell'attivazione della postepay n. 5323171012582330 - avesse un diverso numero di serie e una differente fotografia di riconoscimento rispetto al documento originale); - che il secondo motivo, che denuncia l'erronea determinazione della pena, segnatamente sotto il profilo all'omessa motivazione in punto di meritevolezza delle attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., è generico e non è consentito, posto che, con giudizio in fatto insindacabile in questa sede in quanto sostenuto da ragionamento ineccepibile in diritto e non manifestamente illogico, la Corte territoriale ha spiegato di come l'appellante non fosse meritevole di nessun altra mitigazione della pena inflittagli in considerazione delle modalità della condotta di reato nonché della sua personalità, quale emergente dal fatto ascrittogli e dai precedenti penali annoverati; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 settembre 2023 Il consigli r stensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 494 cod. pen. (fatti commessi in Spoltore in data anteriore al 6 gennaio 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 494 cod. pen. e vizio di motivazione, non è consentito in questa sede, in quanto, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito di entrambi i gradi nelle loro conformi decisioni, si pretende da questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili e decisivi loro fraintendimenti (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha confermato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato, in quanto dal compendio probatorio in atti risultava indubitabilmente che la carta d'identità intestata a [OSCURATO:PERSONA] — esibita all'[OSCURATO:PERSONA] di Spoltore in funzione dell'attivazione della postepay n. 5323171012582330 - avesse un diverso numero di serie e una differente fotografia di riconoscimento rispetto al documento originale); - che il secondo motivo, che denuncia l'erronea determinazione della pena, segnatamente sotto il profilo all'omessa motivazione in punto di meritevolezza delle attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., è generico e non è consentito, posto che, con giudizio in fatto insindacabile in questa sede in quanto sostenuto da ragionamento ineccepibile in diritto e non manifestamente illogico, la Corte territoriale ha spiegato di come l'appellante non fosse meritevole di nessun altra mitigazione della pena inflittagli in considerazione delle modalità della condotta di reato nonché della sua personalità, quale emergente dal fatto ascrittogli e dai precedenti penali annoverati; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il consigli r stensore
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