CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2023
Cassazione n. 16302/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava nei confronti dei ricorrenti la pena nella misura concordata. 2. Avverso tale sentenza, con separati ricorsi, la BINAGHI e il D'AMICO formulano, mediante il comune difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], un unico motivo di doglianza lamentando violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) EQ e e) c.p.p., in relazione all'art. 129 c.p.p., stante il generico vaglio sull'insussistenza dei presupposti per una sentenza di proscioglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile - oltre che per la genericità della censura - in quanto, come questa Corte ha ormai ripetutamente chiarito, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, c.p.p., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7 novembre 2019 (dep. 13 gennaio 2020), Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'il. gennaio 2018 (dep. 10 febbraio 2018) Rv. 272014 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]