CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 ottobre 2023
Cassazione n. 14770/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso 11098 /20 24 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] n. 125 -00198 - Roma (RM), in persona del procuratore speciale (giusta procura notar Atlante rep. 69012, racc. 35905, del 30 novembre 2023) e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SP)il 15 maggio 1969 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentata e difesa nel presente giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; indirizzo pec : [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO] ) e Rosama ria Nicastro (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; indirizzo pec : [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO] ) , entrambi del foro di Roma, in forza di procura speciale in allegato al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]”, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14 -00193 - Roma (RM); Avviso accertamento rendita catastale –Docfa - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), con sede legale alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15 - 00198 - Roma (RM), società beneficiaria della scissione parziale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (atto di scissione parziale del 19 dicembre 2019, procura notar Atlante rep. 60397, racc. 30932), in persona del procuratore speciale (giusta procura notar Atlante rep. 69012, racc. 35905, del 30 novembre 2023) e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SP) il 15 maggio 1969 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa nel presente giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente, da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE];indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:TELEFONO] ) , e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; indirizzo pec : [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO] ) , entrambi del foro di Roma, in forza di procura speciale in allegato al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]”, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14 -00193 - Roma (RM) ; -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate; -intimata – - avverso la ordina nza 29997 / 20 23 emessa dalla C orte di cassazione il 30/10/2023e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l’avviso di accertamento che aveva rettificato la rendita catastale proposta con Docfa del 2.3.2011 con riferimento alla centrale sita nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] escludendo nella valorizzazione i pozzi geotermici, i vapordotti, gli alternatori ed i trasformatori assimilati alle costruzioni. 2. La CTP di Grosseto, con sentenza n. 432/2/2017, respingeva il ricorso, considerando tutti i componenti idonei per struttura e funzione a concorrere alla determinazione della rendita catastale. 3. Sull’impugnazione delle contribuenti, la CTR Toscana (con sentenza n. 1201/2021,depositata il 27/10/2021) accoglieva parzialmente il gravame, ritenendo che i pozzi geotermici sono elementi essenziali della miniera, di cui seguono la medesima sorte giuridica, e che i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori dovessero, invece, essere inclusi nella valorizzazione ai fini della rendita catastale, in quanto contribuiscono ad assicurare alla centrale autonomia funzionale e reddituale. 4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un solo motivo. Le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resistevano con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria. Questa Corte, con ordinanza n. 29997 del 30.10.2023, accoglieva il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e respingeva quello incidentale condizionato, cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettava l’originario ricorso delle società contribuenti. 5. Avverso la detta ordinanza le due contribuenti hanno proposto ricorso per revocazione fondato su un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. Considerato che 1. Con l’unico motivo le ricorrenti deducono l’illegittimità dell’ordinanza impugnata in quanto, a loro dire, viziata da “errore di fatto”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. Le ricorrenti sostengono, in particolare, che, a seguito dell’accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate, stante la statuita valorizzabilità, ai fini catastali, dei pozzi di estrazione e reiniezione, la Corte avrebbe dovutocassare la sentenza di secondo grado e rinviare la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana al fine di consentire a quest’ultima di esaminare le eccezioni relative alla erronea sovrastima dei costi relativi ai pozzi, alla erronea determinazione del deprezzamento per vetustà in relazione ai pozzi geotermici e alla conseguente infondatezza nel merito dei valori attribuiti dall’Ufficio agli anzidetti beni –eccezioni rimaste assorbite nel secondo grado di giudizio – esaminando e valutando la documentazione probatoria versata agli atti del giudizio. 2. Il ricorso è ammissibile e va senz’altro accolto. 2.1 Con il ricorso per revocazione si assume , in particolare, che erano rimasteassorbite le seguenti eccezioni: i) erronea sovrastima dei costi dei pozzi geotermici; ii) erronea determinazione del deprezzamento per vetustà in relazione ai pozzi geotermici e iii) infondatezza nel merito della rendita catastale attribuita dall’Ufficio ai pozzi geotermici, esaminando e valutando la documentazione probatoria versata dalle Ricorrenti agli atti del giudizio ; cioè tutte le questioni che riguardavano i criteri di determinazione della rendita catastale da riferire ai pozzi geotermici che,in quanto esclusi dal calcolo della rendita con la sentenza della CTR(allora) impugnata, erano rimaste assorbite. Dalla sentenza emessa dalla CTR della Toscana, dal ricorso per cassazione debitamente trascrittoe dalla ricostruzione dei fatti operata nell’ordinanza qui impugnata emerge che, effettivamente, essendo statii pozzi geotermici esclusi dalla rendita catastale con la sentenza di appello, le dette questioni erano rimaste assorbite e potevano essere riproposte davanti al giudice del rinvio. La Corte avrebbe, pertanto, dovuto cassare con rinvio , proprio perché rimanevano ancora da definire le questioni rimaste assorbite con riferimento alla determinazione della rendita catastale (ed in ragione dell’esclusione dei pozzi geotermici dal calcolo della rendita). Invero, solo avuto riguardo alle componenti che già in appello erano state incluse nel calcolo della rendita, nell’analizzare il quarto motivo del ricorso incidentale(con riferimento alla doglianza concernente l’erronea stima dei costi e l'erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni), la Corte ha affermato (vedi punto 9 della motivazione) che il relativo capo avrebbe potuto essere censurato sotto il profilo del vizio di apparente motivazione, ma non come omessa valutazione della perizia (pag. 15 dell’ordinanza). Per poi, sulla premessa che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, aggiungere che le società ricorrenti in via incidentale avevano del tutto omesso di indicare le pertinenti parti della perizia di parte ritenute erroneamente disattese . Infine, ha ritenuto infondato l’ultimo motivo del ricorso incidentale, avendo la CTR motivato in merito alle censure proposte dalle contribuenti sempre con riferimento all’erronea valorizzazione delle componenti incluse nel censimento catastale, sotto il profilo dell’erronea determinazione della rendita, affermando che la loro formulazione astratta non consentiva una diversa valutazione della quantificazione dei costi e del deprezzamento, avendo l’Ufficio applicato il criterio legale della Circolare 6/2012. 2.2 L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26890 del 22/10/2019; conf. Cass., Sez. 6 -1, Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022). In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio(Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23502 del 28/09/2018; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1897 del 24/01/2022). Del resto, va rimarcato, in tema di giudizio di cassazione la Corte ha in più occasioni statuito che «è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza» (Cass., 12 giugno 2020, n. 11270; Cass., 22 settembre 2017, n. 22095; Cass., 20 dicembre 2012, n. 23548; Cass., 7 luglio 2010, n. 16016; Cass., 18 settembre 2007, n. 19366; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1691; Cass., 28 agosto 2004, n. 17201). 3. Ne consegue, pertanto, che deve ritenersi frutto di errore revocatorio, nella fattispecie, il rilievo secondo il quale la Corte ha ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa poteva essere decisa nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente, ciò in quanto –in ragione delle questioni che, involgendo la stima in concreto dei pozzi geotermici, erano rimaste assorbite nella pronuncia che aveva definito il giudizio di appello – dette questioni necessitavano di ulteriori accertamenti in fatto da rimettere al giudice del rinvio. All'esito del giudizio, deve, dunque, accogliersi il ricorso e , per l’effetto, revocarsi l ’ordinan za d i questa Corte n. 2997 del 20 23 , per quanto di ragione con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscanaper l'esame degli altri motivi di ricorso (sopra esaminati e) che erano rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.M La Corte, revoca la propria ordinanza decisoria n. 29997/2023, depositata il 30 ottobre 2023, con riferimento alla statuizione con la quale la Corte «cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso delle società contribuenti», e cassa la sentenza impugnata ( n. 1201/2021, depositata il 27/10/2021 , della Commissione tributaria regionale della Toscana) con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, i