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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 10670/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 del TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, con rinvio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello; letta la memoria a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice di appello, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen, perché estinto per prescrizione, e ha revocato le statuizioni civili pronunziate in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Tale ultima statuizione è conseguita all'accoglimento da parte del Tribunale dell'eccezione di nullità della sentenza impugnata, come formulata dal difensore dell'imputata, avendo il Giudice 1 di Pace revocato l'ordinanza di ammissione di un teste, omettendo di motivare sulla superfluità della prova.

Il Tribunale di Velletri ha rilevato non solo che la difesa aveva regolarmente citato la testimone, signora [OSCURATO:PERSONA], e che la stessa non fosse comparsa, ma anche che nel verbale di udienza non vi fosse motivazione in ordine alla revoca della prova già ammessa: «L'unica apparente motivazione di tale provvedimento di revoca del teste è costituito dal rilievo "dell'imminente maturarsi del termine prescrizionale" (pag. 4 della sentenza qui in esame)».

2. Propone ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, avvocato [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge in relazione alla deducibilità della nullità proposta dall'imputata con l'atto di appello, evidenziando come la stessa dovesse essere eccepita dalla parte ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod.proc.pen. 2.2.

Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla declaratoria della sentenza di primo grado, essendo legittima l'ordinanza di revoca della prova testimoniale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata agli effetti civili.

2. Il Tribunale è incorso in violazione di legge nel dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, giacché - come emerge dagli atti- la difesa dell'imputata, nell'udienza nella quale è stata emessa l'ordinanza di revoca della prova testimoniale già ammessa, nulla ha eccepito.

Va allora ribadito che la revoca di testi ammessi in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, che sottostà agli oneri di eccezione di cui all'art. 182, comma secondo, cod.proc.pen., come si è detto, non rispettati nella specie, in quanto la difesa dell'imputata ha assistito al compimento dell'atto senza nulla immediatamente dedurre.

Questa Corte ha già condivisibilmente affermato che la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 5, Sentenza n. 16976 del 12/02/2020, Rv. 279166; in senso conforme, n. 53823 del 2017 rv. 271732 - 01, n. 18351 del 2012 rv. 252680 - 01, n. 51522 del 2013 rv. 257891 - 01, n. 9761 del 2015 rv. 263210 - 01).

D'altronde, l'onere di eccezione e la conseguente sanatoria non può ritenersi inciso dal regime di cui all'art. 586 cod.proc.pen., che concerne l'impugnazione differita delle ordinanze; è evidente, infatti, che v'è differenza tra la procedura di impugnazione e il regime delle eccezioni delle nullità a regime intermedio, sicché quest'ultima deve essere dedotta nei termini di cui all'art. 182, comma secondo, cod.proc.pen. e riproposta con l'impugnazione della sentenza ai sensi dell'art. 586 cod.proc.pen.

PQM annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 del TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, con rinvio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello; letta la memoria a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice di appello, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen, perché estinto per prescrizione, e ha revocato le statuizioni civili pronunziate in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Tale ultima statuizione è conseguita all'accoglimento da parte del Tribunale dell'eccezione di nullità della sentenza impugnata, come formulata dal difensore dell'imputata, avendo il Giudice 1 di Pace revocato l'ordinanza di ammissione di un teste, omettendo di motivare sulla superfluità della prova. Il Tribunale di Velletri ha rilevato non solo che la difesa aveva regolarmente citato la testimone, signora [OSCURATO:PERSONA], e che la stessa non fosse comparsa, ma anche che nel verbale di udienza non vi fosse motivazione in ordine alla revoca della prova già ammessa: «L'unica apparente motivazione di tale provvedimento di revoca del teste è costituito dal rilievo "dell'imminente maturarsi del termine prescrizionale" (pag. 4 della sentenza qui in esame)». 2. Propone ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge in relazione alla deducibilità della nullità proposta dall'imputata con l'atto di appello, evidenziando come la stessa dovesse essere eccepita dalla parte ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod.proc.pen. 2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla declaratoria della sentenza di primo grado, essendo legittima l'ordinanza di revoca della prova testimoniale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata agli effetti civili. 2. Il Tribunale è incorso in violazione di legge nel dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, giacché - come emerge dagli atti- la difesa dell'imputata, nell'udienza nella quale è stata emessa l'ordinanza di revoca della prova testimoniale già ammessa, nulla ha eccepito. Va allora ribadito che la revoca di testi ammessi in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, che sottostà agli oneri di eccezione di cui all'art. 182, comma secondo, cod.proc.pen., come si è detto, non rispettati nella specie, in quanto la difesa dell'imputata ha assistito al compimento dell'atto senza nulla immediatamente dedurre. Questa Corte ha già condivisibilmente affermato che la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 5, Sentenza n. 16976 del 12/02/2020, Rv. 279166; in senso conforme, n. 53823 del 2017 rv. 271732 - 01, n. 18351 del 2012 rv. 252680 - 01, n. 51522 del 2013 rv. 257891 - 01, n. 9761 del 2015 rv. 263210 - 01). D'altronde, l'onere di eccezione e la conseguente sanatoria non può ritenersi inciso dal regime di cui all'art. 586 cod.proc.pen., che concerne l'impugnazione differita delle ordinanze; è evidente, infatti, che v'è differenza tra la procedura di impugnazione e il regime delle eccezioni delle nullità a regime intermedio, sicché quest'ultima deve essere dedotta nei termini di cui all'art. 182, comma secondo, cod.proc.pen. e riproposta con l'impugnazione della sentenza ai sensi dell'art. 586 cod.proc.pen. PQM annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2021 Il
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